Art. 10
Esecuzione dei lavori
1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dal
direttore dei lavori, sono trasmesse senza ritardo al comune e
seguono le procedure previste dalla legge. Nel corso dell'esecuzione
dei lavori possono essere ammesse varianti ove necessarie, nel limite
del contributo spettante di cui all'art. 8 e nel rispetto della
disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia. Le varianti
in aumento sono ammesse nel limite del costo convenzionale di cui
all'art. 6, comma 2.
2. I lavori devono essere ultimati, dalla data di concessione del
contributo, entro un diciotto mesi nel caso di interventi di
rafforzamento locale e entro trenta mesi per gli interventi di
miglioramento sismico, salvo proroghe da parte del comune ai sensi e
nei limiti dell'art. 15, comma 2 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso in
cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di
provvedimenti emanati da autorita' competenti, il periodo di
sospensione, accertato dal comune, non e' calcolato ai fini del
termine per l'ultimazione degli stessi.
3. Il soggetto beneficiario comunica al comune entro trenta giorni
dall'ultimazione dei lavori, l'avvenuta esecuzione delle opere
finanziate, allegando il certificato di regolare esecuzione o il
collaudo ai sensi della vigente disciplina. Il comune dispone le
verifiche ritenute opportune relativamente all'effettiva ultimazione
dei lavori.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di cui al
comma 2, il comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto
beneficiario dei contributi, assegnando ulteriori trenta giorni entro
i quali i lavori devono essere ultimati. In caso di ulteriore
inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al
contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la
restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi
legali maturati.
5. Qualora la comunicazione e la certificazione di cui al comma 3
non vengano trasmesse entro il termine ivi indicato, il comune emette
diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi,
assegnando ulteriori trenta giorni entro i quali la comunicazione e
certificazione devono essere trasmesse. In caso di ulteriore
inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al
contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la
restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi
legali maturati.