Art. 4
Disciplina derogatoria per l'attuazione degli interventi del Piano
speciale di ricostruzione
1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la
realizzazione degli interventi ricompresi nel «Piano speciale di
ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni ed integrazioni dello
stesso, impregiudicata la validita' delle disposizioni derogatorie
contenute nelle precedenti ordinanze commissariali che continuano ad
avere efficacia per gli interventi finanziati dalle stesse, e'
adottata la seguente disciplina derogatoria unitaria e aggiornata,
applicabile a tutti gli interventi ricompresi nel «Piano speciale di
ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. I soggetti attuatori degli interventi urgenti di ricostruzione
pubblica ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» (versione
1) e nelle successive rimodulazioni, finanziati nell'ambito delle
previsioni del decreto-legge n. 61/2023, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento euro-unionale, possono provvedere, all'attuazione
dei suddetti interventi in deroga alle seguenti disposizioni
normative:
a. legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10,
10-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e successive
modifiche ed integrazioni, 14-bis e 20, al fine di assicurare le piu'
snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, in
tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessita'
degli interventi in argomento.
Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei
progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che
prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi
semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro
cinque giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi con
determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla
convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il
rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non
fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di
rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e
la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i
pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione
della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle
amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con
esito positivo;
b. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
c. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3,
circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per
i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali;
d. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le
procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni
privati, per le quali, al fine di procedere con l'esecuzione degli
interventi in argomento, e' possibile prevedere che:
i. qualora i soggetti attuatori degli interventi siano
individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-bis, lettere b) e
d), e 2-ter del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, si prevede, in
espressa deroga di quanto previsto all'art. 6, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che l'ente
territoriale titolare della potesta' espropriativa, al fine di
snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e di
espropriazione di terreni privati, possa delegare agli indicati
soggetti attuatori, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nell'atto di
affidamento e specificandone, conseguentemente, gli estremi in ogni
atto del procedimento espropriativo;
ii. l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori
costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del
comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione
dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e
indifferibilita' dei relativi lavori;
iii. in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a
ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti
attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della
dichiarazione di pubblica utilita' e conseguente variante agli
strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento
all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione
nazionale ed uno a diffusione regionale.
L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della
pubblicazione all'albo comunale;
iv. per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in
argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni
altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione
in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a
favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale,
specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita'
provvisoria di occupazione o di espropriazione e' determinata dai
soggetti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data dell'evento di riferimento che ha procurato i danneggiamenti;
v. avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso
esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al
Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative
previste dalla normativa vigente;
e. legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e
disposizione sulle modalita' e sulle misure di partecipazione a spese
ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade
vicinali, allo scopo di consentire, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento euro-unionale, di imputare, a carico delle risorse
stanziate per l'emergenza, le spese relative a interventi urgenti su
strade vicinali, al fine di garantirne la percorribilita' in
sicurezza, quando la funzione delle stesse sia correlata al
ripristino dei danni derivanti da calamita' naturali o eventi
eccezionali;
f. decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, articoli 5 e 6, relativamente ad interventi di ripristino e
consolidamento da attuare in aree naturali protette e sottoposte a
vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in
continuita' con gli interventi gia' avviati in somma urgenza, per il
superamento del contesto emergenziale;
g. decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n.
275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per
l'estrazione di materiali dall'alveo;
h. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26,
28, 29, 30, 134, 142, 146, 147, 152, prevedendo ai fini
dell'approvazione dei progetti forme di semplificazione procedurale
tali per cui le relative procedure devono essere concluse, in deroga
alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni
dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni, fermo restando
quanto previsto nel protocollo d'intesa stipulato fra il Commissario
straordinario alla ricostruzione, il Ministero della cultura, la
Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, prot.
PCM AKW67R5 REG2025 0002136 - 8 maggio 2025;
i. decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n.
31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione
procedurale per gli interventi oggetto di autorizzazione
paesaggistica, fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa
stipulato fra il Commissario straordinario alla ricostruzione, il
Ministero della cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Regione
Toscana e la Regione Marche, prot. PCM AKW67R5 REG2025 0002136 - 8
maggio 2025.
