Art. 10 
 
                        Esecuzione dei lavori 
 
  1. Le comunicazioni di  inizio  e  fine  dei  lavori,  redatte  dal
direttore dei lavori,  sono  trasmesse  senza  ritardo  al  comune  e
seguono le procedure previste dalla legge. Nel corso  dell'esecuzione
dei lavori possono essere ammesse varianti ove necessarie, nel limite
del contributo spettante di cui  all'art.  8  e  nel  rispetto  della
disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia. Le varianti
in aumento sono ammesse nel limite del  costo  convenzionale  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
  2. I lavori devono essere ultimati, dalla data di  concessione  del
contributo,  entro  un  diciotto  mesi  nel  caso  di  interventi  di
rafforzamento locale e  entro  trenta  mesi  per  gli  interventi  di
miglioramento sismico, salvo proroghe da parte del comune ai sensi  e
nei limiti dell'art. 15, comma 2 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  Nel  caso  in
cui  si  verifichi  la  sospensione  dei  lavori  in  dipendenza   di
provvedimenti  emanati  da  autorita'  competenti,  il   periodo   di
sospensione, accertato dal comune,  non  e'  calcolato  ai  fini  del
termine per l'ultimazione degli stessi. 
  3. Il soggetto beneficiario comunica al comune entro trenta  giorni
dall'ultimazione  dei  lavori,  l'avvenuta  esecuzione  delle   opere
finanziate, allegando il certificato  di  regolare  esecuzione  o  il
collaudo ai sensi della vigente  disciplina.  Il  comune  dispone  le
verifiche ritenute opportune relativamente all'effettiva  ultimazione
dei lavori. 
  4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di cui al
comma 2, il comune emette diffida ad adempiere  rivolta  al  soggetto
beneficiario dei contributi, assegnando ulteriori trenta giorni entro
i quali i  lavori  devono  essere  ultimati.  In  caso  di  ulteriore
inadempienza  il  soggetto  beneficiario  decade   dal   diritto   al
contributo  e  il  comune  chiede   al   medesimo   beneficiario   la
restituzione  del  contributo  erogato,  maggiorato  degli  interessi
legali maturati. 
  5. Qualora la comunicazione e la certificazione di cui al  comma  3
non vengano trasmesse entro il termine ivi indicato, il comune emette
diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi,
assegnando ulteriori trenta giorni entro i quali la  comunicazione  e
certificazione  devono  essere  trasmesse.  In  caso   di   ulteriore
inadempienza  il  soggetto  beneficiario  decade   dal   diritto   al
contributo  e  il  comune  chiede   al   medesimo   beneficiario   la
restituzione  del  contributo  erogato,  maggiorato  degli  interessi
legali maturati.