Art. 6
Compiti del soggetto gestore
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla
concessione dell'aiuto individuale per il 2025 e il 2026 nell'ambito
del regime «de minimis».
3. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle
informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita',
determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle
risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di
cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto
beneficiario.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente
spettante.
5. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo
delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche
suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei
soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30
giugno di ogni anno successivo all'anno di riferimento.
6. Per l'anno 2025 il Ministero trasferisce al soggetto gestore le
somme di cui all'art. 3, comma 1 entro il 30 novembre 2025, parimenti
per l'anno 2026 il trasferimento delle predette somme avverra' entro
il 30 novembre del medesimo anno.
7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto
beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
8. I fondi da trasferire al soggetto gestore per ciascuna
annualita' sono quantificati sulla base dei dati relativi alle unita'
di superficie (HA) e di capi che sono stati oggetto delle domande
dichiarate ricevibili nell'annualita' precedente. Per il
trasferimento dei fondi il soggetto gestore fornisce al Ministero i
dati di cui al precedente periodo entro il 30 giugno di ogni anno
come stima in base alla rilevazione dell'anno precedente. Entro il 30
dicembre di ogni anno, il soggetto gestore trasmette al Dipartimento
della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare la situazione dello stato
avanzamento della rendicontazione dell'aiuto:
a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i
quali il procedimento amministrativo e' chiuso e quelle per i quali
il procedimento e' ancora in corso, utilizzando la «tabella di
rendicontazione» allegata al presente provvedimento;
b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi
gli stessi in base alle specifiche motivazioni che impediscono la
chiusura del procedimento ed all'anno di generazione dello stesso.
Con cadenza annuale il soggetto gestore comunica al Dipartimento
della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare i dati relativi ai
procedimenti conclusi, aggiornando la tabella di rendicontazione e la
relazione di cui al periodo precedente.
9. Il soggetto gestore eroga, in una o piu' soluzioni sulla base
delle risorse disponibili, il sostegno ai beneficiari finali. Le
somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di
quelle relative ai procedimenti per i quali siano ancora pendenti
contenziosi giudiziari, sono riversate entro il 15 ottobre 2026 per
le risorse relative all'anno 2025 e entro il 15 ottobre 2027 per le
risorse relative all'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato
per restare ivi acquisite. Il soggetto gestore ne da' contestuale
comunicazione al Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare.
Le modalita' di riversamento sono indicate con apposita
comunicazione da rendersi contestualmente al trasferimento delle
somme previsto dal comma 6.
10. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 6 del decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.