Art. 5 
 
  Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati 
 
  1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore
della Direzione II puo' stipulare i contratti quadro I.S.D.A.  Master
Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato,  nonche'
ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla  gestione
del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni in strumenti
finanziari derivati. 
  2. Per la stipula degli accordi  di  garanzia  resta  fermo  quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017.