Art. 5 
 
Modalita' di richiesta ed erogazione dei contributi concessi  per  la
  ricostruzione pubblica e relativa rendicontazione 
  1. In attuazione a quanto previsto al comma 6  dell'art.  20-octies
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n.  100,  come  modificato
dal  decreto-legge  7   maggio   2025,   n.   65,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 4 luglio 2025, n.  101,  le  richieste  di
concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica, le relative
richieste di erogazione, a titolo di acconto,  stato  di  avanzamento
dei  lavori  (SAL)  o  saldo,  anche  in  unica   soluzione,   e   la
rendicontazione, a cura dei soggetti attuatori  individuati  all'art.
20-novies,  delle  risorse  finanziarie  relative   agli   interventi
ricompresi  nell'ambito  del  «Piano   speciale   di   ricostruzione»
(versione 1) e nelle successive rimodulazioni, di cui  agli  articoli
1, 2 e 3 della presente ordinanza, avviene, a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale  del  Commissario  straordinario
della determina di cui al comma 13 del presente articolo. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione  delle
fattispecie in deroga, specificatamente previste ai commi 16 e 17, si
applicano a tutti gli  interventi  inclusi  nel  «Piano  speciale  di
ricostruzione» (versione 1), ancorche'  gia'  avviati,  ad  eccezione
delle istanze gia' trasmesse e in  corso  di  istruttoria,  che  sono
esitate secondo le procedure originariamente previste, salvo espressa
richiesta di  restituzione  e  sostituzione  da  parte  del  soggetto
attuatore, nonche' in quelli contenuti nelle successive rimodulazioni
del citato piano. Dalla data indicata al comma 1, le disposizioni  in
materia contenute nelle precedenti ordinanze commissariali richiamate
in premessa cessano di avere efficacia, ferme restando  le  eccezioni
previste al primo periodo. 
  3.  Il  soggetto  attuatore  puo'   richiedere   l'erogazione   dei
contributi concessi, in relazione alle spese  sostenute  per  ciascun
intervento  ricompreso  nel  «Piano  speciale  di  ricostruzione»  in
un'unica soluzione a saldo oppure in piu' soluzioni con  le  seguenti
modalita': 
    a) richiesta di un acconto nella misura del 40% dell'importo  del
contributo assegnato, alla concessione del medesimo; 
    b) richiesta di una seconda erogazione,  a  titolo  di  ulteriore
acconto, nella misura del 40% dell'importo del contributo  assegnato,
al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo finanziario
dell'intervento, per lavori e servizi,  contabilizzato,  liquidato  e
quietanzato pari ad almeno l'80% del primo acconto; 
    c)  richiesta  di  saldo  finale,  fino  ad  un   ulteriore   20%
dell'importo  del  contributo  assegnato,  a  seguito  dell'effettivo
pagamento  di  tutte  le  spese  previste  nel  quadro  economico   a
consuntivo dell'intervento, con riferimento a tutte  le  obbligazioni
giuridiche  per  forniture,  servizi  e   lavori   perfezionate   per
l'esecuzione  dell'intervento,  comprese  le  spese   per   espropri,
incentivi per le funzioni tecniche e ulteriori  oneri  connessi  alla
realizzazione dell'intervento stesso. 
    In alternativa, qualora il  soggetto  attuatore  non  abbia  gia'
provveduto al  pagamento  di  tutte  le  spese  previste  nel  quadro
economico a consuntivo dell'intervento,  ma  le  stesse  siano  state
esattamente quantificate cosi' come  desumibili  dai  certificati  di
conformita'/regolare esecuzione e collaudo di tutte  le  obbligazioni
giuridiche per servizi, forniture e lavori  perfezionate  e  concluse
per l'esecuzione dell'intervento, compreso le spese per gli espropri,
gli incentivi per le funzioni tecniche e gli ulteriori oneri connessi
alla realizzazione dell'intervento stesso, potra' avanzare: 
    d)  richiesta  di  saldo  finale,  fino  ad  un   ulteriore   20%
dell'importo  del  contributo  assegnato,  in  relazione  alle  spese
quantificate come sopra e non  ancora  liquidate,  a  condizione  che
venga certificato uno stato di  avanzamento  complessivo  finanziario
dell'intervento, contabilizzato,  liquidato  e  quietanzato  pari  ad
almeno l'80% degli acconti ricevuti; 
    e) integrazione della richiesta  di  saldo  finale  di  cui  alla
lettera d) con comunicazione di avvenuto  pagamento  e  quietanza  di
tutte le fatture  e  spese  connesse  all'attuazione  dell'intervento
oggetto  di  rendicontazione  da  effettuare  entro  novanta   giorni
dall'erogazione della rata di saldo. Il mancato adempimento, entro  i
termini fissati, comporta la sospensione di ogni ulteriore  pagamento
dovuto,  al  medesimo  soggetto  attuatore,  anche  se  riferito   ad
interventi  di  ricostruzione  pubblica  diversi  rispetto  a  quello
oggetto di rendicontazione; 
    f) per interventi gia' in parte liquidati in acconto o  SAL  alla
data di pubblicazione della  determina  di  cui  al  comma  13  della
presente ordinanza, e' possibile procedere con: 
      richiesta di una seconda erogazione nel limite massimo dell'80%
dell'importo  finanziato,  al  raggiungimento   di   uno   stato   di
avanzamento complessivo finanziario  dell'intervento,  per  lavori  e
servizi, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80%
dell'importo gia' ricevuto. 
