Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) regolamento: il  regolamento  (UE)  2017/2226  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  30  novembre  2017,  che  istituisce  un
sistema di ingressi/uscite (EES) per la  registrazione  dei  dati  di
ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei  cittadini
di Paesi terzi che attraversano  le  frontiere  esterne  degli  Stati
membri e che  determina  le  condizioni  di  accesso  al  sistema  di
ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione  di
applicazione  dell'Accordo  di  Schengen  e  i  regolamenti  (CE)  n.
767/2008 e (UE) n. 1077/2011; 
    b)  controllo  di  frontiera:  l'attivita'  di  controllo   sulle
persone, svolta alle frontiere esterne dal personale degli  uffici  o
reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di
frontiera; 
    c) reati di  terrorismo:  i  reati  di  cui  all'art.  51,  comma
3-quater, del codice di procedura penale; 
    d) reati  gravi:  i  reati  che,  ai  sensi  della  legge  penale
italiana, integrano le fattispecie elencate  nell'allegato  II  della
direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o  una  misura
di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore  a  tre
anni. 
    e) sistema di ingressi/uscite, o  Entry/Exit  System  o  EES:  il
sistema per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita  e  dei
dati relativi al respingimento  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri,  istituito  dal
regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del
30 novembre 2017; 
    f) soggiorno di breve durata: il soggiorno nel  territorio  degli
Stati membri la cui durata non sia superiore a novanta giorni  su  un
periodo di centottanta giorni; 
    g) uffici incaricati dei controlli di polizia di  frontiera:  gli
uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei  controlli  di
polizia di frontiera. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le  seguenti
definizioni: 
    a) autorita' nazionali di frontiera: gli  Uffici  di  polizia  di
frontiera e gli uffici con attribuzioni di polizia di  frontiera,  di
cui ai decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo  1989,  del  13
giugno  1991  e  del  22  febbraio  2021  e  successive  modifiche  e
integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di
frontiera; 
    b) autorita' nazionali competenti per l'immigrazione ai fini  del
regolamento: le Questure della Repubblica; 
    c) autorita' nazionali competenti per i visti: il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  ed  il  Ministero
dell'interno, individuate  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  dei
Ministeri degli affari esteri e  dell'interno  del  6  ottobre  2011,
adottato  in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.   767/2008   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente  il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di  dati  tra  Stati
membri sui visti per soggiorni di breve durata,  nonche'  i  questori
della Repubblica per  le  attivita'  di  proroga  del  visto  di  cui
all'art. 4-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    d) autorita' nazionali designate per le finalita' di prevenzione,
accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri  gravi  reati:
le Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della  legge  1°
aprile  1981,  n.  121,  la  Direzione  centrale  della  polizia   di
prevenzione per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 6-bis,  del
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   la   Direzione
investigativa antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e
7 della legge 2007, n. 124, nonche' la Direzione nazionale  antimafia
e antiterrorismo di  cui  all'art.  103  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  e  le  Autorita'  giudiziarie  competenti  a
perseguire i reati di cui al comma 1, lettere d) ed e)  del  presente
decreto; 
    e) Central Access Point o punto di accesso centrale o CAP: unita'
organizzativa di cui al considerando 28 e all'art. 29,  paragrafo  3,
del regolamento, allocata presso la Direzione centrale della  polizia
criminale del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno, che espleta le attivita' di cui all'art. 5 del presente
decreto; 
    f) focal-point locale o amministratore locale: personale in forza
presso l'ufficio incaricato dei controlli di polizia di  frontiera  e
presso la questura della Repubblica, responsabile per  la  creazione,
cancellazione, reset  e  modifica  dei  profili  autorizzativi  degli
utenti    che    operano    sui    sistemi    nazionali    SIF     ed
EES/ETIAS-Immigration; 
    g) NUI: la National Uniform Interface, cioe' l'interfaccia  unica
nazionale  prevista  dall'art.  7,  paragrafo  1,  lettera   b)   del
regolamento, che si compone di due apparati fisici forniti e  gestiti
da euLISA ed allocati, rispettivamente, presso la Direzione  centrale
della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno e presso il  centro  elaborazione  dati  della
Direzione  generale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale competente per la gestione e lo  sviluppo
delle tecnologie informatiche; 
    h) Dipartimento della pubblica sicurezza: il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,  di  cui  all'art.  4,
della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    i) Direzione  centrale  della  polizia  criminale:  la  Direzione
centrale della polizia  criminale  del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma,
lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    j) Direzione centrale della polizia di prevenzione: la  Direzione
centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma,
lettera e), della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    k) Direzione centrale dell'immigrazione  e  della  polizia  delle
frontiere: la Direzione centrale dell'immigrazione  e  della  polizia
delle  frontiere  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza   del
Ministero dell'interno, di cui all'art.  35  della  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
    l)  personale  debitamente  autorizzato:  il  soggetto  abilitato
all'accesso ai dati dell'EES, sulla  base  di  specifici  profili  di
autorizzazione; 
    m) Sistema EES/ETIAS Immigration o EES/ETIAS Immigration: sistema
informativo nazionale di supporto alle attivita' di controllo  svolte
dalle Autorita' nazionali competenti per l'immigrazione che  consente
l'interrogazione del sistema EES, in conformita'  agli  articoli  26,
paragrafo 1, e 27, paragrafo 1, del regolamento; 
  n) Sistema Informativo I-VIS (Interior - Visa information System) o
Sistema  informativo  per  la  trattazione  delle  domande  di  visto
N-VIS/L-VIS(National/Local  -  Visa  Information   System):   sistema
informativo  in  uso  al  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno ai  fini  del
rilascio e del controllo dei visti, del controllo o della proroga dei
visti sul territorio  nazionale,  nonche'  per  l'annullamento  e  la
revoca degli stessi; 
    o) Sistema  Informativo  Frontiere  o  SIF:  sistema  informativo
nazionale di  supporto  alle  attivita'  di  controllo  svolte  dalle
autorita'  nazionali  di  frontiera  che  consente   l'interrogazione
contestuale delle banche dati nazionali,  unionali  e  internazionali
(INTERPOL), in conformita' all'art. 8, del regolamento (UE)  2016/399
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  9  marzo  2016,  che
istituisce un codice unionale relativo al regime  di  attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen); 
    p) Sistema self-service  o  Kiosk  o  postazione  esterna  Kiosk:
sistema automatizzato, di cui all'art. 2, punto 23), del  regolamento
(UE)  2016/399,  che  effettua  tutte  le  verifiche   di   frontiera
applicabili a una persona,  o  una  parte  di  esse,  e  puo'  essere
utilizzato per il pre-inserimento, nell'EES, dei dati anche trasmessi
dal  viaggiatore,  alle  autorita'  nazionali  di  frontiera  di  cui
all'art. 2, comma  2,  lettera  a),  del  presente  decreto,  tramite
applicazioni per dispositivi  mobili  rese  disponibili  dall'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi degli articoli
5, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, punti ac) e ad),  del  regolamento
(UE)  2019/1896;  tali  sistemi  automatizzati  accedono  al  sistema
centrale EES, per il tramite del sistema SIF,  previa  autenticazione
dei relativi operatori sul sistema SIF; 
    q) uffici consolari: gli Uffici consolari di prima categoria,  le
ambasciate nell'esercizio delle funzioni consolari e  le  delegazioni
diplomatiche speciali, se incaricate del rilascio di visti; 
    r)  unita'  operativa:  l'ufficio  che  in  seno  alle  autorita'
designate di cui alla lettera d) del presente comma, e' autorizzato a
richiedere l'accesso ai dati dell'EES, attraverso il punto di accesso
centrale; 
    s)  varco  automatico  o  eGates  o  postazione  esterna  eGates:
infrastruttura elettronica,  prevista  all'art.  2,  punto  24),  del
regolamento (UE)  2016/399,  in  cui  una  frontiera  esterna  o  una
frontiera interna presso  cui  i  controlli  non  sono  ancora  stati
eliminati e' effettivamente attraversata; i sistemi  eGates  accedono
al sistema centrale EES, per  il  tramite  del  sistema  SIF,  previa
autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF.