Art. 2
Comitato
1. Il comitato e' l'organo collegiale composto da sedici membri
avente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita'
dell'osservatorio.
2. Il Presidente del comitato assicura il corretto svolgimento
delle sue attivita', assumendo gli opportuni atti di impulso
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNACC.