Art. 7 
 
                        Domanda di contributo 
 
  1. Per l'annualita' 2025, sono  ammessi  a  presentare  domanda  di
contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai  quali  i
comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di  vulnerabilita'  di
cui all'art. 1 comma 1 con  attribuzione  di  una  tra  le  fasce  di
vulnerabilita' CARTIS: «CCARTIS », «DCARTIS », «ECARTIS  »,  «FCARTIS
».  La  domanda  di  contributo  di  cui  al  precedente  periodo  e'
presentata, a pena di inammissibilita', entro il  30  novembre  2025.
Prima della scadenza di tale termine i comuni, mediante pubblicazione
di apposito avviso nell'albo pretorio, rendono nota  la  possibilita'
di presentazione della domanda di contributo ai  sensi  del  presente
articolo. 
  2. Per le annualita' dal 2026 al 2029, sono  ammessi  a  presentare
domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4  e  5,
ai quali  i  comuni  hanno  trasmesso  gli  esiti  delle  analisi  di
vulnerabilita' di cui all'art. 1, comma 1, con  attribuzione  di  una
tra le fasce  di  vulnerabilita'  CARTIS:  «CCARTIS  »,  «DCARTIS  »,
«ECARTIS », «FCARTIS ». La domanda di contributo di cui al precedente
periodo e' presentata, a pena di inammissibilita', entro il 31 luglio
di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Prima della scadenza di tale
termine i comuni, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo
pretorio, rendono nota la possibilita' di presentazione della domanda
di contributo ai sensi del presente articolo. 
  3. Qualora, tenuto conto delle domande  tempestivamente  presentate
ai sensi del comma 2, l'importo complessivo  dei  contributi  oggetto
delle medesime domande sia inferiore  allo  stanziamento  complessivo
annuo assegnato al comune ai sensi dell'art. 12, comma 3,  lo  stesso
comune, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo  pretorio
entro il 1° settembre di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029,  rende
note  l'esistenza  e  l'entita'  delle  risorse  finanziarie   ancora
disponibili per l'annualita' da  destinare  agli  interventi  di  cui
all'art. 3 del presente decreto. In  tali  ipotesi,  sono  ammessi  a
presentare domanda di contributo i soggetti,  di  cui  ai  successivi
commi 4 e 5, ai quali  i  comuni  hanno  trasmesso  gli  esiti  delle
analisi di vulnerabilita' di cui all'art. 1 comma 1 con  attribuzione
della fascia di vulnerabilita' CARTIS:  «BCARTIS  ».  La  domanda  di
contributo di cui al precedente periodo  e'  presentata,  a  pena  di
inammissibilita', entro il 15 ottobre di ciascuno degli anni dal 2026
al 2029. 
  4. La domanda di contributo relativa  a  un  edificio  comprendente
un'unica  unita'  immobiliare  e'  presentata  dal   proprietario   o
dall'usufruttuario dell'unita' immobiliare ovvero  dal  conduttore  a
tal fine delegato dal proprietario o  dall'usufruttuario  dell'unita'
immobiliare. In tale ultimo caso il conduttore  presenta,  unitamente
alla domanda di contributo, l'atto di  delega  alla  riqualificazione
sismica    dell'immobile    rilasciato     dal     proprietario     o
dall'usufruttuario. 
  5. La domanda di contributo relativa  a  un  edificio  comprendente
piu'  unita'  immobiliari  e'  presentata,  sulla  base  di  apposita
delibera degli organi assembleari o equivalenti,  dall'amministratore
condominiale  in  caso  di  condominio  costituito   oppure   da   un
rappresentante, all'uopo delegato, dei proprietari o usufruttuari, in
caso di condominio di fatto oppure dall'amministratore dell'eventuale
consorzio appositamente costituito. 