  Possono essere esclusi dalla rendicontazione della  rata  di  saldo
solo gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art.  45  del
decreto legislativo n. 36/2023, esclusivamente nel  caso  in  cui  il
soggetto attuatore non  abbia  ancora  stabilito  i  criteri  per  il
riparto. Il relativo importo, da quantificare nel quadro economico  a
consuntivo di cui alla richiesta di saldo finale,  sara'  erogato  al
soggetto attuatore  solo  a  seguito  di  comunicazione  di  avvenuto
pagamento degli stessi. 
  L'importo  dell'incentivo  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
dell'80%  del  2%  dell'importo  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
forniture, posto a base delle procedure di  affidamento,  mentre,  il
restante 20% non puo' essere corrisposto ai sensi dell'art. 45, comma
5, del decreto legislativo n. 36/2023. 
  4. Ai fini  dell'erogazione  delle  risorse  finanziarie  assegnate
relativamente ai contributi concessi il soggetto attuatore e'  tenuto
a dichiarare: 
    a) la sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso
di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, il danno  subito
e l'intervento oggetto del contributo, limitatamente agli  interventi
da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze
n.  6/2023,  n.  19/2024  e  n.  28/2024  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  atteso  che  per  le  altre  tipologie  di  interventi
urgenti, la valutazione della sussistenza del nesso di  causalita'  e
degli ulteriori  requisiti  previsti  risulta  avvenuta  in  sede  di
predisposizione dell'ordinanza commissariale nella quale l'intervento
urgente e' stato inserito; 
    b) la proprieta'  del  bene  oggetto  di  intervento,  oppure  la
titolarita' alla realizzazione dell'opera, anche in forza di apposita
convenzione, delega e/o disposizione normativa; 
    c) il proprio status fiscale in materia di I.V.A.; 
    d)  che  l'intervento  non  sia  gia'  ricompreso  nei  piani   o
rimodulazioni approvati da parte del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
    e) la sussistenza di altre fonti di finanziamento, pubbliche  e/o
private, eventualmente destinate al cofinanziamento  dell'intervento,
quantificandole   puntualmente,   ai   fini   della    determinazione
dell'entita' del contributo erogabile ai sensi del  successivo  comma
9; 
    f) che le spese rendicontate non sono state  oggetto  di  duplice
rimborso a valere su fonti di finanziamento  pubbliche  (nazionali  o
europee); 
    g) se il bene oggetto del  contributo,  alla  data  degli  eventi
calamitosi, risultava, o meno, coperto da  polizza  assicurativa.  In
caso affermativo, occorre specificare  intestatario  e  numero  della
polizza e, qualora gia'  noti,  nella  richiesta  di  erogazione  del
contributo vanno, altresi', dichiarati: 
      1. la data di apertura del sinistro; 
      2. l'indennizzo eventualmente percepito con riferimento al bene
oggetto di contributo. Nei casi di indennizzo cumulativo relativo  ad
una pluralita' di beni coperti dalla medesima  polizza  assicurativa,
deve essere imputato al  bene  oggetto  di  contributo,  l'indennizzo
pro-quota corrispondente al  danneggiamento  denunciato,  cosi'  come
desumibile   dalla   denuncia    di    sinistro    e    dagli    atti
istruttori/endoprocedimentali   di   riconoscimento   dell'indennizzo
stesso;  cio'   ai   fini   della   determinazione   del   contributo
effettivamente erogabile ai sensi del successivo comma 7; 
    h) il  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, da parte  di
tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle procedure di  appalto,
(appaltatori,  subappaltatori  e  subcontraenti  e,  in  generale,  i
beneficiari finali dei pagamenti); 
    i)  che  le  spese  sostenute  sono  direttamente   collegate   e
funzionali all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione,
anche  finalizzato   alla   riduzione   del   rischio   idraulico   o
idrogeologico nei territori interessati dall'evento calamitoso di cui
all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, per il quale  e'  stato
concesso il contributo; 
    l) l'assenza di contenziosi in atto di qualsiasi natura  inerenti
all'intervento finanziato, ovvero, se esistenti, i relativi estremi e
le informazioni disponibili sullo stato  del  relativo  procedimento,
attestando, in  tale  caso,  che  le  risorse  finanziarie  assegnate
saranno comunque utilizzate solo per le voci  ricomprese  nei  quadri
economici dei singoli interventi. 
  5. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento sia diverso dal
soggetto attuatore: 
    a) le dichiarazioni di cui al comma 4, lettere a), d), e), f), g)
dovranno essere rese  dal  soggetto  beneficiario  e  trasmesse  alla
struttura di supporto del Commissario dal soggetto attuatore; 
    b)  ai  fini  dell'erogazione  del  saldo  finale,  il   soggetto
attuatore dovra' acquisire dal soggetto beneficiario la dichiarazione
dell'avvenuta presa in consegna senza riserve delle opere  realizzate
dal soggetto attuatore. 
  6.   Qualora   la   quantificazione    dell'eventuale    indennizzo
assicurativo di cui al punto 2) della lettera g) del  comma  4  venga
comunicata  al  soggetto  attuatore  successivamente  alla  data   di
presentazione della domanda di erogazione del contributo, la prevista
dichiarazione,   per   la   parte   relativa   alla   quantificazione
dell'indennizzo  percepito  deve  essere  effettuata  alla  struttura
commissariale tempestivamente, entro e  non  oltre  30  giorni  dalla
corresponsione dell'indennizzo. Qualora l'intervento  sia  realizzato
da  un  soggetto  diverso  dal  soggetto   beneficiario   dell'opera,
quest'ultimo  e'  tenuto  alla  comunicazione  di  cui  al  paragrafo
precedente anche nei confronti del soggetto attuatore. 
  7. Qualora il bene oggetto di contributo  sia  coperto  da  polizza
assicurativa, per il quale sia stato corrisposto  un  indennizzo,  la
somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese  effettivamente
sostenute a consuntivo per la  realizzazione  dell'intervento,  sara'
liquidata, nei limiti del contributo concesso, detratto  l'indennizzo
assicurativo. 
  8. Nel caso in cui  l'indennizzo  venga  percepito  successivamente
alla erogazione del saldo dell'intervento, il soggetto  attuatore,  o
il soggetto beneficiario nei  casi  in  cui  non  attui  direttamente
l'intervento, e' tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla
struttura del Commissario straordinario, cosi' come previsto al comma
6, provvedendo alla restituzione  dell'indennizzo  percepito  per  il
bene oggetto di contributo. 
  9. Qualora per  la  realizzazione  dell'intervento  per  cui  viene
richiesto  l'erogazione  del  contributo  sia  stato  dichiarato   un
co-finanziamento ai sensi della lettera e) del comma 4, derivante: 
    a. da altre fonti di  finanziamento  pubbliche  e/o  private  (ad
esclusione dei  cofinanziamenti  con  risorse  proprie  del  soggetto
attuatore), la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le  spese
effettivamente  sostenute   a   consuntivo   per   la   realizzazione
dell'intervento, sara' liquidata, nei limiti del contributo concesso,
detratti i cofinanziamenti dichiarati; 
    b.  da  risorse  proprie  del  soggetto   attuatore,   la   somma
rendicontata a  saldo,  riferita  a  tutte  le  spese  effettivamente
sostenute a consuntivo per la  realizzazione  dell'intervento,  sara'
liquidata, nei limiti del contributo concesso;  il  co-finanziamento,
con risorse proprie, dichiarato e'  finalizzato  alla  copertura  dei
costi dell'intervento solo  per  la  quota  eccedente  il  contributo
concesso. 
