Art. 9 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo di  cui  all'art.  8  e'  erogato  dal  comune  al
beneficiario, con fondi resi disponibili ai sensi dell'art.  13,  nei
tempi e nei modi di cui al presente articolo. 
  2. Il contributo e' erogato: 
    a)  fino  al  20%  del  contributo,  entro  venti  giorni   dalla
presentazione al comune dello stato di  avanzamento  dei  lavori  che
attesti l'esecuzione di almeno il 20%  dei  lavori  ammessi  e  della
dichiarazione  di  impegno  del  legale  rappresentante  dell'impresa
esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e  delle  imprese
subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta  giorni
dalla data di erogazione della prima quota di contributo; 
    b) fino a un ulteriore 20% del  contributo,  entro  venti  giorni
dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei  lavori,
che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e  della
dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'impresa   esecutrice
attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori  e  delle
imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta
giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente
lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla  data  di
erogazione della seconda quota di contributo; 
    c) fino a un ulteriore 30% del  contributo,  entro  venti  giorni
dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei  lavori,
che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e  della
dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'impresa   esecutrice
attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori  e  delle
imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta
giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente
lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla  data  di
erogazione della terza quota di contributo; 
    d) il restante contributo a  saldo,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione al comune del quadro economico a consuntivo dei lavori,
che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e  di
quelli necessari per la ultimazione degli interventi  di  progetto  e
della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice
attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori  e  delle
imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta
giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente
lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla  data  di
erogazione del saldo; 
    e)  l'erogazione  del  contributo  puo'  avvenire   in   un'unica
soluzione a conclusione dei lavori,  a  seguito  della  presentazione
della documentazione prevista per la  presentazione  della  richiesta
del saldo. 
  3. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere d)  ed  e)
del comma 2, il direttore dei lavori trasmette al comune la  seguente
documentazione: 
    a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento  sismico,
come definito dalle Norme tecniche per le costruzioni  2018,  di  cui
alle premesse, e dal «Regolamento per l'espletamento delle  attivita'
di vigilanza per l'osservanza  delle  norme  sismiche,  denuncia  dei
lavori, autorizzazione e di deposito  dei  progetti,  ai  fini  della
prevenzione del rischio sismico in Campania» di  cui  al  regolamento
regionale della Regione Campania dell'11 febbraio 2010, n. 4; 
    b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi  del
contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera,  di
un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto  e  le  quantita'
finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori,  unitamente  alle  spese
tecniche previste, e' comparato con il  costo  convenzionale  di  cui
all'art. 6  per  la  determinazione  finale  del  contributo  che  va
calcolato sulla base del minore dei due importi, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 4, comma 1; 
    c)  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute,  da
documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte al comune  e
conservate in copia dal beneficiario per essere esibite  a  richiesta
degli organi di  controllo.  A  tali  fini,  dovranno  essere  emesse
distinte fatture per gli importi relativi  al  contributo  e  per  le
spese sostenute dal richiedente; 
    d) documentazione fotografica comprovante le diverse  fasi  degli
interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici. 
  4. Ai fini dell'erogazione della  quota  di  contributo  per  spese
tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario presenta  la
richiesta  al  comune  per  la  liquidazione  delle  predette   spese
progettuali, allegando fattura di importo pari  a  quanto  richiesto,
nel termine di cinque giorni dalla  ricezione  del  provvedimento  di
concessione del contributo per il recupero dell'immobile. 
  5.  Per  la  liquidazione  delle  spese  tecniche   relative   alla
successiva fase esecutiva, le stesse sono erogate in base agli  stati
di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui al comma 2
del presente articolo. 
  6.  Il  comune,  sulla  base  delle  risultanze   dell'istruttoria,
determina l'importo dei contributi  di  cui  ai  precedenti  commi  e
provvede alla loro erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a
consuntivo degli stessi. 
  7. Il contributo e' erogato direttamente al richiedente, sulla base
delle percentuali indicate ai precedenti commi  e  previa  produzione
dei documenti ivi indicati.