Art. 5 
 
                  Procedura di richiesta dell'aiuto 
 
  1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto  gestore  apposita
domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente  decreto,
secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da  emanarsi
entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul  quale
saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande. 
  2. Alla domanda e' allegata attestazione  di  appartenenza  ad  una
organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela
o copia del contratto di filiera  se  sottoscritto  direttamente  dal
beneficiario;  nel  caso  in  cui  il  contratto   di   filiera   sia
sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto
di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa  agricola
socia,  contenente  l'indicazione  dell'impresa  di   trasformazione/
stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto
di filiera. Quanto sopra non viene allegato laddove l'atto sia  stato
predisposto in modalita'  informatizzata  tramite  il  SIAN,  firmata
digitalmente. 
  3. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 5  del  decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.