Art. 11
Annullamento, revoca, decadenza e rinuncia
1. In caso di annullamento, revoca o decadenza, anche parziale, del
contributo, e' escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le
somme residue non ancora erogate. I beneficiari sono obbligati a
restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i
contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
2. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario,
questi e' tenuto al rimborso delle eventuali somme gia' ricevute
maggiorate degli interessi legali.
3. Le somme restituite o rimborsate ai sensi dei commi 1 e 2 sono
versate dal comune all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta
giorni dal ricevimento e restano acquisite all'erario.