((Art. 3-bis 
 
Finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.A. in amministrazione
  straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio
  aziendale 
 
  1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria  in
corso delle societa' Ilva S.p.A. e  Acciaierie  d'Italia  S.p.A.,  al
fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' produttiva  ove  la
cessione del compendio aziendale a terzi  non  avvenga  entro  il  30
gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e  del  made  in
Italy, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
puo' essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della
societa' Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, in una o piu' soluzioni. La richiesta  di  finanziamento
e' avanzata dall'organo commissariale  sulla  base  di  un  piano  di
gestione  transitoria  correlato  allo  stato  e   ai   tempi   della
conclusione della procedura di cessione dei  compendi  aziendali.  La
societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria puo'  procedere
direttamente  all'utilizzo  delle  risorse  ovvero  trasferirle,   su
richiesta  dell'organo  commissariale,   alla   societa'   Acciaierie
d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1  e'  erogato  in  conformita'
alla comunicazione della  Commissione  relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento  e  di  attualizzazione
(2008/C 14/ 02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400
punti base, ed e' restituito  entro  sei  mesi  dall'erogazione,  per
capitale e interessi, a valere sul ricavato della  cessione  a  terzi
del compendio aziendale, in prededuzione, con priorita'  rispetto  ad
ogni altro credito, diverso da quelli di cui  all'articolo  2751-bis,
numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali,
ivi compresi  quelli  assistiti  da  pegno,  ipoteca  o  altra  causa
legittima di prelazione, comunque  in  deroga  all'articolo  222  del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso  di  insufficienza  delle
risorse  ricavate  dalla  predetta  cessione,  dell'obbligazione   di
restituzione risponde in via solidale  la  societa'  cessionaria  del
compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di  cui  al
medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al  passivo
della procedura. 
  3. L'erogazione del prestito non puo' avvenire prima che il  regime
di aiuto sia stato autorizzato dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149  milioni  di  euro  per
l'anno  2026,  si  provvede,  quanto  a  euro  19.131.552,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per  l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  ottobre  2023,  n
136.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2751-bis,  numero
          1), del codice civile: 
              «2751-bis  (Crediti  per  retribuzioni  e  provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi  e  delle  imprese  artigiane).  -   1.   Hanno
          privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 
                1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 
                2) le retribuzioni dei  professionisti,  compresi  il
          contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa  di
          previdenza ed  assistenza  e  il  credito  di  rivalsa  per
          l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni  altro  prestatore
          d'opera intellettuale dovute per gli  ultimi  due  anni  di
          prestazione; 
                3) le provvigioni derivanti dal rapporto  di  agenzia
          dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  le  indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 
                4)   i   crediti   del   coltivatore   diretto,   sia
          proprietario che affittuario, mezzadro, colono,  soccidario
          o  comunque  compartecipante,  per  i  corrispettivi  della
          vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o  del
          colono indicati dall'articolo 2765; 
                5) i  crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai
          sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti; 
                5-bis) i crediti delle societa' cooperative  agricole
          e dei loro consorzi per i corrispettivi della  vendita  dei
          prodotti. 
                5-ter. i crediti delle imprese fornitrici  di  lavoro
          temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,  n.  196,  per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  222  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante:  «Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19  ottobre  2017,  n.  155»,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019: 
              «Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). -  1.
          I crediti prededucibili  devono  essere  accertati  con  le
          modalita' di cui al  capo  III  del  presente  titolo,  con
          esclusione di quelli  non  contestati  per  collocazione  e
          ammontare, anche se sorti durante l'esercizio  dell'impresa
          del debitore, e di quelli sorti a seguito di  provvedimenti
          di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai  sensi
          dell'articolo 123; in questo ultimo  caso,  se  contestati,
          devono  essere  accertati  con  il  procedimento   di   cui
          all'articolo 124. 
              2. I crediti prededucibili  vanno  soddisfatti  per  il
          capitale, gli interessi e le spese con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti, salvo il disposto dell'articolo  223.  Il  corso
          degli interessi cessa al momento del pagamento. 
              3.  I  crediti  prededucibili  sorti  nel  corso  della
          procedura di  liquidazione  giudiziale  che  sono  liquidi,
          esigibili  e  non  contestati  per   collocazione   e   per
          ammontare, possono  essere  soddisfatti  al  di  fuori  del
          procedimento di  riparto  se  l'attivo  e'  presumibilmente
          sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali  crediti.
          Il pagamento  deve  essere  autorizzato  dal  comitato  dei
          creditori ovvero dal giudice delegato. 
