Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per «edificio» si intende l'unita' strutturale, formata da una
o piu' unita' immobiliari, caratterizzata da continuita' da cielo a
terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata
da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente
contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con
materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa;
fabbricati aderenti solo in minima parte;
b) per «unita' immobiliare» si intende ogni parte di immobile
che, nello stato di fatto in cui si trova, e' di per se' stessa utile
ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali
pertinenziali;
c) per «superficie utile netta» si intende la superficie
dell'unita' immobiliare calcolata al netto di murature interne ed
esterne e sguinci di vani di porte e finestre;
d) per «superficie complessiva» dell'edificio si intende la
superficie utile netta dell'unita' immobiliare ovvero delle unita'
immobiliari in caso di edificio costituito da piu' unita'
immobiliari, destinata ad abitazione o ad attivita' produttiva
comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a
cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati
nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle
parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unita'
immobiliare, nonche' le superfici nette delle pertinenze ubicate nel
medesimo edificio, nel limite massimo complessivo del 70% della
superficie utile dell'abitazione o dell'unita' immobiliare destinata
ad attivita' produttiva;
e) per «pertinenze» si intendono gli edifici o i manufatti
edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un
edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage,
magazzini o rimesse;
f) per «abitazione principale, abituale e continuativa» si
intende l'abitazione principale del proprietario, dell'usufruttuario
o del conduttore, anche non coincidente con la residenza anagrafica,
nella quale, a partire almeno da nove mesi precedenti alla data di
emanazione del presente decreto, il proprietario, l'usufruttuario o
il conduttore dimora abitualmente e continuativamente come singolo o
con il proprio nucleo familiare, e, ove richiesto dal Comune, e'
comprovata tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza
(acqua, luce, gas) intestati al proprietario, all'usufruttuario o al
conduttore, ovvero ad altro componente del nucleo familiare
convivente, di copia delle bollette riferite alle medesime utenze
relative ad almeno nove mesi antecedenti la data di emanazione del
presente decreto dalle quali si evinca un consumo medio commisurato
al numero dei componenti del nucleo familiare, nonche' dall'eventuale
contratto di locazione laddove l'immobile sia locato;
g) per «occupazione giornaliera media» si intende il numero medio
di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti in abitazione
principale, abituale e continuativa per le unita' ad uso abitativo,
ovvero esercenti arte o professione e impiegati in attivita'
produttive per le unita' immobiliari aventi destinazione d'uso
diversa da quella residenziale); l'occupazione giornaliera media e'
comprovata, ove richiesto dal comune, per le unita' immobiliari
destinate ad abitazione principale, abituale e continuativa, tramite
la presentazione della documentazione di cui alla lettera precedente,
per le unita' immobiliari aventi una destinazione diversa, tramite la
presentazione dei contratti di affitto, dei contratti di utenza, di
copia delle bollette relative ad almeno nove mesi antecedenti la data
di emanazione del presente decreto e dalla visura camerale o da altra
documentazione idonea ad attestare la presenza di addetti;
h) per «interventi di rafforzamento locale» si intendono
interventi di rafforzamento volti alla riduzione della vulnerabilita'
sismica che ricadono nella categoria degli «interventi di riparazione
o locali» cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.1 delle Norme tecniche per le
costruzioni 2018, di cui alle premesse;
i) per «interventi di miglioramento sismico» si intendono gli
interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.2 delle Norme tecniche per
le costruzioni 2018, di cui alle premesse;
j) per «costo parametrico» si intende il costo per unita' di
superficie complessiva, riferito alla fascia di vulnerabilita'
CARTIS, determinata all'esito dell'analisi di vulnerabilita' di cui
all'art. 1, comma 1;
k) per «costo convenzionale» si intende il costo di cui all'art.
6, comma 2, ottenuto moltiplicando per metro quadro di superficie
complessiva dell'edificio il costo parametrico;
l) per «costo dell'intervento» si intende il costo di cui
all'art. 6, comma 1, al lordo dell'aliquota IVA di competenza se non
recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo
redatto sulla base dei prezzi di contratto;
m) per «costo ammissibile» si intende il costo di cui all'art. 5
ottenuto quale minor importo tra il costo dell'intervento e il costo
convenzionale;
n) per «fascia di vulnerabilita' CARTIS» dell'edificio si intende
la fascia assegnata, conformemente alla metrica di assegnazione della
classe di rischio IS-V delle Linee guida di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 marzo 2017,
n. 65, sulla base della valutazione della vulnerabilita' effettuata
mediante l'adozione di modelli meccanici semplificati, all'esito
delle analisi di cui all'art. 1, comma 1;
o) per «spese tecniche» si intendono le spese relative alle
prestazioni professionali di cui alle tabelle approvate con decreto
del Ministro della giustizia in data 17 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio
2016.