Art. 3
Successivi aggiornamenti e monitoraggio periodico dell'attuazione del
Piano speciale di ricostruzione
1. Il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), ai sensi di
quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n.
61/2023, sara' oggetto di successive e periodiche rimodulazioni, al
fine di recepire, nel limite delle risorse allo scopo stanziate, le
proposte di rimodulazione degli interventi ricompresi nel piano e la
programmazione di ulteriori interventi sulla base delle valutazioni
di priorita' formulate dai sub-commissari territorialmente
competenti, in accordo ai criteri che saranno definiti congiuntamente
nell'ambito della cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'art. 20-quater del decreto-legge n. 61/2023.
2. I sub-commissari provvedono alla trasmissione con cadenza almeno
bimestrale, con decorrenza dal giorno quindici del mese successivo a
quello di pubblicazione della presente ordinanza, delle eventuali
proposte di rimodulazione e integrazione finanziaria valutate in
ordine di priorita', e corredate dall'attestazione della sussistenza
delle condizioni di urgenza e di nesso di causalita' con gli eventi
alluvionali di cui all'art. 20-bis, del decreto-legge n. 61/2023.
3. Il Commissario straordinario, avvalendosi della struttura di
supporto e dei sub-commissari territorialmente competenti, assicura
il costante monitoraggio dello stato di avanzamento fisico,
procedurale e finanziario degli interventi inclusi nel «Piano
speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9, del
decreto-legge n. 61/2023, i Presidenti delle regioni interessate,
nella loro qualita' di sub-commissari, provvedono, nei territori di
rispettiva competenza, con cadenza trimestrale, con decorrenza dal
giorno quindici del mese successivo a quello di pubblicazione della
presente ordinanza, al monitoraggio dello stato di attuazione
procedurale, fisico e finanziario degli interventi ricompresi nel
«Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni,
in conformita' ai requisiti di restituzione dei dati che saranno
definiti con successiva comunicazione del Commissario straordinario.
5. I soggetti attuatori degli interventi finanziati con i
contributi a valere sulla contabilita' speciale del Commissario,
forniscono ai sub-commissari le informazioni richieste atte ad
attestare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario
degli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione», ai
sensi di quanto previsto al comma precedente e secondo le modalita'
che saranno definite.