Art. 5
Funzionamento del comitato
1. Il comitato, nella prima seduta convocata dal Presidente, si
insedia e, con decisione assunta a maggioranza semplice dei suoi
membri presenti, approva il proprio regolamento di organizzazione e
funzionamento.
2. Successivamente al suo insediamento, il comitato costituisce
specifici gruppi di lavoro e ne individua i componenti e i
coordinatori. Il comitato vigila e supporta il corretto svolgimento
delle attivita' dei gruppi di lavoro. Eventuali atti necessari sono
adottati dal Presidente del comitato.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, nell'ultimo
trimestre di ogni anno. Tale incontro rappresenta la riunione annuale
di coordinamento finalizzata ad effettuare un'analisi dell'attivita'
svolta e a programmare l'attivita' dell'anno successivo. Specifiche
riunioni di carattere generale o tematico potranno svolgersi in
qualunque momento in base alle necessita'.
4. I partecipanti alle riunioni del comitato sono tenuti ad
osservare le vigenti norme in materia di riservatezza.
5. Ad ogni riunione del comitato viene redatto il verbale di
seduta.