  10.  Il  soggetto  attuatore,  qualora  non  dovesse   dare   corso
all'attuazione di un  intervento  inserito  nel  «Piano  speciale  di
ricostruzione»,  e'   tenuto   a   comunicarlo   tempestivamente   al
Commissario  straordinario,  motivando  la   relativa   rinuncia   al
contributo, onde consentire il  definanziamento  dell'intervento,  in
una successiva rimodulazione del piano, e lo svincolo  delle  risorse
programmate. In caso di rinuncia al completamento di un intervento le
eventuali  spese  gia'  sostenute  restano  a  carico  del   soggetto
attuatore,  che  contestualmente   dovra'   provvedere   anche   alla
restituzione delle eventuali risorse percepite a titolo di acconto. 
  11. Il contributo concesso copre i costi che rappresentano un onere
effettivo  per  il  soggetto  attuatore.  L'I.V.A.   corrisposta   ai
fornitori di beni e servizi o agli affidatari di opere o lavori,  per
la realizzazione degli  interventi  finanziati  con  le  risorse  del
Commissario straordinario, e' considerata spesa  non  ammissibile  al
finanziamento se e' detraibile per  il  soggetto  attuatore,  secondo
quanto dallo stesso dichiarato con riferimento al  comma  4,  lettera
c), del presente articolo. In  ogni  caso  il  finanziamento  non  e'
soggetto al regime  dell'I.V.A.,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  633/1972
in quanto lo stesso e' riconosciuto a titolo di contributo, totale  o
parziale, per i costi sostenuti dal soggetto attuatore per  finalita'
di interesse generale. 
  12. Qualora, in relazione ad  un  intervento  previsto  nel  «Piano
speciale di ricostruzione», intervenga  una  variazione  di  soggetto
attuatore,  il  soggetto  uscente  e'   tenuto   a   procedere   alla
quantificazione e alla comunicazione, al Commissario straordinario  e
al soggetto subentrante, delle spese imputabili al  quadro  economico
dell'intervento, gia' sostenute e/o ancora da sostenere in  relazione
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Contestualmente,  dovra'
provvedere alla restituzione  delle  eventuali  risorse  percepite  a
titolo di acconto ed  eccedenti  le  spese  effettivamente  sostenute
nella qualita' di soggetto attuatore pro  tempore.  La  presa  d'atto
della  ripartizione  delle  risorse  rendicontabili  tra  i  soggetti
attuatori  pro  tempore  avverra'  mediante  apposita  determina  del
Commissario straordinario, nelle more della successiva  ratifica  con
ordinanza. 
  13. Ai fini dell'erogazione del contributo  concesso,  il  soggetto
attuatore interessato, sotto la propria esclusiva responsabilita', e'
tenuto a presentare  apposita  istanza.  La  modulistica  e  relative
modalita' di compilazione e  trasmissione  saranno  disciplinate  con
apposita  determina  del  Commissario  straordinario,  da   adottarsi
sentita la cabina di coordinamento  di  cui  all'art.  20-quater  del
decreto-legge n. 61/2023. 
  14.  La  struttura  del  Commissario  straordinario,  ricevuta   la
documentazione di cui al comma precedente, procede alla  verifica  di
completezza della stessa e alla valutazione di coerenza  dei  dati  e
delle  informazioni  ivi  contenuti.  Qualora  in  sede  istruttoria,
vengano riscontrate criticita', la medesima struttura puo' richiedere
al soggetto attuatore la trasmissione di documentazione  integrativa,
atta  a  chiarire  o  comprovare  le  dichiarazioni  rese.  All'esito
positivo  delle  verifiche,  il  Commissario  straordinario   dispone
l'erogazione  del  finanziamento  mediante  l'adozione  del  relativo
decreto di liquidazione. 
  15. La struttura di  supporto  del  Commissario  straordinario,  in
coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute e a
seguito dell'esito positivo delle  verifiche  di  cui  al  precedente
comma, provvede al trasferimento delle risorse sui conti di tesoreria
unica ovvero sui conti correnti  bancari  o  postali  comunicati  dai
soggetti attuatori responsabili degli  interventi  al  momento  della
presentazione della relativa richiesta di erogazione del contributo. 
  16. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per  i
soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 1,
lettera e), del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023  e  successive
modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi le  modalita'
di  rendicontazione  e  di  erogazione  dei  finanziamenti  stabilite
dall'ordinanza commissariale n. 32/2024. 
  17. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per le
attivita' disciplinate dalle specifiche convenzioni sottoscritte  con
il Commissario straordinario  ai  sensi  dell'art.  20-novies,  commi
2-ter, 3 e 3-bis del decreto-legge n. 61/2023,  trovano  applicazione
le previsioni in materia di erogazione dei finanziamenti e  modalita'
di  rendicontazione  contenute  nelle   medesime   convenzioni,   che
prevalgono sul presente testo. Le disposizioni del presente  articolo
restano, in ogni caso,  applicabili  limitatamente  agli  ambiti  non
disciplinati o non in contrasto  con  quanto  previsto  nelle  citate
convenzioni. 
