Art. 7 
 
                         Cumulo e massimale 
 
  1. Per gli anni 2025 e 2026  gli  aiuti  «de  minimis»  di  cui  al
presente decreto sono concessi  dopo  aver  accertato  che  essi  non
provocano il superamento del massimale degli aiuti «de minimis». 
  2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione
del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento  (UE)  n.  1408/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
e dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  4. In ogni  caso  e'  fatto  divieto  ai  soggetti  beneficiari  di
ricevere contributi previsti dal presente decreto  nel  caso  in  cui
abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le  medesime  finalita',
da fonti  unionali,  ove  non  sovrapponibili,  in  contrasto  o  non
compatibili. 
  5. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 7  del  decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.