Art. 5
Modalita' di richiesta ed erogazione dei contributi concessi per la
ricostruzione pubblica e relativa rendicontazione
1. In attuazione a quanto previsto al comma 6 dell'art. 20-octies
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato
dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 luglio 2025, n. 101, le richieste di
concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica, le relative
richieste di erogazione, a titolo di acconto, stato di avanzamento
dei lavori (SAL) o saldo, anche in unica soluzione, e la
rendicontazione, a cura dei soggetti attuatori individuati all'art.
20-novies, delle risorse finanziarie relative agli interventi
ricompresi nell'ambito del «Piano speciale di ricostruzione»
(versione 1) e nelle successive rimodulazioni, di cui agli articoli
1, 2 e 3 della presente ordinanza, avviene, a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale del Commissario straordinario
della determina di cui al comma 13 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione delle
fattispecie in deroga, specificatamente previste ai commi 16 e 17, si
applicano a tutti gli interventi inclusi nel «Piano speciale di
ricostruzione» (versione 1), ancorche' gia' avviati, ad eccezione
delle istanze gia' trasmesse e in corso di istruttoria, che sono
esitate secondo le procedure originariamente previste, salvo espressa
richiesta di restituzione e sostituzione da parte del soggetto
attuatore, nonche' in quelli contenuti nelle successive rimodulazioni
del citato piano. Dalla data indicata al comma 1, le disposizioni in
materia contenute nelle precedenti ordinanze commissariali richiamate
in premessa cessano di avere efficacia, ferme restando le eccezioni
previste al primo periodo.
3. Il soggetto attuatore puo' richiedere l'erogazione dei
contributi concessi, in relazione alle spese sostenute per ciascun
intervento ricompreso nel «Piano speciale di ricostruzione» in
un'unica soluzione a saldo oppure in piu' soluzioni con le seguenti
modalita':
a) richiesta di un acconto nella misura del 40% dell'importo del
contributo assegnato, alla concessione del medesimo;
b) richiesta di una seconda erogazione, a titolo di ulteriore
acconto, nella misura del 40% dell'importo del contributo assegnato,
al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo finanziario
dell'intervento, per lavori e servizi, contabilizzato, liquidato e
quietanzato pari ad almeno l'80% del primo acconto;
c) richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20%
dell'importo del contributo assegnato, a seguito dell'effettivo
pagamento di tutte le spese previste nel quadro economico a
consuntivo dell'intervento, con riferimento a tutte le obbligazioni
giuridiche per forniture, servizi e lavori perfezionate per
l'esecuzione dell'intervento, comprese le spese per espropri,
incentivi per le funzioni tecniche e ulteriori oneri connessi alla
realizzazione dell'intervento stesso.
In alternativa, qualora il soggetto attuatore non abbia gia'
provveduto al pagamento di tutte le spese previste nel quadro
economico a consuntivo dell'intervento, ma le stesse siano state
esattamente quantificate cosi' come desumibili dai certificati di
conformita'/regolare esecuzione e collaudo di tutte le obbligazioni
giuridiche per servizi, forniture e lavori perfezionate e concluse
per l'esecuzione dell'intervento, compreso le spese per gli espropri,
gli incentivi per le funzioni tecniche e gli ulteriori oneri connessi
alla realizzazione dell'intervento stesso, potra' avanzare:
d) richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20%
dell'importo del contributo assegnato, in relazione alle spese
quantificate come sopra e non ancora liquidate, a condizione che
venga certificato uno stato di avanzamento complessivo finanziario
dell'intervento, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad
almeno l'80% degli acconti ricevuti;
e) integrazione della richiesta di saldo finale di cui alla
lettera d) con comunicazione di avvenuto pagamento e quietanza di
tutte le fatture e spese connesse all'attuazione dell'intervento
oggetto di rendicontazione da effettuare entro novanta giorni
dall'erogazione della rata di saldo. Il mancato adempimento, entro i
termini fissati, comporta la sospensione di ogni ulteriore pagamento
dovuto, al medesimo soggetto attuatore, anche se riferito ad
interventi di ricostruzione pubblica diversi rispetto a quello
oggetto di rendicontazione;
f) per interventi gia' in parte liquidati in acconto o SAL alla
data di pubblicazione della determina di cui al comma 13 della
presente ordinanza, e' possibile procedere con:
richiesta di una seconda erogazione nel limite massimo dell'80%
dell'importo finanziato, al raggiungimento di uno stato di
avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, per lavori e
servizi, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80%
dell'importo gia' ricevuto.
Possono essere esclusi dalla rendicontazione della rata di saldo
solo gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del
decreto legislativo n. 36/2023, esclusivamente nel caso in cui il
soggetto attuatore non abbia ancora stabilito i criteri per il
riparto. Il relativo importo, da quantificare nel quadro economico a
consuntivo di cui alla richiesta di saldo finale, sara' erogato al
soggetto attuatore solo a seguito di comunicazione di avvenuto
pagamento degli stessi.
