Art. 6
Procedure di accesso ai fini del contrasto
1. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del
presente decreto, richiede la consultazione dei dati presenti nel
sistema EES tramite il CAP, per le finalita' previste dall'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento.
2. Le procedure di accesso all'EES a fini di contrasto di cui
all'art. 31 del regolamento da parte del CAP e la trasmissione
all'unita' operativa richiedente dei dati consultati sono
disciplinate con provvedimento del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza o, su sua delega, del vice
Direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale
della polizia criminale.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, vengono altresi'
disciplinate le modalita' di cancellazione delle informazioni nei
casi di ingiustificato accesso ai sensi dell'art. 31, paragrafo 3,
del regolamento.
4. L'accesso di cui al presente articolo e' riservato in via
esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all'art. 2,
comma 2, lettera l), del presente decreto.