3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori e la
struttura commissariale, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi
finanziati nell'ambito delle previsioni del decreto-legge n. 61/2023,
convertito, con modificazioni, in legge n. 100/2023 (come integrato
con decreto-legge n. 65/2025, convertito in legge n. 101/2025) e che
afferiscono alla ricostruzione pubblica, possono procedere in deroga
ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:
a. art. 15, comma 2 e allegato I.2, allo scopo di autorizzare,
ove strettamente necessario e nelle condizioni ivi previste,
l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) anche tra
i dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, e non solo
tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'assenza o
l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti
necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero il
significativo incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale
derivanti dal contesto emergenziale, deve risultare da idonea
documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti
attuatori, nonche' se riferita alle attivita' direttamente svolte
dalla struttura commissariale ai fini dell'attuazione del presente
«Piano speciale di ricostruzione», agli atti della medesima
struttura;
b. art. 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei
requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo,
comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di
affidamento;
c. art. 37 e allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure
di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
d. articoli 41, 50, 52 e allegato I.13, allo scopo di:
i. autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a
professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o
insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti
necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle
esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze
emergenziali;
ii. consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri
per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo
le modalita' stabilite dalla presente ordinanza;
e. art. 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni
appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un
progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in ogni caso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla
stazione appaltante con oneri eventualmente a carico
dell'affidatario;
f. articoli 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50
e' consentita e riferita ai seguenti casi:
i. per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro
500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti
in possesso di documentata professionalita', idonea all'esecuzione
delle prestazioni contrattuali richieste;
ii. per affidamento di lavori di valore superiore a euro
500.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa,
tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di
almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
iii. per affidamento di lavori di valore superiore a euro
1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 2.000.000,00, I.V.A.
esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici ammessi;
iv. per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di
ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa
consultazione di piu' operatori economici.
La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e
modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura
compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi
in trattazione;
g. art. 41, comma 4 e allegato I.8, allo scopo di autorizzare la
semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la
valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica
preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi
progetti;
h. art. 43, comma 1 e allegato I.9, concernente l'obbligo per le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM)
per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione
e per interventi su costruzioni esistenti (esclusi gli interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione), al fine di garantire la
massima celerita' nello sviluppo delle progettazioni degli
interventi;
i. art. 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte
anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e
velocizzare le relative procedure;
j. articoli 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere
direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e
all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in
assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso
alle centrali di committenza;
k. articoli 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare
la procedura per la scelta del contraente;
l. art. 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita'
di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela
dell'incolumita' pubblica e privata, gli interventi in trattazione.
Tale deroga, se necessario, potra' essere utilizzata anche per
l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva
della progettazione di cui all'allegato I.7, art. 34, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
m. art. 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore
a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione
appaltante in sede di valutazione dell'offerta;
n. art. 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla possibilita'
di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a
dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione,
purche' in servizio;
o. art. 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un
termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessita'
degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a
decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;
p. art. 120, allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire
varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo
scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5
dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
q. art. 34, comma 2, dell'allegato I.7, consentendo la
possibilita' di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00,
I.V.A. esclusa.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma 3, al momento della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano
mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre
idonee modalita' compatibili con il carattere di urgente necessita'
degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7,
lettera c), alinea 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Per i soli interventi la cui esecuzione risulti affidata
mediante contratti attuativi discendenti da accordi quadro
aggiudicati in vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, per la
realizzazione degli interventi in trattazione, i soggetti attuatori
possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato
decreto legislativo:
a. art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento
anche in assenza della delibera di programmazione;
b. art. 106, allo scopo di consentire varianti anche se non
previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai
termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti
di ANAC. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli
interventi, i soggetti attuatori possono prevedere premi di
accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a
quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Per la rimozione dei materiali e dei rifiuti accumulatisi a
seguito degli eventi alluvionali, la cui movimentazione ricada
nell'ambito degli interventi previsti nella presente ordinanza, nel
territorio dell'Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
euro-unionale, i soggetti attuatori possono procedere in deroga alle
