Art. 8
Obbligo di comunicazione
1. Il Dipartimento del Tesoro comunica all'Ufficio di Gabinetto del
Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente
decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di
esse.
2. Il Dipartimento del Tesoro da' preventiva comunicazione al
Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di Governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella
gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel
presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro
stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2025
Il Ministro: Giorgetti