Art. 5
Allocazione del CAP e relative competenze
1. Il CAP di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), del presente
decreto, e' allocato presso la Direzione centrale della polizia
criminale di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), dello stesso
decreto, e, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 del
regolamento, nei termini e con le modalita' stabilite nel medesimo
articolo, assolve al controllo di congruita' delle richieste di
consultazione affinche' siano soddisfatte le condizioni indicate
all'art. 32 del predetto regolamento, fermi i poteri dell'autorita'
giudiziaria.
2. I dati dell'EES consultati sono trasmessi all'unita' operativa
di cui all'art. 2, comma 2, lettera r), del presente decreto, che ha
avanzato la richiesta, in modo da non compromettere la loro
sicurezza.
3. In caso di accesso ingiustificato ai dati dell'EES risultante
dalla verifica successiva, le autorita' che hanno avuto accesso ai
dati cancellano le informazioni acquisite dall'EES dandone notizia al
CAP, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente.
4. L'organizzazione del CAP e' stabilita con provvedimento del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua
delega, del vice Direttore generale della pubblica sicurezza -
Direttore centrale della polizia criminale.
5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 29, paragrafo 3, del
regolamento, il CAP agisce nello svolgimento dei propri compiti in
modo del tutto indipendente dalle autorita' designate di cui all'art.
2, comma 2, lettera d), del presente decreto, ed il controllo viene
effettuato con le garanzie di cui al provvedimento adottato ai sensi
del comma 4 del presente articolo.
6. Il CAP e' distinto dalle stesse autorita' designate e non riceve
da esse istruzioni in merito al risultato della verifica che effettua
in modo indipendente.