((Art. 3-bis
Finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio
aziendale
1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in
corso delle societa' Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al
fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' produttiva ove la
cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30
gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della
societa' Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per
l'anno 2026, in una o piu' soluzioni. La richiesta di finanziamento
e' avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di
gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della
conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La
societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria puo' procedere
direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su
richiesta dell'organo commissariale, alla societa' Acciaierie
d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' erogato in conformita'
alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
(2008/C 14/ 02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400
punti base, ed e' restituito entro sei mesi dall'erogazione, per
capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi
del compendio aziendale, in prededuzione, con priorita' rispetto ad
ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'articolo 2751-bis,
numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali,
ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa
legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di insufficienza delle
risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di
restituzione risponde in via solidale la societa' cessionaria del
compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al
medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo
della procedura.
3. L'erogazione del prestito non puo' avvenire prima che il regime
di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n
136.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis, numero
1), del codice civile:
«2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - 1. Hanno
privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il
contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di
previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per
l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di
prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia
proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario
o comunque compartecipante, per i corrispettivi della
vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del
colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole
e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti.
5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019:
«Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1.
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo III del presente titolo, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa
del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti
di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati,
devono essere accertati con il procedimento di cui
all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso
degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della
procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi,
esigibili e non contestati per collocazione e per
ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del
procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei
creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136:
«Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo
nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per
la microelettronica). - 1. Nelle more dell'attuazione della
riforma fiscale, nonche' in coerenza con gli obiettivi
indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM
2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente «Una
normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti
nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano
investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al
settore dei semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti
delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma
di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014,
in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato
sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con
esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino
al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento
dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e'
comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, della
certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei
costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione
contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge
alla revisione legale dei conti, la certificazione e'
rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione iscritti nella sezione A del registro
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche
alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo relative al
settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati
con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri
dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui
al comma 1 le imprese possono richiedere la certificazione
delle attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo
23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122.
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo
e' alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo
1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le
procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la
microelettronica, di seguito denominato "Comitato",
composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e
del made in Italy, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e
monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel
campo della microelettronica e della catena del valore dei
semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al
Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi
di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone,
ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese
e del made in Italy un Piano nazionale della
microelettronica in cui sono indicate in modo organico le
azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento
disponibili, nonche' gli obiettivi attesi anche alla luce
del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento
delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro
italiano per il design dei circuiti integrati a
semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Per le attivita' di
segreteria, il Comitato si avvale delle strutture
amministrative del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo
2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022 n. 34.».