              4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni
          urgenti a tutela degli  utenti,  in  materia  di  attivita'
          economiche  e  finanziarie  e   investimenti   strategici»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186  del  10  agosto
          2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre
          2023, n. 136: 
              «Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo
          nel settore della microelettronica e Comitato  tecnico  per
          la microelettronica). - 1. Nelle more dell'attuazione della
          riforma fiscale, nonche'  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM
          2022) 45  final  dell'8  febbraio  2022,  concernente  «Una
          normativa sui chip per l'Europa»,  alle  imprese  residenti
          nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le    stabili
          organizzazioni di soggetti non  residenti,  che  effettuano
          investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi  al
          settore dei  semiconduttori  e'  riconosciuto,  nei  limiti
          delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma
          di credito d'imposta,  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
          condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014  della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014,
          in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo». 
              2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  calcolato
          sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25,
          paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.   651/2014,   con
          esclusione dei  costi  relativi  agli  immobili,  sostenuti
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  sino
          al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta  e'  utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  a  partire
          dal periodo d'imposta successivo a quello  di  sostenimento
          dei costi. Non si applicano i limiti di cui  agli  articoli
          1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              L'utilizzo in compensazione del  credito  d'imposta  e'
          comunque subordinato al rilascio,  da  parte  del  soggetto
          incaricato  della  revisione  legale   dei   conti,   della
          certificazione  attestante  l'effettivo  sostenimento   dei
          costi e la corrispondenza degli stessi alla  documentazione
          contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. 
              In caso di imprese non soggette per  obbligo  di  legge
          alla revisione  legale  dei  conti,  la  certificazione  e'
          rilasciata da  un  revisore  legale  dei  conti  o  da  una
          societa' di revisione iscritti nella sezione A del registro
          di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39. 
              3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  anche
          alle imprese residenti o alle  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti  che
          eseguono le attivita' di ricerca  e  sviluppo  relative  al
          settore dei semiconduttori nel caso di contratti  stipulati
          con imprese residenti o localizzate in altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
          Spazio  economico  europeo   ovvero   in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996. 
              4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui
          al comma 1 le imprese possono richiedere la  certificazione
          delle attivita' di ricerca e sviluppo, di cui  all'articolo
          23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21  giugno  2022,  n.
          73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
          2022, n. 122. 
              5. Il credito d'imposta previsto dal presente  articolo
          e' alternativo al credito d'imposta previsto  dall'articolo
          1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
              6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
          Italy, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono individuati i criteri di  assegnazione  e  le
          procedure applicative ai fini del rispetto  dei  limiti  di
          spesa di cui al comma  11.  Allo  scopo  di  consentire  la
          regolazione  contabile   delle   compensazioni   effettuate
          attraverso il modello F24 telematico, le risorse  stanziate
          a copertura del credito  d'imposta  sono  trasferite  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  "Agenzia  delle  entrate  -
          Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato. 
              7. Presso il Ministero delle  imprese  e  del  made  in
          Italy e' istituito un Comitato tecnico  permanente  per  la
          microelettronica,   di   seguito   denominato   "Comitato",
          composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e
          del made in  Italy,  da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e da  un  rappresentante  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              8. Il  Comitato  svolge  funzioni  di  coordinamento  e
          monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche  nel
          campo della microelettronica e della catena del valore  dei
          semiconduttori, anche al fine di prevenire e  segnalare  al
          Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali  crisi
          di approvvigionamento. Il Comitato predispone e  sottopone,
          ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle  imprese
          e  del   made   in   Italy   un   Piano   nazionale   della
          microelettronica in cui sono indicate in modo  organico  le
          azioni  da  intraprendere  e  le  fonti  di   finanziamento
          disponibili, nonche' gli obiettivi attesi anche  alla  luce
          del monitoraggio di cui al primo periodo. 
              9. Per l'analisi tecnica  necessaria  allo  svolgimento
          delle  sue  funzioni  il  Comitato  si  avvale  del  Centro
          italiano  per  il   design   dei   circuiti   integrati   a
          semiconduttore di cui  all'articolo  1,  comma  404,  della
          legge 29 dicembre 2022, n.  197,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. Per le attivita'  di
          segreteria,  il  Comitato   si   avvale   delle   strutture
          amministrative del Ministero delle imprese e  del  made  in
          Italy. 
              10. Per la  partecipazione  al  Comitato  non  spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spesa  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
              11. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024  e  130
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025  al  2028,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 1, del  decreto-legge  1°  marzo
          2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          aprile 2022 n. 34.».