Art. 5
Costo ammissibile a contributo
1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3, il costo
ammissibile a contributo e' determinato quale minore importo tra il
costo dell'intervento, di cui all'art. 6, comma 1, e il costo
convenzionale, di cui all'art. 6, comma 2.
2. Il costo ammissibile di cui al comma 1 comprende i costi
sostenuti dall'interessato per le indagini e le prove di laboratorio
per gli interventi di cui all'art. 3, i costi sostenuti per gli
interventi di rafforzamento locale e interventi di miglioramento
sismico di cui all'art. 3 e quelli per le opere relative alle
finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture,
i costi sostenuti per gli interventi sugli elementi non strutturali
ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 3, i costi sostenuti
per gli interventi sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del
codice civile, i costi sostenuti per gli impianti interni e comuni e
per le eventuali opere di efficientamento energetico connesse, ove
previste dalla normativa vigente, nonche' comprende le spese tecniche
determinate, sulla base dei parametri e delle tabelle di cui al
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174, nella misura massima del
10% dell'importo dei lavori e nella misura minima di 4.000 euro.