Art. 2
Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma
2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione
finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis puo' essere
destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a
incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter gia'
liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto.
L'incremento e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno
subito la decurtazione percentuale piu' elevata.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 77, commi da 1 a
2-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante:
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 77 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite
annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500
milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di
pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto
del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al
comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei
quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione
di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del
gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza
definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad
amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro
proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di
godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025,
la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma
2-bis puo' essere destinata, fermo in ogni caso il limite
di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di
cui ai commi 2-bis e 2-ter gia' liquidato, ove il suo
importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento
e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito
la decurtazione percentuale piu' elevata.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva
di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con
provvedimento di insinuazione del credito allo stato
passivo della procedura concorsuale e comunque per un
ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'
abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le condizioni e le modalita' per la
presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a
2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a
2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
Omissis.».