  18.  Le  economie  derivanti  dai  ribassi  d'asta  restano   nella
disponibilita' del soggetto  attuatore,  nell'ambito  delle  somme  a
disposizione del quadro economico dell'intervento, e  possono  essere
destinate  al  medesimo  intervento  o   ad   ulteriori   lavorazioni
strettamente connesse, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo n. 36/2023. 
  19. Le eventuali modifiche ai  contratti  in  corso  di  esecuzione
saranno assunte dal  soggetto  attuatore  sulla  base  della  propria
regolamentazione interna, nel rispetto  del  decreto  legislativo  n.
36/2023, con particolare riferimento all'art. 120 rubricato «modifica
dei contratti in corso di esecuzione». Le modifiche ai  contratti  in
corso  di  esecuzione  non  sono  sottoposte  all'approvazione  della
struttura del  Commissario  straordinario,  ma  soggette  a  semplice
comunicazione. 
  20. In sede di rendicontazione finale le eventuali minori spese, al
netto degli importi dovuti a titolo  di  incentivo  per  le  funzioni
tecniche ed eventualmente non erogati, accertate rispetto all'importo
del  contributo   concesso   restano   nella   disponibilita'   della
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  straordinario   e
potranno   essere   riassegnate,   con   successiva   ordinanza,   al
finanziamento di nuovi  interventi  coerenti  con  le  finalita'  del
«Piano speciale di ricostruzione». 
  21. In relazione alle spese effettivamente sostenute ed oggetto  di
rimborso, i soggetti attuatori dovranno conservare tutti gli  atti  e
la documentazione giustificativa  (a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo,  contratti,  convenzioni,  fatture,  scontrini,  ricevute,
titoli  di  pagamento,  quietanze,  ecc.),  su  supporti  informatici
adeguati e tali da  garantire  la  completa  tracciabilita',  per  un
periodo di tempo non inferiore ai termini di  conservazione  previsti
dal codice civile e dalle norme  fiscali  e  amministrative  vigenti,
nonche' dalle norme specifiche per gli interventi  a  rendicontazione
FSUE  (regolamento  (CE)   2012/2002   e   successive   modifiche   e
integrazioni) e PNRR (decreto-legge n.  77/2021,  regolamento  UE  n.
2021/241). Quanto sopra anche al fine  di  poter  corrispondere  alle
successive esigenze di  controllo  a  campione  ovvero  ad  eventuali
richieste di esibizione da parte degli organi di controllo  nazionali
e comunitari nell'ambito delle specifiche procedure previste. 
  22. Qualora il soggetto attuatore, percepisca, a qualsiasi  titolo,
somme a titolo di  indennizzo,  finanziamenti  o  rimborsi  eccedenti
l'importo delle spese effettivamente sostenute per  la  realizzazione
dell'intervento, riconducibili agli interventi ricompresi nel  «Piano
speciale  di  ricostruzione»  e  finanziati   mediante   le   risorse
accreditate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies,
comma 4, decreto-legge n.  61/2023,  e'  tenuto  a  darne  tempestiva
comunicazione al Commissario straordinario ed a restituire  l'importo
non dovuto. 
  23.  Per  gli   interventi   inclusi   nel   «Piano   speciale   di
ricostruzione», individuati con appositi  atti  e  comunicazioni  del
Commissario  straordinario  e  finanziati  anche  mediante  ulteriori
strumenti finanziari  (quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  Piano
nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e il Fondo  di  solidarieta'
dell'Unione europea - FSUE), i  soggetti  attuatori  sono  tenuti  al
rispetto dei processi di rendicontazione e delle  relative  procedure
di controllo specificatamente previsti da tali strumenti. A tal fine,
essi si impegnano a fornire al Commissario straordinario e agli  enti
competenti tutta la documentazione e le attestazioni necessarie,  nel
rispetto  delle  forme  e  delle  tempistiche   prescritte   per   la
rendicontazione delle relative risorse. Resta fermo che  l'erogazione
delle risorse da parte del Commissario straordinario avviene  secondo
le modalita' e i termini disciplinati nel presente articolo, e  resta
subordinata alla verifica dell'effettivo  adempimento  da  parte  del
soggetto attuatore degli eventuali ulteriori oneri rendicontativi.