Art. 8
Conservazione temporanea dei dati negli archivi
o nei sistemi nazionali
1. Il SIF di cui all'art. 2, comma 2, lettera o), del presente
decreto, nei casi di indisponibilita' tecnica prevista dall'art. 21
del regolamento, conserva, per il tempo strettamente necessario, i
dati di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento. Tali
dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena
tecnicamente possibile.
2. I dati di cui al comma 1 sono conservati temporaneamente in
modalita' cifrata e sono cancellati una volta ristabilita
l'operativita' del sistema centrale EES e della NUI di cui all'art.
2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
3. Per le operazioni eseguite dalle postazioni manuali del SIF e
dai sistemi esterni kiosk ed eGates sono registrati e sono conservati
i relativi dati di tracciamento.
4. L'EES/ETIAS Immigration, di cui all'art. 2, comma 2, lettera m),
del presente decreto, nei casi di indisponibilita' tecnica prevista
dall'art. 21 del regolamento, conserva per il tempo strettamente
necessario, i dati alfanumerici di cui agli articoli dal 16 al 20 del
predetto regolamento.
5. I dati di cui al comma 4 sono conservati temporaneamente in
modalita' cifrata e sono cancellati una volta ristabilita
l'operativita' del sistema centrale EES e della NUI di cui all'art.
2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
6. Per le operazioni eseguite sono registrati e conservati, per il
tempo previsto dall'art. 46, paragrafo 4, secondo periodo, del
regolamento, i relativi dati di tracciamento.