Art. 2 
 
                       Primo aggiornamento del 
                   Piano speciale di ricostruzione 
 
  1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa
e, in particolare, in conformita' a  quanto  stabilito  dal  comma  2
dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023,  come,  da  ultimo,
modificato dal decreto-legge n. 65/2025,  nei  limiti  delle  risorse
allo scopo stanziate e sulla  base  delle  valutazioni  di  priorita'
formulate dai sub-commissari territorialmente competenti in relazione
ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie  di
interventi, contenute nelle tabelle di cui agli  allegati  B1  e  B2,
parte integrante e sostanziale alla presente  ordinanza,  recanti  le
rimodulazioni relative all'anagrafica degli interventi  (B1)  e  agli
importi dei contributi assegnati (B2), senza  variazione  in  aumento
dell'importo complessivamente finanziato dall'insieme delle ordinanze
commissariali richiamate in premessa,  degli  interventi  urgenti  di
ricostruzione   pubblica   ricompresi   nel   «Piano   speciale    di
ricostruzione»  (versione  0),  di  cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza, e' adottato il primo aggiornamento del «Piano speciale  di
ricostruzione» (versione 1) di cui all'allegato «C» parte  integrante
e sostanziale alla  presente  ordinanza,  ottenuto  integrando  nella
citata (versione 0) le rimodulazioni,  soppressioni,  integrazioni  e
rettifiche di cui agli allegati B1 e B2.