Art. 7
Operazioni di gestione del Fondo 295
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 16, comma 1-ter, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Dipartimento del
Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni
di mercato, puo' effettuare operazioni di gestione delle risorse
disponibili per l'operativita' del Fondo 295, ricorrendo anche a
strumenti finanziari derivati.
2. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore
della Direzione II puo' stipulare gli accordi connessi, preliminari o
conseguenti alla gestione delle risorse disponibili per
l'operativita' del Fondo 295, ivi compresi quelli relativi alle
operazioni in strumenti finanziari derivati.
3. I decreti di approvazione degli accordi di cui al comma 2, sono
firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione II.