Art. 2
Primo aggiornamento del
Piano speciale di ricostruzione
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa
e, in particolare, in conformita' a quanto stabilito dal comma 2
dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, come, da ultimo,
modificato dal decreto-legge n. 65/2025, nei limiti delle risorse
allo scopo stanziate e sulla base delle valutazioni di priorita'
formulate dai sub-commissari territorialmente competenti in relazione
ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di
interventi, contenute nelle tabelle di cui agli allegati B1 e B2,
parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, recanti le
rimodulazioni relative all'anagrafica degli interventi (B1) e agli
importi dei contributi assegnati (B2), senza variazione in aumento
dell'importo complessivamente finanziato dall'insieme delle ordinanze
commissariali richiamate in premessa, degli interventi urgenti di
ricostruzione pubblica ricompresi nel «Piano speciale di
ricostruzione» (versione 0), di cui all'art. 1 della presente
ordinanza, e' adottato il primo aggiornamento del «Piano speciale di
ricostruzione» (versione 1) di cui all'allegato «C» parte integrante
e sostanziale alla presente ordinanza, ottenuto integrando nella
citata (versione 0) le rimodulazioni, soppressioni, integrazioni e
rettifiche di cui agli allegati B1 e B2.