Art. 7 
 
        Elenco delle unita' operative autorizzate ad accedere 
                 e consultare i dati nel sistema EES 
 
  1) La Direzione centrale della polizia criminale di cui all'art. 2,
comma 2, lettera 1), del  presente  decreto,  cura  la  conservazione
dell'elenco delle unita'  operative  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera  r),  del  presente  decreto,  dipendenti   dalle   autorita'
designate  che  sono  autorizzate  a  richiedere  l'accesso  ai  dati
dell'EES, attraverso il CAP. 
  2)  L'elenco  di  cui  al  comma  1  e'  adottato  e  costantemente
aggiornato  con  uno  o  piu'  decreti  direttoriali,  a  cura  della
Direzione  centrale  della  polizia  criminale,  sulla   base   delle
designazioni fatte pervenire alla medesima Direzione dagli uffici  di
vertice di ciascuna delle autorita'  nazionali  di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera d),  del  presente  decreto,  per  le  finalita'  di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
gravi reati.