Art. 4
Accesso al sistema EES da parte delle autorita' nazionali competenti
per i visti
1. Il personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale accede al sistema EES per le finalita'
previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato tramite
il sistema VIS.
2. Per le esigenze del Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale in qualita' di autorita' nazionale
competente per i visti, l'accesso al sistema EES e' effettuato
tramite N-VIS da parte degli utenti abilitati all'accesso a N-VIS.
3. Per le esigenze degli uffici consolari, l'accesso al sistema EES
e' effettuato tramite L-VIS da parte degli utenti abilitati
all'accesso a L-VIS.
4. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema N-VIS dei
singoli utenti sono creati, modificati e cancellati
dall'amministratore di sistema N-VIS in servizio presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su richiesta
del capo dell'ufficio responsabile per i visti presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'amministratore di sistema N-VIS e' nominato con provvedimento del
direttore generale competente per la gestione e lo sviluppo delle
tecnologie informatiche.
5. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema L-VIS dei
singoli utenti sono creati, modificati e cancellati
dall'amministratore di sistema L-VIS in servizio presso l'ufficio
consolare, su richiesta del capo dell'ufficio consolare.
L'amministratore di sistema e' formalmente nominato dal Capo
dell'Ufficio consolare.
6. L'accesso al sistema EES e' riservato in via esclusiva al
personale debitamente autorizzato appartenente alle autorita'
nazionali competenti per i visti.
7. Il personale del Ministero dell'interno ed i questori della
Repubblica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), accedono al
sistema EES per le finalita' previste dal regolamento mediante il
collegamento assicurato utilizzando l'applicativo I-VIS.