Art. 4 
 
Disciplina derogatoria per l'attuazione degli  interventi  del  Piano
                      speciale di ricostruzione 
 
  1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la
realizzazione degli interventi  ricompresi  nel  «Piano  speciale  di
ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni ed integrazioni dello
stesso, impregiudicata la validita'  delle  disposizioni  derogatorie
contenute nelle precedenti ordinanze commissariali che continuano  ad
avere efficacia  per  gli  interventi  finanziati  dalle  stesse,  e'
adottata la seguente disciplina derogatoria  unitaria  e  aggiornata,
applicabile a tutti gli interventi ricompresi nel «Piano speciale  di
ricostruzione» e nelle successive  rimodulazioni  a  decorrere  dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza. 
  2. I soggetti attuatori degli interventi urgenti  di  ricostruzione
pubblica ricompresi nel «Piano speciale di  ricostruzione»  (versione
1) e nelle successive  rimodulazioni,  finanziati  nell'ambito  delle
previsioni del decreto-legge n. 61/2023, nel  rispetto  dei  principi
generali  dell'ordinamento  giuridico   e   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento euro-unionale,  possono  provvedere,  all'attuazione
dei  suddetti  interventi  in  deroga  alle   seguenti   disposizioni
normative: 
    a. legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli  2-bis,  7,  8,  9,  10,
10-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e  successive
modifiche ed integrazioni, 14-bis e 20, al fine di assicurare le piu'
snelle  modalita'  collegiali  per  il  rilascio   dei   pareri,   in
tempistiche celeri e commisurate al carattere di  urgente  necessita'
degli interventi in argomento. 
    Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei
progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque  per  interventi  che
prevedono il dettaglio progettuale di cui  all'art.  41  del  decreto
legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  alla  conferenza  dei  servizi
semplificata e con termini ulteriormente  ridotti,  da  indire  entro
cinque giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi  con
determinazione motivata entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
convocazione. Qualora alla conferenza  dei  servizi  semplificata  il
rappresentante di  un'amministrazione  o  un  soggetto  invitato  non
fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere  di
rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito  positivo  e
la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine
dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente  comma,  i
pareri, i visti e i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si
dovessero rendere necessari, anche successivamente  alla  conclusione
della conferenza dei servizi semplificata, devono essere  resi  dalle
amministrazioni entro e non oltre sette  giorni  dalla  richiesta  e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con
esito positivo; 
    b. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    c. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3,
circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per
i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali; 
    d. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, al fine di  snellire  e  semplificare  le
procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione  di  terreni
privati, per le quali, al fine di procedere  con  l'esecuzione  degli
interventi in argomento, e' possibile prevedere che: 
      i.  qualora  i  soggetti  attuatori  degli   interventi   siano
individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-bis, lettere  b)  e
d), e 2-ter del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, si  prevede,  in
espressa deroga di quanto previsto all'art. 6, comma 8,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  che  l'ente
territoriale  titolare  della  potesta'  espropriativa,  al  fine  di
snellire e semplificare le procedure di occupazione  d'urgenza  e  di
espropriazione di  terreni  privati,  possa  delegare  agli  indicati
soggetti attuatori, in tutto  o  in  parte,  l'esercizio  dei  propri
poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nell'atto di
affidamento e specificandone, conseguentemente, gli estremi  in  ogni
atto del procedimento espropriativo; 
      ii. l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori
costituisca, ove occorra, variante  agli  strumenti  urbanistici  del
comune interessato, alla realizzazione delle opere o  all'imposizione
dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio  e
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere   e   urgenza   e
indifferibilita' dei relativi lavori; 
      iii. in sostituzione delle notificazioni  ai  proprietari  e  a
ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i  soggetti
attuatori  diano  notizia  dell'avvenuta  imposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio,  della  localizzazione  dell'opera,  della
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  conseguente  variante  agli
strumenti  urbanistici  mediante  pubblicazione   del   provvedimento
all'albo del comune e su  due  giornali,  di  cui  uno  a  diffusione
nazionale ed uno a diffusione regionale. 
      L'efficacia  del  provvedimento  decorre  dal   momento   della
pubblicazione all'albo comunale; 
      iv.  per  le  occupazioni  d'urgenza   e   per   le   eventuali
espropriazioni  delle  aree  per  l'attuazione  degli  interventi  in
argomento, i soggetti  attuatori  provvedano,  prescindendo  da  ogni
altro adempimento, alla redazione dello stato di  consistenza  e  del
verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione
in possesso costituisce provvedimento di  provvisoria  occupazione  a
favore  della  regione  o  di  altro  ente  pubblico,  anche  locale,
specificatamente   indicato   nel   verbale   stesso.    L'indennita'
provvisoria di occupazione o di  espropriazione  e'  determinata  dai
soggetti attuatori entro dodici mesi  dalla  data  di  immissione  in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data dell'evento di riferimento che ha procurato i danneggiamenti; 
      v. avverso il verbale di immissione in  possesso,  sia  ammesso
esclusivamente ricorso giurisdizionale  o  ricorso  straordinario  al
Capo dello Stato e non siano ammesse  le  opposizioni  amministrative
previste dalla normativa vigente; 
    e. legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra  legge  e
disposizione sulle modalita' e sulle misure di partecipazione a spese
ed oneri di manutenzione, sistemazione  e  riparazione  delle  strade
vicinali,  allo  scopo  di  consentire,  nel  rispetto  dei  principi
generali  dell'ordinamento  giuridico   e   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento euro-unionale, di imputare, a carico  delle  risorse
stanziate per l'emergenza, le spese relative a interventi urgenti  su
strade  vicinali,  al  fine  di  garantirne  la  percorribilita'   in
sicurezza,  quando  la  funzione  delle  stesse  sia   correlata   al
ripristino  dei  danni  derivanti  da  calamita'  naturali  o  eventi
eccezionali; 
    f. decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357, articoli 5 e 6, relativamente  ad  interventi  di  ripristino  e
consolidamento da attuare in aree naturali protette  e  sottoposte  a
vincolo  paesaggistico,  che  si  configurano  come  urgenti  ed   in
continuita' con gli interventi gia' avviati in somma urgenza, per  il
superamento del contesto emergenziale; 
    g. decreto del Presidente della Repubblica  12  luglio  1993,  n.
275,  art.  13,  circa  i  canoni  demaniali   di   concessione   per
l'estrazione di materiali dall'alveo; 
    h. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli  21,  26,
28,  29,  30,  134,  142,  146,  147,   152,   prevedendo   ai   fini
dell'approvazione dei progetti forme di  semplificazione  procedurale
tali per cui le relative procedure devono essere concluse, in  deroga
alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta  giorni
dalla  attivazione,  comprensivo  della  fase  di  consultazione  del
pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni, fermo  restando
quanto previsto nel protocollo d'intesa stipulato fra il  Commissario
straordinario alla ricostruzione,  il  Ministero  della  cultura,  la
Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, prot.
PCM AKW67R5 REG2025 0002136 - 8 maggio 2025; 
    i. decreto del Presidente della Repubblica 3  febbraio  2017,  n.
31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11,  relativamente  alla  semplificazione
procedurale   per   gli   interventi   oggetto   di    autorizzazione
paesaggistica, fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa
stipulato fra il Commissario  straordinario  alla  ricostruzione,  il
Ministero  della  cultura,  la  Regione  Emilia-Romagna,  la  Regione
Toscana e la Regione Marche, prot. PCM AKW67R5 REG2025  0002136  -  8
maggio 2025. 
