Art. 9 
 
           Disposizioni sul trattamento dei dati nell'EES 
 
  1. Al trattamento dei dati  personali  effettuato  dalle  autorita'
nazionali  di  frontiera  e  per  l'immigrazione   sulla   base   del
regolamento si applicano le disposizioni di cui al  regolamento  (UE)
2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati  personali»,  ad  eccezione
dei casi in cui il trattamento sia per le finalita'  di  prevenzione,
accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati. 
  2. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui  al  comma
1, l'autorita' centrale titolare del trattamento ai  sensi  dell'art.
4, punto  7,  del  regolamento  (UE)  2016/679,  e'  individuata  nel
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, fatta
eccezione per i trattamenti effettuati per le  finalita'  di  cui  al
comma 3. 
  3. Al trattamento dei dati  personali  effettuato  dalle  autorita'
nazionali designate per le finalita' di prevenzione,  accertamento  e
indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati  sulla  base  del
regolamento  si  applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  4. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui al comma 3
effettuato dalle autorita' nazionali di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera d), del presente decreto,  il  titolare  del  trattamento  e'
individuato per ciascuna ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  h),
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  5. I titolari del trattamento nominano i  soggetti  autorizzati  al
trattamento ai sensi dell'art. 29 del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'art. 19 del decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  nel
rispetto delle disposizioni ivi previste. 
  6. I responsabili della protezione dei dati assicurano i compiti di
cui agli articoli 39 del regolamento (UE) 2016/679 e 30  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51.