Art. 7
Domanda di contributo
1. Per l'annualita' 2025, sono ammessi a presentare domanda di
contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai quali i
comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di vulnerabilita' di
cui all'art. 1 comma 1 con attribuzione di una tra le fasce di
vulnerabilita' CARTIS: «CCARTIS », «DCARTIS », «ECARTIS », «FCARTIS
». La domanda di contributo di cui al precedente periodo e'
presentata, a pena di inammissibilita', entro il 30 novembre 2025.
Prima della scadenza di tale termine i comuni, mediante pubblicazione
di apposito avviso nell'albo pretorio, rendono nota la possibilita'
di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente
articolo.
2. Per le annualita' dal 2026 al 2029, sono ammessi a presentare
domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5,
ai quali i comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di
vulnerabilita' di cui all'art. 1, comma 1, con attribuzione di una
tra le fasce di vulnerabilita' CARTIS: «CCARTIS », «DCARTIS »,
«ECARTIS », «FCARTIS ». La domanda di contributo di cui al precedente
periodo e' presentata, a pena di inammissibilita', entro il 31 luglio
di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Prima della scadenza di tale
termine i comuni, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo
pretorio, rendono nota la possibilita' di presentazione della domanda
di contributo ai sensi del presente articolo.
3. Qualora, tenuto conto delle domande tempestivamente presentate
ai sensi del comma 2, l'importo complessivo dei contributi oggetto
delle medesime domande sia inferiore allo stanziamento complessivo
annuo assegnato al comune ai sensi dell'art. 12, comma 3, lo stesso
comune, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio
entro il 1° settembre di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, rende
note l'esistenza e l'entita' delle risorse finanziarie ancora
disponibili per l'annualita' da destinare agli interventi di cui
all'art. 3 del presente decreto. In tali ipotesi, sono ammessi a
presentare domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi
commi 4 e 5, ai quali i comuni hanno trasmesso gli esiti delle
analisi di vulnerabilita' di cui all'art. 1 comma 1 con attribuzione
della fascia di vulnerabilita' CARTIS: «BCARTIS ». La domanda di
contributo di cui al precedente periodo e' presentata, a pena di
inammissibilita', entro il 15 ottobre di ciascuno degli anni dal 2026
al 2029.
4. La domanda di contributo relativa a un edificio comprendente
un'unica unita' immobiliare e' presentata dal proprietario o
dall'usufruttuario dell'unita' immobiliare ovvero dal conduttore a
tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita'
immobiliare. In tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente
alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione
sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o
dall'usufruttuario.
5. La domanda di contributo relativa a un edificio comprendente
piu' unita' immobiliari e' presentata, sulla base di apposita
delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore
condominiale in caso di condominio costituito oppure da un
rappresentante, all'uopo delegato, dei proprietari o usufruttuari, in
caso di condominio di fatto oppure dall'amministratore dell'eventuale
consorzio appositamente costituito.
6. Le domande di contributo per gli interventi, predisposte sulla
base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, sono
presentate dai soggetti legittimati di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo tramite apposita sezione predisposta all'interno
dello Sportello unico per l'edilizia del comune nel cui territorio e'
ubicato l'edificio. Alla domanda, che contiene anche la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in ordine a eventuali ulteriori contributi
pubblici o indennizzi assicurativi riconosciuti per la
riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono
obbligatoriamente allegati, anche in forma digitale, a pena di
inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per la presentazione, la
formazione o il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;
b) la copia dell'esito dell'analisi di vulnerabilita' di cui
all'art. 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge
12 ottobre 2023, n. 140, riferita all'edificio per cui e' presentata
la domanda di contributo, espresso attraverso una fascia di
vulnerabilita' CARTIS secondo la definizione di cui all'art. 2, punto
n) del presente decreto;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista
abilitato che attesti i lavori da eseguire per la tipologia di
intervento scelta e la relativa valutazione economica mediante
computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento,
nonche' la quantificazione delle prestazioni professionali
determinata ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2;
d) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista
abilitato che attesti il livello di sicurezza espresso dal rapporto
ζE derivante dalla valutazione della sicurezza nella condizione
attuale dell'edificio e dopo l'intervento, nella quale si attesti il
raggiungimento del rapporto ζE e della percentuale del relativo
incremento, ai sensi di quanto specificato dal comma 7, dell'art. 3
del presente decreto;
e) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unita'
immobiliare ovvero dell'edificio nel caso di edifici composti da piu'
unita' immobiliari ai sensi dell'art. 9-bis del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
7. Alla domanda di contributo sono obbligatoriamente allegati,
altresi':
la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati dal
procedimento dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016;
il progetto degli interventi proposti con:
1. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire
mediante elaborati grafici, ivi compresa ogni documentazione
attestante lo stato dei luoghi preesistente e la conformita' agli
strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
2. indicazione degli interventi strutturali da eseguire
mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione
richiesta dalle Norme tecniche sulle costruzioni 2018, di cui alle
premesse, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale
autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione ove
prescritta;
3. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento
igienico-sanitario necessari per superare eventuali gravi carenze
presenti nell'edificio;
4. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico
dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle
dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche
rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in
conformita' alla vigente legislazione;
5. computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per
categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e
l'indicazione separata dei costi per la sicurezza;
6. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della
ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in
materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto ministeriale n. 236 del
1989;
7. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in
materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
8. l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori.
8. Il comune assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non
superiore a trenta giorni per sanare ogni omissione, inesattezza o
irregolarita' della domanda, per integrare i documenti di cui al
comma 6, lettere da a) a e), di ogni elemento mancante, nonche' per
produrre i documenti mancanti di cui al comma 7. In caso di mancato
adempimento alle richieste del comune di cui al precedente periodo,
la domanda di contributo e' rigettata. I suddetti termini comportano
la sospensione delle tempistiche di cui al successivo art. 8, comma
1, per una sola volta.
9. Nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita'
immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi
diritto e' subordinata alla presentazione di un progetto unitario per
l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi delle
Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse.