Art. 4 
 
Accesso al sistema EES da parte delle autorita' nazionali  competenti
                             per i visti 
 
  1.  Il  personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale accede al sistema EES  per  le  finalita'
previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato  tramite
il sistema VIS. 
  2. Per le esigenze  del  Ministero  degli  Affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  in  qualita'  di  autorita'   nazionale
competente per i  visti,  l'accesso  al  sistema  EES  e'  effettuato
tramite N-VIS da parte degli utenti abilitati all'accesso a N-VIS. 
  3. Per le esigenze degli uffici consolari, l'accesso al sistema EES
e'  effettuato  tramite  L-VIS  da  parte  degli   utenti   abilitati
all'accesso a L-VIS. 
  4. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema  N-VIS  dei
singoli    utenti    sono    creati,    modificati    e    cancellati
dall'amministratore di sistema N-VIS in servizio presso il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su richiesta
del capo dell'ufficio responsabile per i visti  presso  il  Ministero
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale.
L'amministratore di sistema N-VIS e' nominato con  provvedimento  del
direttore generale competente per la gestione  e  lo  sviluppo  delle
tecnologie informatiche. 
  5. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema  L-VIS  dei
singoli    utenti    sono    creati,    modificati    e    cancellati
dall'amministratore di sistema L-VIS  in  servizio  presso  l'ufficio
consolare,   su   richiesta   del   capo   dell'ufficio    consolare.
L'amministratore  di  sistema  e'  formalmente  nominato   dal   Capo
dell'Ufficio consolare. 
  6. L'accesso al sistema  EES  e'  riservato  in  via  esclusiva  al
personale  debitamente  autorizzato   appartenente   alle   autorita'
nazionali competenti per i visti. 
  7. Il personale del Ministero  dell'interno  ed  i  questori  della
Repubblica di cui all'art.  2,  comma  2,  lettera  c),  accedono  al
sistema EES per le finalita' previste  dal  regolamento  mediante  il
collegamento assicurato utilizzando l'applicativo I-VIS.