Art. 3 
 
               Tipologia degli interventi finanziabili 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1 e'  concesso  per  la  riduzione
della vulnerabilita' sismica  del  patrimonio  edilizio  privato  con
destinazione d'uso residenziale, ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
medesimo art. 1, attraverso  interventi  di  rafforzamento  locale  e
interventi di miglioramento sismico, secondo  i  criteri  di  cui  al
presente articolo. 
  2.  Il  contributo  e'  concesso  a  condizione  che  gli  immobili
interessati  siano  muniti  del  prescritto  titolo   abilitativo   e
realizzati in conformita' ad esso, ovvero siano muniti di  titolo  in
sanatoria conseguito alla data di presentazione della domanda di  cui
all'art. 7, ovvero, per gli immobili  realizzati  in  un'epoca  nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo  edilizio,
a condizione che sia dimostrato lo stato legittimo ai sensi dell'art.
9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali e'  concesso
il contributo hanno lo scopo di mitigare il rischio con  effetti  sul
livello  di  sicurezza  determinato  dal  progettista,  espresso  dal
rapporto ζE come definito  ai  sensi  delle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni. Essi possono interessare elementi strutturali e finiture
strettamente connesse, in relazione  alle  carenze  specifiche  della
singola costruzione. Sono  ammessi  anche  interventi,  aggiuntivi  a
quelli sugli elementi strutturali, volti alla messa in  sicurezza  di
elementi  non  strutturali,  quali   tamponature,   sporti,   camini,
cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi  in  caso  di  caduta,
anche  in  relazione  alla  vulnerabilita'  delle  cortine  edilizie,
nonche' interventi sugli impianti interni e comuni e per le eventuali
opere di efficientamento  energetico  connesse,  ove  previste  dalla
normativa vigente. 
  4. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto  del  contributo
di cui  al  comma  1,  rientranti  nella  fattispecie  definita  come
«riparazione  o  intervento  locale»  nelle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni, di cui alle  premesse,  sono  finalizzati  a  ridurre  o
eliminare i comportamenti di singoli elementi  o  parti  strutturali,
che danno luogo a condizioni di fragilita' e/o  innesco  di  collassi
locali. 
  5.  Ricadono,  tra  l'altro,  nella  categoria  di  cui  al   comma
precedente, gli interventi: 
    a)  volti  ad  aumentare  la  duttilita'  e/o  la  resistenza   a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture  in
cemento armato; 
    b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro
porzioni nelle strutture  in  muratura,  eliminare  le  spinte  o  ad
aumentare la duttilita' di elementi murari. 
  6. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le Norme
tecniche per le costruzioni 2018, di  cui  alle  premesse,  prevedono
solo la valutazione dell'incremento di capacita' degli elementi e dei
meccanismi locali su cui si opera, e non la  verifica  globale  della
struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale  della
parte di edificio su cui  si  interviene  non  sia  variato  in  modo
significativo dagli interventi locali  e  che  l'edificio  non  abbia
carenze  gravi,  secondo  i  criteri  e   le   condizioni   contenute
nell'allegato   1,   non   risolvibili   attraverso   interventi   di
rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire  di  conseguire
un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. 
  7. Gli interventi di miglioramento sismico, oggetto del  contributo
di cui al comma 1, per i quali  le  vigenti  Norme  tecniche  per  le
costruzioni 2018, di cui  alle  premesse,  prevedono  la  valutazione
della sicurezza prima  e  dopo  l'intervento,  devono  consentire  di
raggiungere un valore minimo del livello di  sicurezza  espresso  dal
rapporto ζE come definito al paragrafo 8.3 delle Norme  tecniche  per
le costruzioni 2018, di cui alle premesse, almeno pari al 60%,  salvo
nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali
e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42. Il rapporto ζE, per gli  interventi  su  tutti  gli  edifici,  e'
relativo allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita. In ogni
caso deve essere conseguito un incremento  del  rapporto  di  cui  al
precedente periodo, espresso in percentuale, pari ad almeno il 10%. 
  8. Qualora dalla progettazione non  risulti  possibile  conseguire,
attraverso il miglioramento sismico, i livelli di sicurezza di cui al
comma  7,  la  tipologia  dell'intervento  puo'  essere   ridotta   a
«rafforzamento locale», ai  sensi  del  comma  4,  ove  ricorrano  le
condizioni di cui all'allegato 1. In tali  casi,  e'  presentata  una
nuova progettazione che garantisca interventi strutturali sulle parti
piu' vulnerabili dell'edificio e il contributo  e'  rideterminato  in
base  ai  parametri  previsti  per  la  tipologia  di  intervento  di
rafforzamento locale.