Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto: 
    a) per «edificio» si intende l'unita' strutturale, formata da una
o piu' unita' immobiliari, caratterizzata da continuita' da  cielo  a
terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata
da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici  strutturalmente
contigui,  ma  almeno  tipologicamente  diversi,  quali  ad  esempio:
fabbricati costruiti in  epoche  diverse;  fabbricati  costruiti  con
materiali diversi;  fabbricati  con  solai  posti  a  quota  diversa;
fabbricati aderenti solo in minima parte; 
    b) per «unita' immobiliare» si intende  ogni  parte  di  immobile
che, nello stato di fatto in cui si trova, e' di per se' stessa utile
ed atta  a  produrre  un  reddito  proprio,  ivi  compresi  i  locali
pertinenziali; 
    c)  per  «superficie  utile  netta»  si  intende  la   superficie
dell'unita' immobiliare calcolata al netto  di  murature  interne  ed
esterne e sguinci di vani di porte e finestre; 
    d) per  «superficie  complessiva»  dell'edificio  si  intende  la
superficie utile netta dell'unita' immobiliare  ovvero  delle  unita'
immobiliari  in  caso  di  edificio   costituito   da   piu'   unita'
immobiliari,  destinata  ad  abitazione  o  ad  attivita'  produttiva
comprensiva della superficie netta di logge, balconi  e  terrazze,  a
cui si aggiungono le superfici nette degli  spazi  accessori  ubicati
nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici  nette  delle
parti  comuni  dell'edificio  di  spettanza  della   singola   unita'
immobiliare, nonche' le superfici nette delle pertinenze ubicate  nel
medesimo edificio, nel  limite  massimo  complessivo  del  70%  della
superficie utile dell'abitazione o dell'unita' immobiliare  destinata
ad attivita' produttiva; 
    e) per «pertinenze»  si  intendono  gli  edifici  o  i  manufatti
edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad  ornamento  di  un
edificio  principale  quali,  a   titolo   esemplificativo,   garage,
magazzini o rimesse; 
    f)  per  «abitazione  principale,  abituale  e  continuativa»  si
intende l'abitazione principale del proprietario,  dell'usufruttuario
o del conduttore, anche non coincidente con la residenza  anagrafica,
nella quale, a partire almeno da nove mesi precedenti  alla  data  di
emanazione del presente decreto, il proprietario,  l'usufruttuario  o
il conduttore dimora abitualmente e continuativamente come singolo  o
con il proprio nucleo familiare, e,  ove  richiesto  dal  Comune,  e'
comprovata tramite la presentazione di copia dei contratti di  utenza
(acqua, luce, gas) intestati al proprietario, all'usufruttuario o  al
conduttore,  ovvero  ad  altro  componente   del   nucleo   familiare
convivente, di copia delle bollette  riferite  alle  medesime  utenze
relative ad almeno nove mesi antecedenti la data  di  emanazione  del
presente decreto dalle quali si evinca un consumo  medio  commisurato
al numero dei componenti del nucleo familiare, nonche' dall'eventuale
contratto di locazione laddove l'immobile sia locato; 
    g) per «occupazione giornaliera media» si intende il numero medio
di  occupanti  giornalmente  l'edificio  (dimoranti   in   abitazione
principale, abituale e continuativa per le unita' ad  uso  abitativo,
ovvero  esercenti  arte  o  professione  e  impiegati  in   attivita'
produttive  per  le  unita'  immobiliari  aventi  destinazione  d'uso
diversa da quella residenziale); l'occupazione giornaliera  media  e'
comprovata, ove richiesto  dal  comune,  per  le  unita'  immobiliari
destinate ad abitazione principale, abituale e continuativa,  tramite
la presentazione della documentazione di cui alla lettera precedente,
per le unita' immobiliari aventi una destinazione diversa, tramite la
presentazione dei contratti di affitto, dei contratti di  utenza,  di
copia delle bollette relative ad almeno nove mesi antecedenti la data
di emanazione del presente decreto e dalla visura camerale o da altra
documentazione idonea ad attestare la presenza di addetti; 
    h)  per  «interventi  di  rafforzamento  locale»   si   intendono
interventi di rafforzamento volti alla riduzione della vulnerabilita'
sismica che ricadono nella categoria degli «interventi di riparazione
o locali» cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.1 delle Norme  tecniche  per  le
costruzioni 2018, di cui alle premesse; 
    i) per «interventi di miglioramento  sismico»  si  intendono  gli
interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.2 delle Norme  tecniche  per
le costruzioni 2018, di cui alle premesse; 
    j) per «costo parametrico» si intende  il  costo  per  unita'  di
superficie  complessiva,  riferito  alla  fascia  di   vulnerabilita'
CARTIS, determinata all'esito dell'analisi di vulnerabilita'  di  cui
all'art. 1, comma 1; 
    k) per «costo convenzionale» si intende il costo di cui  all'art.
6, comma 2, ottenuto moltiplicando per  metro  quadro  di  superficie
complessiva dell'edificio il costo parametrico; 
    l) per  «costo  dell'intervento»  si  intende  il  costo  di  cui
all'art. 6, comma 1, al lordo dell'aliquota IVA di competenza se  non
recuperabile,  determinato  secondo  il  computo   metrico-estimativo
redatto sulla base dei prezzi di contratto; 
    m) per «costo ammissibile» si intende il costo di cui all'art.  5
ottenuto quale minor importo tra il costo dell'intervento e il  costo
convenzionale; 
    n) per «fascia di vulnerabilita' CARTIS» dell'edificio si intende
la fascia assegnata, conformemente alla metrica di assegnazione della
classe di rischio IS-V delle  Linee  guida  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7  marzo  2017,
n. 65, sulla base della valutazione della  vulnerabilita'  effettuata
mediante l'adozione  di  modelli  meccanici  semplificati,  all'esito
delle analisi di cui all'art. 1, comma 1; 
    o) per «spese tecniche»  si  intendono  le  spese  relative  alle
prestazioni professionali di cui alle tabelle approvate  con  decreto
del Ministro della giustizia in data 17 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  174  del  27  luglio
2016.