Art. 6 
 
             Procedure di accesso ai fini del contrasto 
 
  1. Il personale di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  d),  del
presente decreto, richiede la consultazione  dei  dati  presenti  nel
sistema EES tramite il CAP, per le finalita'  previste  dall'art.  1,
paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Le procedure di accesso all'EES  a  fini  di  contrasto  di  cui
all'art. 31 del regolamento  da  parte  del  CAP  e  la  trasmissione
all'unita'   operativa   richiedente   dei   dati   consultati   sono
disciplinate con provvedimento del Capo  della  polizia  -  Direttore
generale  della  pubblica  sicurezza  o,  su  sua  delega,  del  vice
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  -  Direttore  centrale
della polizia criminale. 
  3. Con il  provvedimento  di  cui  al  comma  2,  vengono  altresi'
disciplinate le modalita' di  cancellazione  delle  informazioni  nei
casi di ingiustificato accesso ai sensi dell'art.  31,  paragrafo  3,
del regolamento. 
  4. L'accesso di cui  al  presente  articolo  e'  riservato  in  via
esclusiva al personale debitamente autorizzato  di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera l), del presente decreto.