L'importo dell'incentivo e' riconosciuto nella misura massima
dell'80% del 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento, mentre, il
restante 20% non puo' essere corrisposto ai sensi dell'art. 45, comma
5, del decreto legislativo n. 36/2023.
4. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie assegnate
relativamente ai contributi concessi il soggetto attuatore e' tenuto
a dichiarare:
a) la sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso
di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, il danno subito
e l'intervento oggetto del contributo, limitatamente agli interventi
da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze
n. 6/2023, n. 19/2024 e n. 28/2024 e successive modifiche e
integrazioni, atteso che per le altre tipologie di interventi
urgenti, la valutazione della sussistenza del nesso di causalita' e
degli ulteriori requisiti previsti risulta avvenuta in sede di
predisposizione dell'ordinanza commissariale nella quale l'intervento
urgente e' stato inserito;
b) la proprieta' del bene oggetto di intervento, oppure la
titolarita' alla realizzazione dell'opera, anche in forza di apposita
convenzione, delega e/o disposizione normativa;
c) il proprio status fiscale in materia di I.V.A.;
d) che l'intervento non sia gia' ricompreso nei piani o
rimodulazioni approvati da parte del Dipartimento della protezione
civile;
e) la sussistenza di altre fonti di finanziamento, pubbliche e/o
private, eventualmente destinate al cofinanziamento dell'intervento,
quantificandole puntualmente, ai fini della determinazione
dell'entita' del contributo erogabile ai sensi del successivo comma
9;
f) che le spese rendicontate non sono state oggetto di duplice
rimborso a valere su fonti di finanziamento pubbliche (nazionali o
europee);
g) se il bene oggetto del contributo, alla data degli eventi
calamitosi, risultava, o meno, coperto da polizza assicurativa. In
caso affermativo, occorre specificare intestatario e numero della
polizza e, qualora gia' noti, nella richiesta di erogazione del
contributo vanno, altresi', dichiarati:
1. la data di apertura del sinistro;
2. l'indennizzo eventualmente percepito con riferimento al bene
oggetto di contributo. Nei casi di indennizzo cumulativo relativo ad
una pluralita' di beni coperti dalla medesima polizza assicurativa,
deve essere imputato al bene oggetto di contributo, l'indennizzo
pro-quota corrispondente al danneggiamento denunciato, cosi' come
desumibile dalla denuncia di sinistro e dagli atti
istruttori/endoprocedimentali di riconoscimento dell'indennizzo
stesso; cio' ai fini della determinazione del contributo
effettivamente erogabile ai sensi del successivo comma 7;
h) il rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, da parte di
tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle procedure di appalto,
(appaltatori, subappaltatori e subcontraenti e, in generale, i
beneficiari finali dei pagamenti);
i) che le spese sostenute sono direttamente collegate e
funzionali all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione,
anche finalizzato alla riduzione del rischio idraulico o
idrogeologico nei territori interessati dall'evento calamitoso di cui
all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, per il quale e' stato
concesso il contributo;
l) l'assenza di contenziosi in atto di qualsiasi natura inerenti
all'intervento finanziato, ovvero, se esistenti, i relativi estremi e
le informazioni disponibili sullo stato del relativo procedimento,
attestando, in tale caso, che le risorse finanziarie assegnate
saranno comunque utilizzate solo per le voci ricomprese nei quadri
economici dei singoli interventi.
5. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento sia diverso dal
soggetto attuatore:
a) le dichiarazioni di cui al comma 4, lettere a), d), e), f), g)
dovranno essere rese dal soggetto beneficiario e trasmesse alla
struttura di supporto del Commissario dal soggetto attuatore;
b) ai fini dell'erogazione del saldo finale, il soggetto
attuatore dovra' acquisire dal soggetto beneficiario la dichiarazione
dell'avvenuta presa in consegna senza riserve delle opere realizzate
dal soggetto attuatore.
6. Qualora la quantificazione dell'eventuale indennizzo
assicurativo di cui al punto 2) della lettera g) del comma 4 venga
comunicata al soggetto attuatore successivamente alla data di
presentazione della domanda di erogazione del contributo, la prevista
dichiarazione, per la parte relativa alla quantificazione
dell'indennizzo percepito deve essere effettuata alla struttura
commissariale tempestivamente, entro e non oltre 30 giorni dalla
corresponsione dell'indennizzo. Qualora l'intervento sia realizzato
da un soggetto diverso dal soggetto beneficiario dell'opera,
quest'ultimo e' tenuto alla comunicazione di cui al paragrafo
precedente anche nei confronti del soggetto attuatore.
