Art. 4 
 
                    Criteri ed entita' dell'aiuto 
 
  1. Ai soggetti  beneficiari,  aderenti  da  almeno  un  triennio  a
organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela
riconosciuto o che hanno sottoscritto alla  data  di  apertura  della
presentazione delle domande di contributo, direttamente o  attraverso
cooperative,  consorzi,  contratti  di  filiera  di   durata   almeno
triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi. 
  2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine  vegetali,
frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal
contratto  deve  essere  incrementale  rispetto  alla   media   delle
superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai
piani di  coltivazione  grafici  utilizzati  per  la  domanda  unica,
presentata negli  ultimi  tre  anni  antecedenti.  Sono  esclusi  dal
calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario  non  ha
seminato la coltura oggetto dell'aiuto. 
  3.  Il  massimale  dell'aiuto  per  ettaro  incrementale  e'  cosi'
determinato: 
    a) mais: 400 euro/ettaro; 
    b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro; 
    c) frumento tenero: 300 euro/ettaro; 
    d) orzo: 200 euro/ettaro. 
  4.  L'aiuto  di  cui  al  comma  3  spettante  a  ciascun  soggetto
beneficiario e' commisurato alla  superficie  agricola,  espressa  in
ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento
tenero e orzo, nel limite di  50  ettari  complessivi  per  l'insieme
delle coltivazioni. 
  5. La superficie indicata nell'impegno di  coltivazione  annuale  o
nel  contratto  deve  essere  coerente  in  termini  di  ettari  alla
superficie  delle  colture  corrispondenti  riportata  nel  piano  di
coltivazione dell'anno di domanda di aiuto. 
  6. Alle imprese di allevamento di  bovini  aderenti  da  almeno  un
triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un
consorzio di tutela riconosciuto o che si  impegnano,  attraverso  il
contratto di filiera, di durata  almeno  triennale,  ad  allevare  in
Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice  attitudine
nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100
euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta'  compresa  tra
i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della  presentazione
delle domande di contributo. 
  7. Alle imprese di allevamento di bovini,  aderenti  da  almeno  un
triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un
consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano,  attraverso,  il
contratto di filiera, di durata almeno triennale ad  allevare  bovini
di razze da carne o a duplice attitudine, nati in  Italia,  anche  in
relazione  a  codici  allevamento  diversi,   purche'   riferiti   ad
allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un
disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso  un
aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento  con  un  eta'
compresa tra i sei e ventiquattro mesi,  alla  data  del  termine  di
presentazione delle domande. 
  8. Ferma restando il massimale degli aiuti  determinati  nei  commi
precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate,  l'importo
unitario  dell'aiuto  e'  determinato  in  base   al   rapporto   tra
l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il
numero di capi bovini allevati. 
  9. Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi
e oggettivi, di cui al presente decreto. 
  10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3
fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque  nei  limiti
delle  risorse  disponibili  a  legislazione   vigente   al   momento
dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 
  11. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non  sono
cumulabili. 
  12.  L'aiuto  e'  concesso  al  soggetto  beneficiario  nel  limite
dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel  settore
agricolo». 
  13. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 4 del  decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.