Art. 4
Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria per i dipendenti della societa' Acciaierie d'Italia
S.p.A. in amministrazione straordinaria
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti
impiegati presso gli stabilimenti produttivi ((della societa'
Acciaierie)) d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i
quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai fini della formazione professionale per la gestione delle
bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025
e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a
valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli
importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati
alla societa' Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria
mediante decreto ministeriale di autorizzazione ((all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) )) al trasferimento del
relativo importo alla societa' Acciaierie d'Italia in Amministrazione
Straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima
mensilita' a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione
Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al
trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente
articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».