Art. 8 
 
           Conservazione temporanea dei dati negli archivi 
                       o nei sistemi nazionali 
 
  1. Il SIF di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  o),  del  presente
decreto, nei casi di indisponibilita' tecnica prevista  dall'art.  21
del regolamento, conserva, per il tempo  strettamente  necessario,  i
dati di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento. Tali
dati  sono  inseriti  nel  sistema  centrale  dell'EES   non   appena
tecnicamente possibile. 
  2. I dati di cui al comma  1  sono  conservati  temporaneamente  in
modalita'  cifrata  e   sono   cancellati   una   volta   ristabilita
l'operativita' del sistema centrale EES e della NUI di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera g), del presente decreto. 
  3. Per le operazioni eseguite dalle postazioni manuali  del  SIF  e
dai sistemi esterni kiosk ed eGates sono registrati e sono conservati
i relativi dati di tracciamento. 
  4. L'EES/ETIAS Immigration, di cui all'art. 2, comma 2, lettera m),
del presente decreto, nei casi di indisponibilita'  tecnica  prevista
dall'art. 21 del regolamento,  conserva  per  il  tempo  strettamente
necessario, i dati alfanumerici di cui agli articoli dal 16 al 20 del
predetto regolamento. 
  5. I dati di cui al comma  4  sono  conservati  temporaneamente  in
modalita'  cifrata  e   sono   cancellati   una   volta   ristabilita
l'operativita' del sistema centrale EES e della NUI di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera g), del presente decreto. 
  6. Per le operazioni eseguite sono registrati e conservati, per  il
tempo previsto  dall'art.  46,  paragrafo  4,  secondo  periodo,  del
regolamento, i relativi dati di tracciamento.