Art. 8
Concessione del contributo
1. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento
espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
contributo, indicando quale contributo spettante il costo ammissibile
in applicazione dei criteri stabiliti nel presente decreto.
2. In fase istruttoria, il comune procede tempestivamente
all'accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei
requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della
domanda presentata e della documentazione allegata. Il rilascio del
titolo abilitativo edilizio avviene in relazione al tipo di
intervento da eseguire nel rispetto di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla
disciplina organizzativa e regolamentare del comune in cui e' ubicato
l'immobile. Gli interventi edilizi regolati dal presente decreto sono
autorizzati nel rispetto della disciplina vigente, ivi compresa
quella ambientale e paesaggistica nonche' in materia di rischio
idrogeologico e sismico.
3. Il comune, qualora sia positivamente verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo, adotta il provvedimento di
concessione del contributo comprensivo delle spese tecniche, nel
quale e' riportato Codice unico di progetto (CUP) per l'intervento
richiesto ai sensi dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003.