Art. 7 
 
                Operazioni di gestione del Fondo 295 
 
  1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 16, comma 1-ter,  del
decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,  il  Dipartimento  del
Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle  condizioni
di mercato, puo' effettuare  operazioni  di  gestione  delle  risorse
disponibili per l'operativita' del  Fondo  295,  ricorrendo  anche  a
strumenti finanziari derivati. 
  2. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore
della Direzione II puo' stipulare gli accordi connessi, preliminari o
conseguenti   alla   gestione   delle   risorse    disponibili    per
l'operativita' del Fondo  295,  ivi  compresi  quelli  relativi  alle
operazioni in strumenti finanziari derivati. 
  3. I decreti di approvazione degli accordi di cui al comma 2,  sono
firmati dal direttore generale del Tesoro  o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione II.