Art. 6
Decreti di approvazione e di accertamento
1. I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5,
nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di
gestione del debito pubblico, sono firmati dal direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.
2. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017.