Art. 8
Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi per gli anni 2025 e 2026 in conformita' al
presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.
108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ai sensi e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) n. 316/2019.ยป
2. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 8 del decreto
ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.