Art. 6 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  1. I decreti di approvazione  degli  accordi  di  cui  all'art.  5,
nonche'  quelli  di  accertamento  dell'esito  delle  operazioni   di
gestione del debito pubblico, sono firmati dal direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. 
  2. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo  quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017.