Art. 4
Determinazione del contributo
1. Il contributo spettante per gli interventi indicati all'art. 3
del presente decreto e' concesso a favore dei soggetti di cui
all'art. 1, commi 1 e 2, nel limite massimo del 50% del costo da
sostenersi ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 5, per ciascuna
unita' immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all'art. 13 del
presente decreto.
2. Il contributo non concorre alla formazione del reddito
imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
3. Il contributo e' concesso, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2,
nei limiti delle risorse di cui all'art. 13, per gli edifici ai quali
sia stata attribuita una tra le fasce di vulnerabilita' CARTIS:
«CCARTIS », «DCARTIS », «ECARTIS », «FCARTIS » all'esito dell'analisi
di vulnerabilita' di cui all'art. 1, comma 1. Nelle ipotesi di cui
all'art. 7, comma 3, il contributo puo' essere concesso, nei limiti
delle risorse di cui all'art. 13, anche per gli edifici ai quali sia
stata attribuita la fascia di vulnerabilita' CARTIS «BCARTIS ».
4. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto al netto degli
eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e
di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al
medesimo edificio e per analoghe finalita' da un'amministrazione
pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi.