Art. 4 
 
Integrazione  del  trattamento   di   cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per i dipendenti della societa'  Acciaierie  d'Italia
  S.p.A. in amministrazione straordinaria 
 
  1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei  dipendenti
impiegati  presso  gli  stabilimenti  produttivi   ((della   societa'
Acciaierie)) d'Italia spa in  Amministrazione  straordinaria,  per  i
quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025  e  2026,  il  ricorso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai  fini  della  formazione  professionale  per  la  gestione   delle
bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025
e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si  provvede  a
valere  sul  Fondo  Sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  3. Al fine di agevolare il processo di  transizione  in  atto,  gli
importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati
alla societa' Acciaierie d'Italia  in  Amministrazione  Straordinaria
mediante  decreto  ministeriale  di   autorizzazione   ((all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)  ))  al  trasferimento  del
relativo importo alla societa' Acciaierie d'Italia in Amministrazione
Straordinaria. 
  4. Entro la fine del  mese  successivo  all'erogazione  dell'ultima
mensilita' a carico delle  risorse  ivi  indicate,  l'Amministrazione
Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  all'INPS  l'effettiva  spesa  sostenuta  e   procede   al
trasferimento delle  risorse  non  utilizzate  secondo  le  modalita'
indicate nel decreto adottato ai  sensi  del  comma  3  del  presente
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185  recante:  «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 280 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              (Omissis).».