Art. 9
Disposizioni sul trattamento dei dati nell'EES
1. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorita'
nazionali di frontiera e per l'immigrazione sulla base del
regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE)
2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali», ad eccezione
dei casi in cui il trattamento sia per le finalita' di prevenzione,
accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati.
2. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui al comma
1, l'autorita' centrale titolare del trattamento ai sensi dell'art.
4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, e' individuata nel
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, fatta
eccezione per i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al
comma 3.
3. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorita'
nazionali designate per le finalita' di prevenzione, accertamento e
indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati sulla base del
regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui al comma 3
effettuato dalle autorita' nazionali di cui all'art. 2, comma 2,
lettera d), del presente decreto, il titolare del trattamento e'
individuato per ciascuna ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
5. I titolari del trattamento nominano i soggetti autorizzati al
trattamento ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 e
dell'art. 19 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nel
rispetto delle disposizioni ivi previste.
6. I responsabili della protezione dei dati assicurano i compiti di
cui agli articoli 39 del regolamento (UE) 2016/679 e 30 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51.