  3. In aggiunta a quanto previsto  dagli  articoli  225  e  226  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori  e  la
struttura  commissariale,  nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento  europeo,  per  la  realizzazione  degli  interventi
finanziati nell'ambito delle previsioni del decreto-legge n. 61/2023,
convertito, con modificazioni, in legge n. 100/2023  (come  integrato
con decreto-legge n. 65/2025, convertito in legge n. 101/2025) e  che
afferiscono alla ricostruzione pubblica, possono procedere in  deroga
ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo: 
    a. art. 15, comma 2 e allegato I.2, allo  scopo  di  autorizzare,
ove  strettamente  necessario  e  nelle  condizioni   ivi   previste,
l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) anche  tra
i dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, e  non  solo
tra i dipendenti di  altre  amministrazioni  pubbliche.  L'assenza  o
l'insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei  requisiti
necessari  all'espletamento  degli  incarichi  di  RUP,   ovvero   il
significativo incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale
derivanti  dal  contesto  emergenziale,  deve  risultare  da   idonea
documentazione  da  conservare  agli  atti  d'ufficio  dei   soggetti
attuatori, nonche' se riferita  alle  attivita'  direttamente  svolte
dalla struttura commissariale ai fini  dell'attuazione  del  presente
«Piano  speciale  di  ricostruzione»,  agli   atti   della   medesima
struttura; 
    b. art. 17, comma 5, allo scopo di  consentire  la  verifica  dei
requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine  congruo,
comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di
affidamento; 
    c. art. 37 e allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure
di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; 
    d. articoli 41, 50, 52 e allegato I.13, allo scopo di: 
      i. autorizzare l'affidamento dell'incarico di  progettazione  a
professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso  di  assenza  o
insufficienza  di  personale  interno  in  possesso   dei   requisiti
necessari  all'espletamento  dell'incarico  e  dell'incremento  delle
esigenze  di  natura  tecnico-progettuale  derivanti  dalle  esigenze
emergenziali; 
      ii. consentire l'adozione di procedure  semplificate  e  celeri
per l'affidamento di incarichi di progettazione e  connessi,  secondo
le modalita' stabilite dalla presente ordinanza; 
    e.  art.  44,  allo  scopo  di  consentire  anche  alle  stazioni
appaltanti  o  enti  concedenti  non  qualificati  di   affidare   la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un
progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in ogni caso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore
per la sicurezza in fase  di  progettazione  sono  individuati  dalla
stazione   appaltante    con    oneri    eventualmente    a    carico
dell'affidatario; 
    f. articoli 48, 50,  90  e  111,  allo  scopo  di  consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50
e' consentita e riferita ai seguenti casi: 
      i. per affidamento  diretto  di  lavori,  nei  limiti  di  euro
500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di  piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti
in possesso di documentata  professionalita',  idonea  all'esecuzione
delle prestazioni contrattuali richieste; 
      ii. per affidamento  di  lavori  di  valore  superiore  a  euro
500.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa,
tramite procedura negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di
almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base  a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi; 
      iii. per affidamento di  lavori  di  valore  superiore  a  euro
1.000.000,00,  I.V.A.  esclusa,  fino  a  euro  2.000.000,00,  I.V.A.
esclusa,   tramite   procedura   negoziata   senza   bando,    previa
consultazione di almeno cinque operatori  economici,  ove  esistenti,
individuati in base a  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori economici ammessi; 
      iv. per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi  di
ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14
del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  anche  senza  previa
consultazione di piu' operatori economici. 
