Art. 7
Cumulo e massimale
1. Per gli anni 2025 e 2026 gli aiuti «de minimis» di cui al
presente decreto sono concessi dopo aver accertato che essi non
provocano il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione
del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
e dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo.
4. In ogni caso e' fatto divieto ai soggetti beneficiari di
ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui
abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalita',
da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non
compatibili.
5. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 7 del decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.