Art. 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui di cui all'art.
2, comma 2, lettera h), del presente decreto, comunica senza indugio
a eu-LISA, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, 3° e 4° periodo, del
regolamento, l'elenco delle Autorita' nazionali di cui all'art. 2,
comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Nell'elenco e'
precisato lo scopo per il quale ciascuna autorita' deve avere accesso
ai dati EES.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza conserva l'elenco delle
autorita' designate, aggiornandolo se necessario, e provvede a darne
comunicazione a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell'art. 29,
paragrafo 2, del regolamento.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede altresi' a
comunicare a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell'art. 29,
paragrafo 4, del regolamento, il punto di accesso centrale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di
cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.