Art. 3
Tipologia degli interventi finanziabili
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' concesso per la riduzione
della vulnerabilita' sismica del patrimonio edilizio privato con
destinazione d'uso residenziale, ai sensi di quanto previsto dal
medesimo art. 1, attraverso interventi di rafforzamento locale e
interventi di miglioramento sismico, secondo i criteri di cui al
presente articolo.
2. Il contributo e' concesso a condizione che gli immobili
interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e
realizzati in conformita' ad esso, ovvero siano muniti di titolo in
sanatoria conseguito alla data di presentazione della domanda di cui
all'art. 7, ovvero, per gli immobili realizzati in un'epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio,
a condizione che sia dimostrato lo stato legittimo ai sensi dell'art.
9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali e' concesso
il contributo hanno lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul
livello di sicurezza determinato dal progettista, espresso dal
rapporto ζE come definito ai sensi delle Norme tecniche per le
costruzioni. Essi possono interessare elementi strutturali e finiture
strettamente connesse, in relazione alle carenze specifiche della
singola costruzione. Sono ammessi anche interventi, aggiuntivi a
quelli sugli elementi strutturali, volti alla messa in sicurezza di
elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini,
cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta,
anche in relazione alla vulnerabilita' delle cortine edilizie,
nonche' interventi sugli impianti interni e comuni e per le eventuali
opere di efficientamento energetico connesse, ove previste dalla
normativa vigente.
4. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo
di cui al comma 1, rientranti nella fattispecie definita come
«riparazione o intervento locale» nelle Norme tecniche per le
costruzioni, di cui alle premesse, sono finalizzati a ridurre o
eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali,
che danno luogo a condizioni di fragilita' e/o innesco di collassi
locali.
5. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma
precedente, gli interventi:
a) volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in
cemento armato;
b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro
porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad
aumentare la duttilita' di elementi murari.
6. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le Norme
tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, prevedono
solo la valutazione dell'incremento di capacita' degli elementi e dei
meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della
struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della
parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo
significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia
carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute
nell'allegato 1, non risolvibili attraverso interventi di
rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire
un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
7. Gli interventi di miglioramento sismico, oggetto del contributo
di cui al comma 1, per i quali le vigenti Norme tecniche per le
costruzioni 2018, di cui alle premesse, prevedono la valutazione
della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di
raggiungere un valore minimo del livello di sicurezza espresso dal
rapporto ζE come definito al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per
le costruzioni 2018, di cui alle premesse, almeno pari al 60%, salvo
nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali
e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. Il rapporto ζE, per gli interventi su tutti gli edifici, e'
relativo allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita. In ogni
caso deve essere conseguito un incremento del rapporto di cui al
precedente periodo, espresso in percentuale, pari ad almeno il 10%.
8. Qualora dalla progettazione non risulti possibile conseguire,
attraverso il miglioramento sismico, i livelli di sicurezza di cui al
comma 7, la tipologia dell'intervento puo' essere ridotta a
«rafforzamento locale», ai sensi del comma 4, ove ricorrano le
condizioni di cui all'allegato 1. In tali casi, e' presentata una
nuova progettazione che garantisca interventi strutturali sulle parti
piu' vulnerabili dell'edificio e il contributo e' rideterminato in
base ai parametri previsti per la tipologia di intervento di
rafforzamento locale.