Art. 4
Durata del comitato
1. La durata del mandato dei membri del comitato e' di sei anni
decorrenti dalla data di insediamento, al termine dei quali la
composizione e' aggiornata con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
2. Le designazioni di sostituzione che si rendessero necessarie
durante il sessennio di cui al primo comma sono effettuate con
apposita comunicazione al Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS),
che provvede alla relativa nomina con proprio atto.