Art. 6 
 
                    Compiti del soggetto gestore 
 
  1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. 
  2. Il soggetto gestore effettua  le  verifiche  propedeutiche  alla
concessione dell'aiuto individuale per il 2025 e il 2026  nell'ambito
del regime «de minimis». 
  3.  Il  soggetto   gestore,   verificate   la   completezza   delle
informazioni e la loro conformita' ai  requisiti  di  ammissibilita',
determina, nel rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di
cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto
beneficiario. 
  4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente
spettante. 
  5. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo
delle domande  ricevute,  il  totale  dell'importo  richiesto,  anche
suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei
soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro  il  30
giugno di ogni anno successivo all'anno di riferimento. 
  6. Per l'anno 2025 il Ministero trasferisce al soggetto gestore  le
somme di cui all'art. 3, comma 1 entro il 30 novembre 2025, parimenti
per l'anno 2026 il trasferimento delle predette somme avverra'  entro
il 30 novembre del medesimo anno. 
  7. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il  soggetto  gestore  comunica  al  soggetto
beneficiario i motivi  ostativi  all'accoglimento  della  domanda  ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. 
  8.  I  fondi  da  trasferire  al  soggetto  gestore  per   ciascuna
annualita' sono quantificati sulla base dei dati relativi alle unita'
di superficie (HA) e di capi che sono  stati  oggetto  delle  domande
dichiarate   ricevibili   nell'annualita'    precedente.    Per    il
trasferimento dei fondi il soggetto gestore fornisce al  Ministero  i
dati di cui al precedente periodo entro il 30  giugno  di  ogni  anno
come stima in base alla rilevazione dell'anno precedente. Entro il 30
dicembre di ogni anno, il soggetto gestore trasmette al  Dipartimento
della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare la  situazione  dello  stato
avanzamento della rendicontazione dell'aiuto: 
    a. la rendicontazione delle somme erogate ai  beneficiari  per  i
quali il procedimento amministrativo e' chiuso e quelle per  i  quali
il procedimento e'  ancora  in  corso,  utilizzando  la  «tabella  di
rendicontazione» allegata al presente provvedimento; 
    b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi
gli stessi in base alle specifiche  motivazioni  che  impediscono  la
chiusura del procedimento ed all'anno di generazione dello stesso. 
  Con cadenza annuale il soggetto gestore  comunica  al  Dipartimento
della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione  della  qualita'  agroalimentare  i   dati   relativi   ai
procedimenti conclusi, aggiornando la tabella di rendicontazione e la
relazione di cui al periodo precedente. 
  9. Il soggetto gestore eroga, in una o piu'  soluzioni  sulla  base
delle risorse disponibili, il  sostegno  ai  beneficiari  finali.  Le
somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di
quelle relative ai procedimenti per i  quali  siano  ancora  pendenti
contenziosi giudiziari, sono riversate entro il 15 ottobre  2026  per
le risorse relative all'anno 2025 e entro il 15 ottobre 2027  per  le
risorse relative all'anno 2026 all'entrata del bilancio  dello  Stato
per restare ivi acquisite. Il soggetto  gestore  ne  da'  contestuale
comunicazione  al  Dipartimento   della   sovranita'   alimentare   e
dell'ippica - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare. 
  Le  modalita'  di   riversamento   sono   indicate   con   apposita
comunicazione da  rendersi  contestualmente  al  trasferimento  delle
somme previsto dal comma 6. 
  10. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 6 del  decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.