seguenti disposizioni normative:
a. codice civile, art. 941, limitatamente ai materiali derivanti
dagli eventi alluvionali a seguito del crollo delle arginature o
trasportati dalle acque depositatisi anche su fondi privati, i quali,
ove ritenuto necessario da parte dell'autorita' idraulica, potranno
essere utilizzati per gli interventi di ripristino dell'officiosita'
dei corsi d'acqua, al fine di garantirne le piu' celeri modalita';
b. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale», con riferimento agli articoli 181, 182, 183, 184,
184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213, 214 e
216, come esplicitato ai punti sotto-elencati, al fine di assicurare,
per le residue operazioni a farsi, continuita' con gli interventi
gia' realizzati nell'immediato post-emergenza (in virtu'
dell'impianto derogatorio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 992
dell'8 maggio 2023 del Capo Dipartimento della protezione civile e
delle conseguenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente
della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del
20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023,
n. 125 del 28 luglio 2023, n. 170 del 16 novembre 2023, n. 125 del 19
settembre 2024, n. 144 dell'8 ottobre 2024, n. 148 del 20 ottobre
2024 e n. 160 del 7 novembre 2024) e celerita' delle operazioni, ai
fini della pubblica e privata incolumita', come nelle previsioni
dell'art. 20-decies, art. 1, comma 1 e 2, punto 2), lettera b), del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
i. articoli 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti», limitando le
operazioni di preparazione e pretrattamento ai fini del riutilizzo,
del recupero ovvero dello smaltimento dei rifiuti, alle sole
attivita' di caratterizzazione e di cessazione della qualita' di
rifiuto, salvaguardando anche il principio di massimizzare il
riutilizzo dei materiali e ridurre i costi di gestione, di cui
all'art. 20-decies, comma 3, del decreto-legge n. 61/2023. Tali
deroghe si rendono necessarie per scongiurare la permanenza della
straordinaria quantita' di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi
alluvionali presso i siti di primo raggruppamento, con potenziali
rischi per l'ambiente e per l'incolumita' privata e pubblica,
garantendo il carattere di celerita' delle operazioni di rimozione di
cui al richiamato art. 20-decies, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 61/2023;
ii. articoli 183 «definizioni», 184 «classificazione», 185
«esclusione dall'ambito di applicazione» e 185-bis «deposito
temporaneo prima della raccolta», confermando la classificazione di
rifiuto urbano di cui all'ordinanza del Presidente della giunta
regionale, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1) e di cui all'ordinanza
del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 125 del 19
settembre 2024, punto 4), al fine di procedere celermente alla loro
raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento e le speciali
modalita' di gestione disciplinate dalla richiamata ordinanza del
Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023 e
dall'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 144
dell'8 ottobre 2024, al fine di scongiurare la permanenza della
straordinaria quantita' di materiali e di rifiuti derivanti dagli
eventi alluvionali nei punti di raccolta, in prossimita' dei centri
urbani, delle aree urbanizzate e delle attivita' produttive, con
potenziali rischi all'incolumita' pubblica e privata;
iii. art. 184-ter, «cessazione della qualifica di rifiuto»,
confermando le modalita' peculiari di cessazione della qualifica di
rifiuto gia' disciplinate alla richiamata ordinanza del Presidente
della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 4), e
prevedendo, in sostituzione di operazioni di ispezione visiva, lo
specifico protocollo di caratterizzazione elaborato dalla Regione
Emilia-Romagna d'intesa con ARPAE, di cui all'art. 4, comma 2,
dell'ordinanza n. 17 del Commissario straordinario alla ricostruzione
oppure quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della giunta
Emilia-Romagna n. 144 dell'8 ottobre 2024, al fine di rafforzare ogni
predisposizione utile in chiave di prevenzione e protezione
ambientale;
iv. art. 188, «responsabilita' della gestione dei rifiuti»,
attribuendo ai comuni di origine dei materiali e dei rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi adempimenti
amministrativi, la responsabilita' di produttori, confermando quanto
gia' disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della
giunta Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1) e
all'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 125 del
19 settembre 2024, punto 1). Tale deroga garantisce necessaria
continuita' agli adempimenti amministrativi posti in essere dai
comuni nelle fasi iniziali dell'emergenza, scongiurando ogni altra
diversa soluzione che possa inficiare la celere rimozione dei
richiamati materiali e rifiuti;
v. articoli 188-bis, «sistema di tracciabilita' dei rifiuti»,
190 «registro cronologico di carico e scarico» e 193 «trasporto dei
rifiuti», consentendo alla Regione Emilia-Romagna di adottare un
sistema di tracciabilita' dedicato, come specificato al successivo
art. 6, in continuita' con gli adempimenti amministrativi gia' posti
in essere nelle fasi iniziali dell'emergenza e disciplinati alla
richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67
del 20 maggio 2023, punto 7) e all'ordinanza n. 144 dell'8 ottobre
2024, punto 7), ad esclusione delle attivita' di trattamento in
impianto dei rifiuti che dovranno essere effettuate nel rispetto
degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita';
vi. articoli 208, «autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti», 209 «rinnovo delle
autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
ambientale», 213 «autorizzazioni integrate ambientali», 214
«determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti
per l'ammissione alle procedure» e 216 «operazioni di recupero»,
consentendo ai titolari degli impianti presenti sul territorio
regionale, gia' autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti,
l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dei
predetti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
della capacita' annua di stoccaggio, nonche' di quella istantanea, al
solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali
ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone
la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del
Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8);
c. legge regionale Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31
«Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, art. 13, comma 1», al fine di contenere i costi di
smaltimento dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e
destinati a discarica;
d. legge regionale Regione Emilia-Romagna 18 luglio 1991, n. 17
«Disciplina delle attivita' estrattive, articoli 11, 12 e 13», al
fine di consentire l'impiego dei materiali, caratterizzati secondo il
protocollo stabilito da ARPAE, in allegato «B» alla ordinanza n.
17/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, con lo
scopo di favorire il reimpiego degli stessi.
Il materiale in oggetto, in esito alle attivita' di
caratterizzazione, potra' essere utilizzato nei lavori di cui
all'ordinanza del Presidente della giunta Regione
dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera b),
tra cui la sistemazione finale delle cave, in deroga agli atti di
autorizzazione all'attivita' estrattiva;
e. decreto ministeriale 26 maggio 2016 «Linee guida per il
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani», al fine di ricomprendere i rifiuti derivanti dall'alluvione
nelle frazioni neutre per la determinazione della produzione di
rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata.