Art. 5 
 
                   Costo ammissibile a contributo 
 
  1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art.  3,  il  costo
ammissibile a contributo e' determinato quale minore importo  tra  il
costo dell'intervento, di  cui  all'art.  6,  comma  1,  e  il  costo
convenzionale, di cui all'art. 6, comma 2. 
  2. Il costo ammissibile  di  cui  al  comma  1  comprende  i  costi
sostenuti dall'interessato per le indagini e le prove di  laboratorio
per gli interventi di cui all'art.  3,  i  costi  sostenuti  per  gli
interventi di rafforzamento  locale  e  interventi  di  miglioramento
sismico di cui all'art.  3  e  quelli  per  le  opere  relative  alle
finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture,
i costi sostenuti per gli interventi sugli elementi  non  strutturali
ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 3,  i  costi  sostenuti
per gli interventi sulle parti comuni ai  sensi  dell'art.  1117  del
codice civile, i costi sostenuti per gli impianti interni e comuni  e
per le eventuali opere di efficientamento  energetico  connesse,  ove
previste dalla normativa vigente, nonche' comprende le spese tecniche
determinate, sulla base dei parametri  e  delle  tabelle  di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174, nella misura  massima  del
10% dell'importo dei lavori e nella misura minima di 4.000 euro.