Art. 5
Procedura di richiesta dell'aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita
domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente decreto,
secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi
entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale
saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande.
2. Alla domanda e' allegata attestazione di appartenenza ad una
organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela
o copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal
beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia
sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto
di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa agricola
socia, contenente l'indicazione dell'impresa di trasformazione/
stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto
di filiera. Quanto sopra non viene allegato laddove l'atto sia stato
predisposto in modalita' informatizzata tramite il SIAN, firmata
digitalmente.
3. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 5 del decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.