Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui di cui  all'art.
2, comma 2, lettera h), del presente decreto, comunica senza  indugio
a eu-LISA, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, 3° e  4°  periodo,  del
regolamento, l'elenco delle Autorita' nazionali di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettere a), b) e c), del presente  decreto.  Nell'elenco  e'
precisato lo scopo per il quale ciascuna autorita' deve avere accesso
ai dati EES. 
  2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza conserva l'elenco delle
autorita' designate, aggiornandolo se necessario, e provvede a  darne
comunicazione a eu-LISA e alla Commissione, ai  sensi  dell'art.  29,
paragrafo 2, del regolamento. 
  3. Il Dipartimento della pubblica  sicurezza  provvede  altresi'  a
comunicare a eu-LISA e  alla  Commissione,  ai  sensi  dell'art.  29,
paragrafo 4, del regolamento, il punto di  accesso  centrale  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di
cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.