Art. 11 
 
             Annullamento, revoca, decadenza e rinuncia 
 
  1. In caso di annullamento, revoca o decadenza, anche parziale, del
contributo, e' escluso ogni diritto dei beneficiari  a  percepire  le
somme residue non ancora erogate.  I  beneficiari  sono  obbligati  a
restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte,  i
contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali. 
  2. In caso di rinuncia al contributo  da  parte  del  beneficiario,
questi e' tenuto al rimborso  delle  eventuali  somme  gia'  ricevute
maggiorate degli interessi legali. 
  3. Le somme restituite o rimborsate ai sensi dei commi 1 e  2  sono
versate dal comune all'entrata del bilancio dello Stato entro  trenta
giorni dal ricevimento e restano acquisite all'erario.