    La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle  tempistiche  e
modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare  in  misura
compatibile con il carattere di urgente necessita'  degli  interventi
in trattazione; 
    g. art. 41, comma 4 e allegato I.8, allo scopo di autorizzare  la
semplificazione e  l'accelerazione  della  procedura  concernente  la
valutazione  dell'interesse  archeologico  e  le  fasi  di   verifica
preventiva  della  progettazione  e  di  approvazione  dei   relativi
progetti; 
    h. art. 43, comma 1 e allegato I.9, concernente l'obbligo per  le
stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  di  adottare  metodi  e
strumenti di gestione informativa digitale  delle  costruzioni  (BIM)
per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione
e per interventi su costruzioni esistenti (esclusi gli interventi  di
ordinaria e straordinaria manutenzione),  al  fine  di  garantire  la
massima  celerita'   nello   sviluppo   delle   progettazioni   degli
interventi; 
    i. art. 54, per consentire l'esclusione automatica delle  offerte
anomale, anche nei casi in cui il numero delle  offerte  ammesse  sia
inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per  semplificare  e
velocizzare le relative procedure; 
    j. articoli 62 e  63,  allo  scopo  di  consentire  di  procedere
direttamente   e   autonomamente   all'affidamento   di   lavori    e
all'acquisizione di servizi  e  forniture  di  qualsiasi  importo  in
assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del  ricorso
alle centrali di committenza; 
    k. articoli 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e  accelerare
la procedura per la scelta del contraente; 
    l. art. 76, comma 2, lettera c), relativamente alla  possibilita'
di consentire lo svolgimento  di  procedure  negoziate  senza  previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema  urgenza,  a  tutela
dell'incolumita' pubblica e privata, gli interventi  in  trattazione.
Tale deroga,  se  necessario,  potra'  essere  utilizzata  anche  per
l'individuazione dei soggetti cui  affidare  la  verifica  preventiva
della progettazione di  cui  all'allegato  I.7,  art.  34,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    m. art. 110,  comma  2,  riducendo  ad  un  tempo  non  inferiore
a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla  stazione
appaltante in sede di valutazione dell'offerta; 
    n. art. 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla possibilita'
di  consentire  l'affidamento  di  incarichi  di  collaudo  anche   a
dipendenti appartenenti  ai  ruoli  della  pubblica  amministrazione,
purche' in servizio; 
    o. art. 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione  del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  in  un
termine congruo, compatibile con il carattere di  urgente  necessita'
degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni  a
decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto; 
    p. art. 120, allegati II.14 e II.16,  allo  scopo  di  consentire
varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e  allo
scopo di derogare ai  termini  previsti  dal  comma  11  dell'art.  5
dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC; 
    q.  art.  34,  comma  2,  dell'allegato   I.7,   consentendo   la
possibilita' di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti per lavori  di  importo  inferiore  a  euro  2.500.000,00,
I.V.A. esclusa. 
  4. Salvo quanto previsto al precedente comma 3,  al  momento  della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24  e  91
del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i  predetti  soggetti  verificano
mediante   la   Banca   dati   nazionale   dei   contratti   pubblici
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero  tramite  altre
idonee modalita' compatibili con il carattere di  urgente  necessita'
degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter,  comma  7,
lettera c), alinea 1)  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 
  5. Per  i  soli  interventi  la  cui  esecuzione  risulti  affidata
mediante  contratti   attuativi   discendenti   da   accordi   quadro
aggiudicati in vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,  della
direttiva del Consiglio dei  ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli   derivanti   dall'ordinamento    euro-unionale,    per    la
realizzazione degli interventi in trattazione, i  soggetti  attuatori
possono procedere in  deroga  ai  seguenti  articoli  del  richiamato
decreto legislativo: 
    a. art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento
anche in assenza della delibera di programmazione; 
    b. art. 106, allo scopo  di  consentire  varianti  anche  se  non
previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di  derogare  ai
termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti  nei  confronti
di  ANAC.  Tenuto  conto  dell'urgenza  della   realizzazione   degli
interventi,  i  soggetti  attuatori  possono   prevedere   premi   di
accelerazione e penalita' adeguate  all'urgenza  anche  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50 e lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro. 
