Art. 3
Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.
169, ((e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «L'ammissione al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e'
di per se' sintomo di uno stato di difficolta'».
2. (( (soppresso) ))
3.All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e'
di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di
uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro
quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 recante: «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il
potere di acquisto e a tutela del risparmio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 169, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore
delle imprese a forte consumo di energia elettrica). -
Omissis.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo
periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta'". L'ammissione al programma di
cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione
straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di
difficolta'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante:
«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e
(UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e
alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 , come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Misure di sostegno transitorie a favore di
determinate industrie a elevata intensita' energetica
nell'eventualita' di una rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio a causa dei costi indiretti). - 1. Il fondo
denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, e' alimentato secondo le previsioni
dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato e della normativa
relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE,
come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.
Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. L'ammissione al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della
procedura di amministrazione straordinaria non e' di per
se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo
di uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni
dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di
sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei
costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto
serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine
di compensare tali costi, sono basate sui parametri di
riferimento nei due anni precedenti la data di
presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di
CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni cinque
anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato
settore o sottosettore come il prodotto del consumo di
energia elettrica per unita' di produzione corrispondente
alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle
emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia
elettrica in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano
piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative
ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una
relazione nella quale si espongono i motivi per cui e'
stata superata la predetta soglia.».