Art. 3 
 
Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e  al  decreto
  legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023,  n.
169, ((e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «L'ammissione  al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria  non  e'
di per se' sintomo di uno stato di difficolta'». 
  2. (( (soppresso) )) 
  3.All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno  2020,
n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «L'ammissione  al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria  non  e'
di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo,  sintomo  di
uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di  interesse
strategico  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono  erogate  entro
quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto-legge 29 settembre 2023, n.  131  recante:  «Misure
          urgenti in materia di energia, interventi per sostenere  il
          potere di acquisto e a tutela  del  risparmio»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del  29  settembre  2023,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  novembre
          2023, n. 169, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Riforma del regime di  agevolazioni  a  favore
          delle imprese a forte  consumo  di  energia  elettrica).  -
          Omissis. 
              3. Non accedono alle agevolazioni di  cui  al  presente
          articolo le imprese che, seppur in possesso  dei  requisiti
          di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo
          periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi  della
          comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C  249/01,
          recante  "Orientamenti  sugli  aiuti  di   Stato   per   il
          salvataggio  e   la   ristrutturazione   di   imprese   non
          finanziarie in difficolta'". L'ammissione al  programma  di
          cessione dei complessi aziendali di  cui  all'articolo  27,
          comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,
          n. 270,  nell'ambito  della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria non e' di per se' sintomo  di  uno  stato  di
          difficolta'. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  9  giugno  2020,   n.   47   recante:
          «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958  e
          (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE  che
          istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
          dei gas a effetto serra  nell'Unione,  nonche'  adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e
          alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
          funzionamento di una riserva  stabilizzatrice  del  mercato
          nel  sistema  dell'Unione  per  lo  scambio  di  quote   di
          emissione  dei  gas  a  effetto  serra»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  10  giugno  2020  ,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 29 (Misure di sostegno transitorie  a  favore  di
          determinate  industrie  a  elevata  intensita'   energetica
          nell'eventualita' di una rilocalizzazione  delle  emissioni
          di carbonio a causa dei costi indiretti).  -  1.  Il  fondo
          denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore
          industriale», istituito con decreto  legislativo  13  marzo
          2013,  n.  30,  e'   alimentato   secondo   le   previsioni
          dell'articolo 23, comma 8,  nel  rispetto  della  normativa
          europea in materia di aiuti  di  Stato  e  della  normativa
          relativa al sistema per lo scambio di  quote  di  emissione
          dei gas a effetto serra di cui alla  direttiva  2003/87/CE,
          come da ultimo modificata dalla  direttiva  (UE)  2018/410.
          Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
          stanziamenti assegnati  e  previa  notificazione  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento   dell'Unione   europea.   L'ammissione    al
          programma  di  cessione  dei  complessi  aziendali  di  cui
          all'articolo  27,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  nell'ambito  della
          procedura di amministrazione straordinaria non  e'  di  per
          se', ai fini dell'accesso alle risorse del  Fondo,  sintomo
          di uno stato di difficolta'. In caso di imprese  dichiarate
          di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni
          dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              2. Le misure finanziarie  a  favore  di  settori  o  di
          sottosettori considerati esposti a un  rischio  elevato  di
          rilocalizzazione delle emissioni di carbonio  a  causa  dei
          costi indiretti connessi alle emissioni di  gas  a  effetto
          serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine
          di compensare tali costi,  sono  basate  sui  parametri  di
          riferimento  nei   due   anni   precedenti   la   data   di
          presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di
          CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni  cinque
          anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato
          settore o sottosettore come  il  prodotto  del  consumo  di
          energia elettrica per unita' di  produzione  corrispondente
          alle  tecnologie  disponibili  piu'  efficienti   e   delle
          emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di  energia
          elettrica in Europa. 
              3.  I  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,  dello   sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel
          rispetto delle disposizioni di cui al comma  1,  utilizzano
          piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative
          ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano  una
          relazione nella quale si espongono  i  motivi  per  cui  e'
          stata superata la predetta soglia.».