Art. 2 
 
                              Comitato 
 
  1. Il comitato e' l'organo collegiale  composto  da  sedici  membri
avente funzioni di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle  attivita'
dell'osservatorio. 
  2. Il Presidente del  comitato  assicura  il  corretto  svolgimento
delle  sue  attivita',  assumendo  gli  opportuni  atti  di   impulso
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNACC.