Art. 4 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. Il contributo spettante per gli interventi indicati  all'art.  3
del presente decreto  e'  concesso  a  favore  dei  soggetti  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 2, nel limite massimo  del  50%  del  costo  da
sostenersi ritenuto ammissibile ai sensi dell'art.  5,  per  ciascuna
unita' immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all'art.  13  del
presente decreto. 
  2.  Il  contributo  non  concorre  alla  formazione   del   reddito
imponibile dei beneficiari ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. 
  3. Il contributo e' concesso, ai sensi dell'art. 7, commi  1  e  2,
nei limiti delle risorse di cui all'art. 13, per gli edifici ai quali
sia stata attribuita una  tra  le  fasce  di  vulnerabilita'  CARTIS:
«CCARTIS », «DCARTIS », «ECARTIS », «FCARTIS » all'esito dell'analisi
di vulnerabilita' di cui all'art. 1, comma 1. Nelle  ipotesi  di  cui
all'art. 7, comma 3, il contributo puo' essere concesso,  nei  limiti
delle risorse di cui all'art. 13, anche per gli edifici ai quali  sia
stata attribuita la fascia di vulnerabilita' CARTIS «BCARTIS ». 
  4. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto al  netto  degli
eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e
di eventuali contributi o indennizzi  riconosciuti  in  relazione  al
medesimo edificio e  per  analoghe  finalita'  da  un'amministrazione
pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi.