Art. 2 
 
Disposizioni relative  al  fondo  previsto  dall'articolo  77,  comma
  2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
 
  1. All'articolo  77  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
  «2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione
finanziaria annuale del fondo di  cui  al  comma  2-bis  puo'  essere
destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma  2-quater,  a
incrementare  l'indennizzo  di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  gia'
liquidato, ove il suo importo sia inferiore  a  quello  riconosciuto.
L'incremento e' attribuito prioritariamente  ai  soggetti  che  hanno
subito la decurtazione percentuale piu' elevata.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 77, commi  da  1  a
          2-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  recante:
          «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  123
          del 25 maggio 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  23  luglio  2021,  n.  106,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  77  (Disposizioni   finanziarie).   -   1.   Per
          consentire   lo   sviluppo    dei    servizi    finalizzati
          all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere  gli
          effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
          reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo  delle
          spese  sostenute  per  l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale,  come
          determinato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  591,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel  limite
          annuo massimo di 45 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
              2. Per l'anno 2021 e' istituito,  presso  lo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          apposito fondo  da  ripartire  con  una  dotazione  di  500
          milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
          somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
          centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi  di
          pertinenza di altre amministrazioni pubbliche.  Il  riparto
          del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato  ai   sensi
          dell'articolo 4  quater,  comma  2,  del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
          giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi
          del comma 10. 
              2-bis. Nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2022, destinato  al  riconoscimento  di  un
          indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno  2022,  dei
          danni agli immobili derivanti  dall'esposizione  prolungata
          all'inquinamento provocato dagli  stabilimenti  siderurgici
          di Taranto del gruppo ILVA. 
              2-ter. Hanno diritto di accesso  al  fondo  di  cui  al
          comma 2-bis, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
          del medesimo fondo, i  proprietari  di  immobili  siti  nei
          quartieri della citta' di Taranto oggetto  dell'aggressione
          di polveri provenienti dagli stabilimenti  siderurgici  del
          gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa  sentenza
          definitiva  di  risarcimento  dei  danni,  a  carico  della
          societa'    ILVA    Spa,    attualmente    sottoposta    ad
          amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
          allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
          costi connessi alla  manutenzione  degli  stabili  di  loro
          proprieta' ovvero per la riduzione  delle  possibilita'  di
          godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
          subito dagli stessi  a  causa  delle  emissioni  inquinanti
          provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. 
              2-ter.1. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2025,
          la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al  comma
          2-bis puo' essere destinata, fermo in ogni caso  il  limite
          di cui al comma 2-quater, a  incrementare  l'indennizzo  di
          cui ai commi 2-bis e  2-ter  gia'  liquidato,  ove  il  suo
          importo sia inferiore a quello  riconosciuto.  L'incremento
          e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito
          la decurtazione percentuale piu' elevata. 
              2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
          riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva
          di risarcimento dei danni di  cui  al  comma  2-ter  o  con
          provvedimento  di  insinuazione  del  credito  allo   stato
          passivo della  procedura  concorsuale  e  comunque  per  un
          ammontare non superiore a 30.000 euro per  ciascuna  unita'
          abitativa. 
              2-quinquies. Con decreto del Ministero  dello  sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono  stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per   la
          presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
          al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
          ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al citato comma 2-bis. 
              2-sexies. Agli oneri derivanti dai  commi  da  2-bis  a
          2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021  e  a
          2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
              Omissis.».