Art. 8 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  1. Il Dipartimento del Tesoro comunica all'Ufficio di Gabinetto del
Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza  del  presente
decreto, indicando i dati finanziari caratteristici  di  ciascuna  di
esse. 
  2. Il Dipartimento  del  Tesoro  da'  preventiva  comunicazione  al
Ministro  di  quelle  operazioni  che  per  le  loro  caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di Governo. Inoltre, qualora particolari esigenze  nella
gestione del debito rendano opportuno derogare ai  limiti  posti  nel
presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte  al  Ministro
stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2025 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti