Art. 3 
 
Accesso, consultazione, inserimento,  modifica  e  cancellazione  dei
  dati  nel  sistema  EES  per  le  autorita'  di  frontiera  e   per
  l'immigrazione 
  1. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)  e  b),  del
presente decreto, accede al sistema EES, per  le  finalita'  previste
dal regolamento, mediante il collegamento assicurato dal  SIF  e  con
l'utilizzo di postazioni manuali al SIF o  delle  postazioni  esterne
dei Kiosk e degli eGates, nonche' mediante il collegamento assicurato
dall'EES/ETIAS Immigration con l'utilizzo delle  relative  postazioni
manuali al sistema. 
  2.  Per  le  esigenze  delle  autorita'  nazionali  di   frontiera,
l'accesso al sistema EES e' operato dalle postazioni manuali del SIF,
nonche' dalle postazioni esterne dei Kiosk e degli eGates, a cura del
singolo utente gia' abilitato all'accesso in SIF. 
  3. I profili di autorizzazione all'accesso  al  SIF  da  parte  del
singolo utente sono curati dal focal point del SIF, di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera f), del  presente  decreto.  Il  focal  point  e'
formalmente incaricato  dal  dirigente  dell'Ufficio  di  polizia  di
frontiera o dell'Ufficio con attribuzioni di polizia di frontiera che
ne cura la selezione tra il personale in  forza  presso  la  medesima
struttura operativa. 
  4.  Per  le  esigenze  delle  autorita'  nazionali  competenti  per
l'immigrazione, l'accesso al sistema EES ha  luogo  dalle  postazioni
manuali dell'EES/ETIAS Immigration ed e' a cura  dell'operatore  che,
in  servizio  presso  l'Ufficio  immigrazione  delle  Questure  della
Repubblica, e' abilitato quale utente dell'EES/ETIAS Immigration. 
  5. La gestione delle utenze dell'EES/ETIAS Immigration e' in carico
al focal point dell'EES/ETIAS  Immigration  che  cura  i  profili  di
autorizzazione del singolo operatore. Il focal  point  dell'EES/ETIAS
Immigration di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  f),  del  presente
decreto, e' individuato nell'ambito del personale in servizio  presso
la competente Questura e formalmente incaricato. 
  6. L'accesso ai dati di cui al presente articolo  e'  riservato  in
via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all'art. 2,
comma 2, lettera l) del presente decreto.