  6. Per la rimozione dei materiali  e  dei  rifiuti  accumulatisi  a
seguito  degli  eventi  alluvionali,  la  cui  movimentazione  ricada
nell'ambito degli interventi previsti nella presente  ordinanza,  nel
territorio dell'Emilia-Romagna, nel rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
euro-unionale, i soggetti attuatori possono procedere in deroga  alle
seguenti disposizioni normative: 
    a. codice civile, art. 941, limitatamente ai materiali  derivanti
dagli eventi alluvionali a seguito  del  crollo  delle  arginature  o
trasportati dalle acque depositatisi anche su fondi privati, i quali,
ove ritenuto necessario da parte dell'autorita'  idraulica,  potranno
essere utilizzati per gli interventi di ripristino  dell'officiosita'
dei corsi d'acqua, al fine di garantirne le piu' celeri modalita'; 
    b. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  «Norme  in  materia
ambientale», con  riferimento  agli  articoli  181,  182,  183,  184,
184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213, 214  e
216, come esplicitato ai punti sotto-elencati, al fine di assicurare,
per le residue operazioni a farsi,  continuita'  con  gli  interventi
gia'   realizzati   nell'immediato    post-emergenza    (in    virtu'
dell'impianto derogatorio di cui all'art.  3  dell'ordinanza  n.  992
dell'8 maggio 2023 del Capo Dipartimento della  protezione  civile  e
delle conseguenti ordinanze contingibili  e  urgenti  del  Presidente
della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del
20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1°  giugno  2023,
n. 125 del 28 luglio 2023, n. 170 del 16 novembre 2023, n. 125 del 19
settembre 2024, n. 144 dell'8 ottobre 2024, n.  148  del  20  ottobre
2024 e n. 160 del 7 novembre 2024) e celerita' delle  operazioni,  ai
fini della pubblica e  privata  incolumita',  come  nelle  previsioni
dell'art. 20-decies, art. 1, comma 1 e 2, punto 2), lettera  b),  del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100: 
      i. articoli 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio  e
recupero dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti»,  limitando  le
operazioni di preparazione e pretrattamento ai fini  del  riutilizzo,
del  recupero  ovvero  dello  smaltimento  dei  rifiuti,  alle   sole
attivita' di caratterizzazione e  di  cessazione  della  qualita'  di
rifiuto,  salvaguardando  anche  il  principio  di  massimizzare   il
riutilizzo dei materiali e  ridurre  i  costi  di  gestione,  di  cui
all'art. 20-decies, comma  3,  del  decreto-legge  n.  61/2023.  Tali
deroghe si rendono necessarie per  scongiurare  la  permanenza  della
straordinaria quantita' di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi
alluvionali presso i siti di  primo  raggruppamento,  con  potenziali
rischi  per  l'ambiente  e  per  l'incolumita'  privata  e  pubblica,
garantendo il carattere di celerita' delle operazioni di rimozione di
cui  al  richiamato  art.  20-decies,  comma  2,  lettera   b),   del
decreto-legge n. 61/2023; 
      ii. articoli  183  «definizioni»,  184  «classificazione»,  185
«esclusione  dall'ambito  di  applicazione»   e   185-bis   «deposito
temporaneo prima della raccolta», confermando la  classificazione  di
rifiuto urbano di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  della  giunta
regionale, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1) e di cui  all'ordinanza
del  Presidente  della  giunta  dell'Emilia-Romagna  n.  125  del  19
settembre 2024, punto 4), al fine di procedere celermente  alla  loro
raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento  e  le  speciali
modalita' di gestione disciplinate  dalla  richiamata  ordinanza  del
Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del  20  maggio  2023  e
dall'ordinanza del Presidente  della  giunta  Emilia-Romagna  n.  144
dell'8 ottobre 2024, al  fine  di  scongiurare  la  permanenza  della
straordinaria quantita' di materiali e  di  rifiuti  derivanti  dagli
eventi alluvionali nei punti di raccolta, in prossimita'  dei  centri
urbani, delle aree urbanizzate  e  delle  attivita'  produttive,  con
potenziali rischi all'incolumita' pubblica e privata; 
      iii. art. 184-ter, «cessazione  della  qualifica  di  rifiuto»,
confermando le modalita' peculiari di cessazione della  qualifica  di
rifiuto gia' disciplinate alla richiamata  ordinanza  del  Presidente
della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio  2023,  punto  4),  e
prevedendo, in sostituzione di operazioni  di  ispezione  visiva,  lo
specifico protocollo di  caratterizzazione  elaborato  dalla  Regione
Emilia-Romagna d'intesa con  ARPAE,  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
dell'ordinanza n. 17 del Commissario straordinario alla ricostruzione
oppure quanto previsto dall'ordinanza  del  Presidente  della  giunta
Emilia-Romagna n. 144 dell'8 ottobre 2024, al fine di rafforzare ogni
predisposizione  utile  in  chiave  di   prevenzione   e   protezione
ambientale; 
      iv. art. 188, «responsabilita'  della  gestione  dei  rifiuti»,
attribuendo  ai  comuni  di  origine  dei  materiali  e  dei  rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi  adempimenti
amministrativi, la responsabilita' di produttori, confermando  quanto
gia' disciplinato alla  richiamata  ordinanza  del  Presidente  della
giunta  Emilia-Romagna,  n.  66  del  18  maggio  2023,  punto  1)  e
all'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n.  125  del
19 settembre  2024,  punto  1).  Tale  deroga  garantisce  necessaria
continuita' agli  adempimenti  amministrativi  posti  in  essere  dai
comuni nelle fasi iniziali dell'emergenza,  scongiurando  ogni  altra
diversa  soluzione  che  possa  inficiare  la  celere  rimozione  dei
richiamati materiali e rifiuti; 
      v. articoli 188-bis, «sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti»,
190 «registro cronologico di carico e scarico» e 193  «trasporto  dei
rifiuti», consentendo alla  Regione  Emilia-Romagna  di  adottare  un
sistema di tracciabilita' dedicato, come  specificato  al  successivo
art. 6, in continuita' con gli adempimenti amministrativi gia'  posti
in essere nelle fasi  iniziali  dell'emergenza  e  disciplinati  alla
richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67
del 20 maggio 2023, punto 7) e all'ordinanza n.  144  dell'8  ottobre
2024, punto 7), ad  esclusione  delle  attivita'  di  trattamento  in
impianto dei rifiuti che  dovranno  essere  effettuate  nel  rispetto
degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita'; 
      vi. articoli 208, «autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti»,   209   «rinnovo   delle
autorizzazioni   alle   imprese   in   possesso   di   certificazione
ambientale»,   213   «autorizzazioni   integrate   ambientali»,   214
«determinazione delle attivita' e delle caratteristiche  dei  rifiuti
per l'ammissione alle procedure»  e  216  «operazioni  di  recupero»,
consentendo  ai  titolari  degli  impianti  presenti  sul  territorio
regionale, gia' autorizzati alle operazioni di gestione dei  rifiuti,
l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi  dei
predetti articoli del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
della capacita' annua di stoccaggio, nonche' di quella istantanea, al
solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi  alluvionali
ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone
la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del
Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8); 
    c. legge regionale Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996,  n.  31
«Disciplina del tributo speciale per il  deposito  in  discarica  dei
rifiuti solidi, art. 13, comma 1», al fine di contenere  i  costi  di
smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  dagli  eventi   alluvionali   e
destinati a discarica; 
    d. legge regionale Regione Emilia-Romagna 18 luglio 1991,  n.  17
«Disciplina delle attivita' estrattive, articoli 11,  12  e  13»,  al
fine di consentire l'impiego dei materiali, caratterizzati secondo il
protocollo stabilito da ARPAE, in  allegato  «B»  alla  ordinanza  n.
17/2024 del Commissario  straordinario  alla  ricostruzione,  con  lo
scopo di favorire il reimpiego degli stessi. 
    Il  materiale  in   oggetto,   in   esito   alle   attivita'   di
caratterizzazione,  potra'  essere  utilizzato  nei  lavori  di   cui
all'ordinanza     del     Presidente     della     giunta     Regione
dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera  b),
tra cui la sistemazione finale delle cave, in  deroga  agli  atti  di
autorizzazione all'attivita' estrattiva; 
    e. decreto ministeriale  26  maggio  2016  «Linee  guida  per  il
calcolo della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani», al fine di ricomprendere i rifiuti derivanti  dall'alluvione
nelle frazioni neutre  per  la  determinazione  della  produzione  di
rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata.