Art. 9
Erogazione del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 8 e' erogato dal comune al
beneficiario, con fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 13, nei
tempi e nei modi di cui al presente articolo.
2. Il contributo e' erogato:
a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla
presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori che
attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della
dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa
esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese
subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni
dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
b) fino a un ulteriore 20% del contributo, entro venti giorni
dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori,
che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice
attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle
imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta
giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente
lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di
erogazione della seconda quota di contributo;
c) fino a un ulteriore 30% del contributo, entro venti giorni
dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori,
che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice
attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle
imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta
giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente
lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di
erogazione della terza quota di contributo;
d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla
presentazione al comune del quadro economico a consuntivo dei lavori,
che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di
quelli necessari per la ultimazione degli interventi di progetto e
della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice
attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle
imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta
giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente
lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di
erogazione del saldo;
e) l'erogazione del contributo puo' avvenire in un'unica
soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione
della documentazione prevista per la presentazione della richiesta
del saldo.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere d) ed e)
del comma 2, il direttore dei lavori trasmette al comune la seguente
documentazione:
a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico,
come definito dalle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui
alle premesse, e dal «Regolamento per l'espletamento delle attivita'
di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, denuncia dei
lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Campania» di cui al regolamento
regionale della Regione Campania dell'11 febbraio 2010, n. 4;
b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del
contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di
un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto e le quantita'
finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese
tecniche previste, e' comparato con il costo convenzionale di cui
all'art. 6 per la determinazione finale del contributo che va
calcolato sulla base del minore dei due importi, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4, comma 1;
c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da
documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte al comune e
conservate in copia dal beneficiario per essere esibite a richiesta
degli organi di controllo. A tali fini, dovranno essere emesse
distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per le
spese sostenute dal richiedente;
d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli
interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici.
4. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese
tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario presenta la
richiesta al comune per la liquidazione delle predette spese
progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto,
nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di
concessione del contributo per il recupero dell'immobile.
5. Per la liquidazione delle spese tecniche relative alla
successiva fase esecutiva, le stesse sono erogate in base agli stati
di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui al comma 2
del presente articolo.
6. Il comune, sulla base delle risultanze dell'istruttoria,
determina l'importo dei contributi di cui ai precedenti commi e
provvede alla loro erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a
consuntivo degli stessi.
7. Il contributo e' erogato direttamente al richiedente, sulla base
delle percentuali indicate ai precedenti commi e previa produzione
dei documenti ivi indicati.