Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) regolamento: il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un
sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di
ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini
di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati
membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di
ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n.
767/2008 e (UE) n. 1077/2011;
b) controllo di frontiera: l'attivita' di controllo sulle
persone, svolta alle frontiere esterne dal personale degli uffici o
reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di
frontiera;
c) reati di terrorismo: i reati di cui all'art. 51, comma
3-quater, del codice di procedura penale;
d) reati gravi: i reati che, ai sensi della legge penale
italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della
direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura
di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore a tre
anni.
e) sistema di ingressi/uscite, o Entry/Exit System o EES: il
sistema per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei
dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, istituito dal
regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del
30 novembre 2017;
f) soggiorno di breve durata: il soggiorno nel territorio degli
Stati membri la cui durata non sia superiore a novanta giorni su un
periodo di centottanta giorni;
g) uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: gli
uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di
polizia di frontiera.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le seguenti
definizioni:
a) autorita' nazionali di frontiera: gli Uffici di polizia di
frontiera e gli uffici con attribuzioni di polizia di frontiera, di
cui ai decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, del 13
giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e
integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di
frontiera;
b) autorita' nazionali competenti per l'immigrazione ai fini del
regolamento: le Questure della Repubblica;
c) autorita' nazionali competenti per i visti: il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero
dell'interno, individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto dei
Ministeri degli affari esteri e dell'interno del 6 ottobre 2011,
adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati
membri sui visti per soggiorni di breve durata, nonche' i questori
della Repubblica per le attivita' di proroga del visto di cui
all'art. 4-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) autorita' nazionali designate per le finalita' di prevenzione,
accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati:
le Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale della polizia di
prevenzione per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Direzione
investigativa antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e
7 della legge 2007, n. 124, nonche' la Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo di cui all'art. 103 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e le Autorita' giudiziarie competenti a
perseguire i reati di cui al comma 1, lettere d) ed e) del presente
decreto;
e) Central Access Point o punto di accesso centrale o CAP: unita'
organizzativa di cui al considerando 28 e all'art. 29, paragrafo 3,
del regolamento, allocata presso la Direzione centrale della polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, che espleta le attivita' di cui all'art. 5 del presente
decreto;
f) focal-point locale o amministratore locale: personale in forza
presso l'ufficio incaricato dei controlli di polizia di frontiera e
presso la questura della Repubblica, responsabile per la creazione,
cancellazione, reset e modifica dei profili autorizzativi degli
utenti che operano sui sistemi nazionali SIF ed
EES/ETIAS-Immigration;
g) NUI: la National Uniform Interface, cioe' l'interfaccia unica
nazionale prevista dall'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento, che si compone di due apparati fisici forniti e gestiti
da euLISA ed allocati, rispettivamente, presso la Direzione centrale
della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno e presso il centro elaborazione dati della
Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale competente per la gestione e lo sviluppo
delle tecnologie informatiche;
h) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 4,
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) Direzione centrale della polizia criminale: la Direzione
centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma,
lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121;
j) Direzione centrale della polizia di prevenzione: la Direzione
centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma,
lettera e), della legge 1° aprile 1981, n. 121;
k) Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere: la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, di cui all'art. 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
l) personale debitamente autorizzato: il soggetto abilitato
all'accesso ai dati dell'EES, sulla base di specifici profili di
autorizzazione;
m) Sistema EES/ETIAS Immigration o EES/ETIAS Immigration: sistema
informativo nazionale di supporto alle attivita' di controllo svolte
dalle Autorita' nazionali competenti per l'immigrazione che consente
l'interrogazione del sistema EES, in conformita' agli articoli 26,
paragrafo 1, e 27, paragrafo 1, del regolamento;
n) Sistema Informativo I-VIS (Interior - Visa information System) o
Sistema informativo per la trattazione delle domande di visto
N-VIS/L-VIS(National/Local - Visa Information System): sistema
informativo in uso al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno ai fini del
rilascio e del controllo dei visti, del controllo o della proroga dei
visti sul territorio nazionale, nonche' per l'annullamento e la
revoca degli stessi;
o) Sistema Informativo Frontiere o SIF: sistema informativo
nazionale di supporto alle attivita' di controllo svolte dalle
autorita' nazionali di frontiera che consente l'interrogazione
contestuale delle banche dati nazionali, unionali e internazionali
(INTERPOL), in conformita' all'art. 8, del regolamento (UE) 2016/399
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);
p) Sistema self-service o Kiosk o postazione esterna Kiosk:
sistema automatizzato, di cui all'art. 2, punto 23), del regolamento
(UE) 2016/399, che effettua tutte le verifiche di frontiera
applicabili a una persona, o una parte di esse, e puo' essere
utilizzato per il pre-inserimento, nell'EES, dei dati anche trasmessi
dal viaggiatore, alle autorita' nazionali di frontiera di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto, tramite
applicazioni per dispositivi mobili rese disponibili dall'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi degli articoli
5, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, punti ac) e ad), del regolamento
(UE) 2019/1896; tali sistemi automatizzati accedono al sistema
centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa autenticazione
dei relativi operatori sul sistema SIF;
q) uffici consolari: gli Uffici consolari di prima categoria, le
ambasciate nell'esercizio delle funzioni consolari e le delegazioni
diplomatiche speciali, se incaricate del rilascio di visti;
r) unita' operativa: l'ufficio che in seno alle autorita'
designate di cui alla lettera d) del presente comma, e' autorizzato a
richiedere l'accesso ai dati dell'EES, attraverso il punto di accesso
centrale;
s) varco automatico o eGates o postazione esterna eGates:
infrastruttura elettronica, prevista all'art. 2, punto 24), del
regolamento (UE) 2016/399, in cui una frontiera esterna o una
frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati
eliminati e' effettivamente attraversata; i sistemi eGates accedono
al sistema centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa
autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF.