Art. 8 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. I comuni istruiscono le  domande  e  adottano  il  provvedimento
espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della  domanda  di
contributo, indicando quale contributo spettante il costo ammissibile
in applicazione dei criteri stabiliti nel presente decreto. 
  2.  In  fase  istruttoria,  il   comune   procede   tempestivamente
all'accertamento della  sussistenza,  in  capo  al  richiedente,  dei
requisiti per la fruizione del contributo e della  completezza  della
domanda presentata e della documentazione allegata. Il  rilascio  del
titolo  abilitativo  edilizio  avviene  in  relazione  al   tipo   di
intervento da eseguire nel rispetto di quanto  previsto  dal  decreto
del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  e  dalla
disciplina organizzativa e regolamentare del comune in cui e' ubicato
l'immobile. Gli interventi edilizi regolati dal presente decreto sono
autorizzati nel  rispetto  della  disciplina  vigente,  ivi  compresa
quella ambientale e  paesaggistica  nonche'  in  materia  di  rischio
idrogeologico e sismico. 
  3. Il comune, qualora sia positivamente verificata la spettanza del
contributo  e  il  relativo  importo,  adotta  il  provvedimento   di
concessione del contributo  comprensivo  delle  spese  tecniche,  nel
quale e' riportato Codice unico di progetto  (CUP)  per  l'intervento
richiesto ai sensi dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003.