Art. 4
Criteri ed entita' dell'aiuto
1. Ai soggetti beneficiari, aderenti da almeno un triennio a
organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela
riconosciuto o che hanno sottoscritto alla data di apertura della
presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso
cooperative, consorzi, contratti di filiera di durata almeno
triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali,
frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal
contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle
superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai
piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica,
presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal
calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha
seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
3. Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale e' cosi'
determinato:
a) mais: 400 euro/ettaro;
b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
d) orzo: 200 euro/ettaro.
4. L'aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto
beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in
ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento
tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme
delle coltivazioni.
5. La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o
nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla
superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di
coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
6. Alle imprese di allevamento di bovini aderenti da almeno un
triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un
consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso il
contratto di filiera, di durata almeno triennale, ad allevare in
Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice attitudine
nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100
euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta' compresa tra
i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della presentazione
delle domande di contributo.
7. Alle imprese di allevamento di bovini, aderenti da almeno un
triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un
consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso, il
contratto di filiera, di durata almeno triennale ad allevare bovini
di razze da carne o a duplice attitudine, nati in Italia, anche in
relazione a codici allevamento diversi, purche' riferiti ad
allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un
disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso un
aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento con un eta'
compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data del termine di
presentazione delle domande.
8. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi
precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo
unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra
l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il
numero di capi bovini allevati.
9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del
soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi
e oggettivi, di cui al presente decreto.
10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3
fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento
dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
11. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono
cumulabili.
12. L'aiuto e' concesso al soggetto beneficiario nel limite
dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo».
13. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 4 del decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.