Art. 3 Accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES per le autorita' di frontiera e per l'immigrazione 1. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, accede al sistema EES, per le finalita' previste dal regolamento, mediante il collegamento assicurato dal SIF e con l'utilizzo di postazioni manuali al SIF o delle postazioni esterne dei Kiosk e degli eGates, nonche' mediante il collegamento assicurato dall'EES/ETIAS Immigration con l'utilizzo delle relative postazioni manuali al sistema. 2. Per le esigenze delle autorita' nazionali di frontiera, l'accesso al sistema EES e' operato dalle postazioni manuali del SIF, nonche' dalle postazioni esterne dei Kiosk e degli eGates, a cura del singolo utente gia' abilitato all'accesso in SIF. 3. I profili di autorizzazione all'accesso al SIF da parte del singolo utente sono curati dal focal point del SIF, di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), del presente decreto. Il focal point e' formalmente incaricato dal dirigente dell'Ufficio di polizia di frontiera o dell'Ufficio con attribuzioni di polizia di frontiera che ne cura la selezione tra il personale in forza presso la medesima struttura operativa. 4. Per le esigenze delle autorita' nazionali competenti per l'immigrazione, l'accesso al sistema EES ha luogo dalle postazioni manuali dell'EES/ETIAS Immigration ed e' a cura dell'operatore che, in servizio presso l'Ufficio immigrazione delle Questure della Repubblica, e' abilitato quale utente dell'EES/ETIAS Immigration. 5. La gestione delle utenze dell'EES/ETIAS Immigration e' in carico al focal point dell'EES/ETIAS Immigration che cura i profili di autorizzazione del singolo operatore. Il focal point dell'EES/ETIAS Immigration di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), del presente decreto, e' individuato nell'ambito del personale in servizio presso la competente Questura e formalmente incaricato. 6. L'accesso ai dati di cui al presente articolo e' riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) del presente decreto.