Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri per l'attuazione del presente decreto si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie stanziate dal comma 694, dell'art. 1
della legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 20 milioni
di euro per ciascuna delle annualita' dal 2025 al 2029.