Art. 5 
 
                     Funzionamento del comitato 
 
  1. Il comitato, nella prima seduta  convocata  dal  Presidente,  si
insedia e, con decisione assunta  a  maggioranza  semplice  dei  suoi
membri presenti, approva il proprio regolamento di  organizzazione  e
funzionamento. 
  2. Successivamente al suo  insediamento,  il  comitato  costituisce
specifici  gruppi  di  lavoro  e  ne  individua  i  componenti  e   i
coordinatori. Il comitato vigila e supporta il  corretto  svolgimento
delle attivita' dei gruppi di lavoro. Eventuali atti  necessari  sono
adottati dal Presidente del comitato. 
  3. Il comitato si riunisce almeno una volta  all'anno,  nell'ultimo
trimestre di ogni anno. Tale incontro rappresenta la riunione annuale
di coordinamento finalizzata ad effettuare un'analisi  dell'attivita'
svolta e a programmare l'attivita' dell'anno  successivo.  Specifiche
riunioni di carattere  generale  o  tematico  potranno  svolgersi  in
qualunque momento in base alle necessita'. 
  4. I  partecipanti  alle  riunioni  del  comitato  sono  tenuti  ad
osservare le vigenti norme in materia di riservatezza. 
  5. Ad ogni riunione  del  comitato  viene  redatto  il  verbale  di
seduta.