Art. 8 
 
                      Esenzione dalla notifica 
 
  1. Gli aiuti concessi per gli anni 2025 e 2026  in  conformita'  al
presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.
108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
ai sensi e dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione  del  18  dicembre  2013,  cosi'  come   modificato   dal
regolamento (UE) n. 316/2019.ยป 
  2. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 8  del  decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.