  6. Le domande di contributo per gli interventi,  predisposte  sulla
base del modello di cui all'allegato  2  al  presente  decreto,  sono
presentate dai soggetti legittimati  di  cui  ai  commi  4  e  5  del
presente articolo tramite apposita  sezione  predisposta  all'interno
dello Sportello unico per l'edilizia del comune nel cui territorio e'
ubicato   l'edificio.   Alla   domanda,   che   contiene   anche   la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in ordine  a  eventuali  ulteriori  contributi
pubblici   o   indennizzi   assicurativi    riconosciuti    per    la
riqualificazione    sismica    del    medesimo     immobile,     sono
obbligatoriamente allegati,  anche  in  forma  digitale,  a  pena  di
inammissibilita' della stessa: 
    a)  la  documentazione  necessaria  per  la   presentazione,   la
formazione o il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto; 
    b) la copia dell'esito  dell'analisi  di  vulnerabilita'  di  cui
all'art. 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b),  del  decreto-legge
12 ottobre 2023, n. 140, riferita all'edificio per cui e'  presentata
la  domanda  di  contributo,  espresso  attraverso  una   fascia   di
vulnerabilita' CARTIS secondo la definizione di cui all'art. 2, punto
n) del presente decreto; 
    c) la dichiarazione asseverata  da  parte  di  un  professionista
abilitato che attesti i  lavori  da  eseguire  per  la  tipologia  di
intervento  scelta  e  la  relativa  valutazione  economica  mediante
computo  metrico  estimativo  e  quadro  economico   dell'intervento,
nonche'   la   quantificazione   delle   prestazioni    professionali
determinata ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2; 
    d) la dichiarazione asseverata  da  parte  di  un  professionista
abilitato che attesti il livello di sicurezza espresso  dal  rapporto
ζE derivante  dalla  valutazione  della  sicurezza  nella  condizione
attuale dell'edificio e dopo l'intervento, nella quale si attesti  il
raggiungimento del rapporto  ζE  e  della  percentuale  del  relativo
incremento, ai sensi di quanto specificato dal comma 7,  dell'art.  3
del presente decreto; 
    e) la documentazione attestante lo  stato  legittimo  dell'unita'
immobiliare ovvero dell'edificio nel caso di edifici composti da piu'
unita' immobiliari ai sensi dell'art. 9-bis  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  7. Alla domanda  di  contributo  sono  obbligatoriamente  allegati,
altresi': 
    la  sottoscrizione  di   tutti   i   soggetti   interessati   dal
procedimento dell'informativa resa ai sensi degli articoli  13  e  14
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016; 
    il progetto degli interventi proposti con: 
      1.  rappresentazione  degli  interventi  edilizi  da   eseguire
mediante  elaborati  grafici,  ivi   compresa   ogni   documentazione
attestante lo stato dei luoghi preesistente  e  la  conformita'  agli
strumenti urbanistici e alla normativa vigente; 
      2.  indicazione  degli  interventi  strutturali   da   eseguire
mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione
richiesta dalle Norme tecniche sulle costruzioni 2018,  di  cui  alle
premesse,  e  necessaria  ai  fini  del  deposito  o   dell'eventuale
autorizzazione  sismica  ai  sensi  della  vigente  legislazione  ove
prescritta; 
      3.  indicazione  degli  eventuali  interventi  di   adeguamento
igienico-sanitario necessari per  superare  eventuali  gravi  carenze
presenti nell'edificio; 
      4. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico
dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle
dispersioni termiche ovvero, mediante impiego  di  fonti  energetiche
rinnovabili, di  riduzione  dei  consumi  da  fonti  tradizionali  in
conformita' alla vigente legislazione; 
      5.  computo  metrico  estimativo  dei  lavori   suddiviso   per
categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto  di  appalto  e
l'indicazione separata dei costi per la sicurezza; 
      6. per i  soli  progetti  riconducibili  alla  tipologia  della
ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui  all'art.  77  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche  in
materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al  decreto  ministeriale  n.  236  del
1989; 
      7. documentazione attestante  il  rispetto  degli  obblighi  in
materia di sicurezza e prevenzione di cui al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81; 
      8. l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori. 
  8. Il comune assegna un termine non inferiore a dieci giorni e  non
superiore a trenta giorni per sanare ogni  omissione,  inesattezza  o
irregolarita' della domanda, per integrare  i  documenti  di  cui  al
comma 6, lettere da a) a e), di ogni elemento mancante,  nonche'  per
produrre i documenti mancanti di cui al comma 7. In caso  di  mancato
adempimento alle richieste del comune di cui al  precedente  periodo,
la domanda di contributo e' rigettata. I suddetti termini  comportano
la sospensione delle tempistiche di cui al successivo art.  8,  comma
1, per una sola volta. 
  9. Nel caso di  interventi  relativi  a  edifici  con  piu'  unita'
immobiliari, la concessione del contributo  in  favore  degli  aventi
diritto e' subordinata alla presentazione di un progetto unitario per
l'intero edificio, inteso come  unita'  strutturale  ai  sensi  delle
Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse.