Art. 3 
 
Successivi aggiornamenti e monitoraggio periodico dell'attuazione del
                   Piano speciale di ricostruzione 
 
  1. Il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2,  del  decreto-legge  n.
61/2023, sara' oggetto di successive e periodiche  rimodulazioni,  al
fine di recepire, nel limite delle risorse allo scopo  stanziate,  le
proposte di rimodulazione degli interventi ricompresi nel piano e  la
programmazione di ulteriori interventi sulla base  delle  valutazioni
di   priorita'   formulate   dai   sub-commissari    territorialmente
competenti, in accordo ai criteri che saranno definiti congiuntamente
nell'ambito della cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'art. 20-quater del decreto-legge n. 61/2023. 
  2. I sub-commissari provvedono alla trasmissione con cadenza almeno
bimestrale, con decorrenza dal giorno quindici del mese successivo  a
quello di pubblicazione della  presente  ordinanza,  delle  eventuali
proposte di rimodulazione  e  integrazione  finanziaria  valutate  in
ordine di priorita', e corredate dall'attestazione della  sussistenza
delle condizioni di urgenza e di nesso di causalita' con  gli  eventi
alluvionali di cui all'art. 20-bis, del decreto-legge n. 61/2023. 
  3. Il Commissario straordinario,  avvalendosi  della  struttura  di
supporto e dei sub-commissari territorialmente  competenti,  assicura
il  costante  monitoraggio  dello  stato   di   avanzamento   fisico,
procedurale  e  finanziario  degli  interventi  inclusi  nel   «Piano
speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni. 
  4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9,  del
decreto-legge n. 61/2023, i  Presidenti  delle  regioni  interessate,
nella loro qualita' di sub-commissari, provvedono, nei  territori  di
rispettiva competenza, con cadenza trimestrale,  con  decorrenza  dal
giorno quindici del mese successivo a quello di  pubblicazione  della
presente  ordinanza,  al  monitoraggio  dello  stato  di   attuazione
procedurale, fisico e finanziario  degli  interventi  ricompresi  nel
«Piano speciale di ricostruzione» e nelle  successive  rimodulazioni,
in conformita' ai requisiti di  restituzione  dei  dati  che  saranno
definiti con successiva comunicazione del Commissario straordinario. 
  5.  I  soggetti  attuatori  degli  interventi  finanziati   con   i
contributi a valere  sulla  contabilita'  speciale  del  Commissario,
forniscono  ai  sub-commissari  le  informazioni  richieste  atte  ad
attestare lo stato di avanzamento fisico, procedurale  e  finanziario
degli interventi inclusi nel «Piano speciale  di  ricostruzione»,  ai
sensi di quanto previsto al comma precedente e secondo  le  modalita'
che saranno definite.