Art. 5 
 
              Allocazione del CAP e relative competenze 
 
  1. Il CAP di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  e),  del  presente
decreto, e' allocato  presso  la  Direzione  centrale  della  polizia
criminale di cui all'art.  2,  comma  2,  lettera  i),  dello  stesso
decreto,  e,  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  31   del
regolamento, nei termini e con le modalita'  stabilite  nel  medesimo
articolo, assolve al  controllo  di  congruita'  delle  richieste  di
consultazione affinche'  siano  soddisfatte  le  condizioni  indicate
all'art. 32 del predetto regolamento, fermi i  poteri  dell'autorita'
giudiziaria. 
  2. I dati dell'EES consultati sono trasmessi  all'unita'  operativa
di cui all'art. 2, comma 2, lettera r), del presente decreto, che  ha
avanzato  la  richiesta,  in  modo  da  non  compromettere  la   loro
sicurezza. 
  3. In caso di accesso ingiustificato ai  dati  dell'EES  risultante
dalla verifica successiva, le autorita' che hanno  avuto  accesso  ai
dati cancellano le informazioni acquisite dall'EES dandone notizia al
CAP, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente. 
  4. L'organizzazione del CAP e' stabilita con provvedimento del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua
delega, del  vice  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  -
Direttore centrale della polizia criminale. 
  5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 29, paragrafo  3,  del
regolamento, il CAP agisce nello svolgimento dei  propri  compiti  in
modo del tutto indipendente dalle autorita' designate di cui all'art.
2, comma 2, lettera d), del presente decreto, ed il  controllo  viene
effettuato con le garanzie di cui al provvedimento adottato ai  sensi
del comma 4 del presente articolo. 
  6. Il CAP e' distinto dalle stesse autorita' designate e non riceve
da esse istruzioni in merito al risultato della verifica che effettua
in modo indipendente.