Art. 4 
 
                         Durata del comitato 
 
  1. La durata del mandato dei membri del comitato  e'  di  sei  anni
decorrenti dalla data  di  insediamento,  al  termine  dei  quali  la
composizione e' aggiornata con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica. 
  2. Le designazioni di sostituzione  che  si  rendessero  necessarie
durante il sessennio di  cui  al  primo  comma  sono  effettuate  con
apposita comunicazione al Dipartimento sviluppo  sostenibile  (DiSS),
che provvede alla relativa nomina con proprio atto.