Art. 7
Elenco delle unita' operative autorizzate ad accedere
e consultare i dati nel sistema EES
1) La Direzione centrale della polizia criminale di cui all'art. 2,
comma 2, lettera 1), del presente decreto, cura la conservazione
dell'elenco delle unita' operative di cui all'art. 2, comma 2,
lettera r), del presente decreto, dipendenti dalle autorita'
designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati
dell'EES, attraverso il CAP.
2) L'elenco di cui al comma 1 e' adottato e costantemente
aggiornato con uno o piu' decreti direttoriali, a cura della
Direzione centrale della polizia criminale, sulla base delle
designazioni fatte pervenire alla medesima Direzione dagli uffici di
vertice di ciascuna delle autorita' nazionali di cui all'art. 2,
comma 2, lettera d), del presente decreto, per le finalita' di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri
gravi reati.