7. Qualora il bene oggetto di contributo sia coperto da polizza
assicurativa, per il quale sia stato corrisposto un indennizzo, la
somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente
sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sara'
liquidata, nei limiti del contributo concesso, detratto l'indennizzo
assicurativo.
8. Nel caso in cui l'indennizzo venga percepito successivamente
alla erogazione del saldo dell'intervento, il soggetto attuatore, o
il soggetto beneficiario nei casi in cui non attui direttamente
l'intervento, e' tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla
struttura del Commissario straordinario, cosi' come previsto al comma
6, provvedendo alla restituzione dell'indennizzo percepito per il
bene oggetto di contributo.
9. Qualora per la realizzazione dell'intervento per cui viene
richiesto l'erogazione del contributo sia stato dichiarato un
co-finanziamento ai sensi della lettera e) del comma 4, derivante:
a. da altre fonti di finanziamento pubbliche e/o private (ad
esclusione dei cofinanziamenti con risorse proprie del soggetto
attuatore), la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese
effettivamente sostenute a consuntivo per la realizzazione
dell'intervento, sara' liquidata, nei limiti del contributo concesso,
detratti i cofinanziamenti dichiarati;
b. da risorse proprie del soggetto attuatore, la somma
rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente
sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sara'
liquidata, nei limiti del contributo concesso; il co-finanziamento,
con risorse proprie, dichiarato e' finalizzato alla copertura dei
costi dell'intervento solo per la quota eccedente il contributo
concesso.
10. Il soggetto attuatore, qualora non dovesse dare corso
all'attuazione di un intervento inserito nel «Piano speciale di
ricostruzione», e' tenuto a comunicarlo tempestivamente al
Commissario straordinario, motivando la relativa rinuncia al
contributo, onde consentire il definanziamento dell'intervento, in
una successiva rimodulazione del piano, e lo svincolo delle risorse
programmate. In caso di rinuncia al completamento di un intervento le
eventuali spese gia' sostenute restano a carico del soggetto
attuatore, che contestualmente dovra' provvedere anche alla
restituzione delle eventuali risorse percepite a titolo di acconto.
11. Il contributo concesso copre i costi che rappresentano un onere
effettivo per il soggetto attuatore. L'I.V.A. corrisposta ai
fornitori di beni e servizi o agli affidatari di opere o lavori, per
la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del
Commissario straordinario, e' considerata spesa non ammissibile al
finanziamento se e' detraibile per il soggetto attuatore, secondo
quanto dallo stesso dichiarato con riferimento al comma 4, lettera
c), del presente articolo. In ogni caso il finanziamento non e'
soggetto al regime dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972
in quanto lo stesso e' riconosciuto a titolo di contributo, totale o
parziale, per i costi sostenuti dal soggetto attuatore per finalita'
di interesse generale.
12. Qualora, in relazione ad un intervento previsto nel «Piano
speciale di ricostruzione», intervenga una variazione di soggetto
attuatore, il soggetto uscente e' tenuto a procedere alla
quantificazione e alla comunicazione, al Commissario straordinario e
al soggetto subentrante, delle spese imputabili al quadro economico
dell'intervento, gia' sostenute e/o ancora da sostenere in relazione
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Contestualmente, dovra'
provvedere alla restituzione delle eventuali risorse percepite a
titolo di acconto ed eccedenti le spese effettivamente sostenute
nella qualita' di soggetto attuatore pro tempore. La presa d'atto
della ripartizione delle risorse rendicontabili tra i soggetti
attuatori pro tempore avverra' mediante apposita determina del
Commissario straordinario, nelle more della successiva ratifica con
ordinanza.
13. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, il soggetto
attuatore interessato, sotto la propria esclusiva responsabilita', e'
tenuto a presentare apposita istanza. La modulistica e relative
modalita' di compilazione e trasmissione saranno disciplinate con
apposita determina del Commissario straordinario, da adottarsi
sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater del
decreto-legge n. 61/2023.
14. La struttura del Commissario straordinario, ricevuta la
documentazione di cui al comma precedente, procede alla verifica di
completezza della stessa e alla valutazione di coerenza dei dati e
delle informazioni ivi contenuti. Qualora in sede istruttoria,
vengano riscontrate criticita', la medesima struttura puo' richiedere
al soggetto attuatore la trasmissione di documentazione integrativa,
atta a chiarire o comprovare le dichiarazioni rese. All'esito
positivo delle verifiche, il Commissario straordinario dispone
l'erogazione del finanziamento mediante l'adozione del relativo
decreto di liquidazione.
15. La struttura di supporto del Commissario straordinario, in
coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute e a
seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente
comma, provvede al trasferimento delle risorse sui conti di tesoreria
unica ovvero sui conti correnti bancari o postali comunicati dai
soggetti attuatori responsabili degli interventi al momento della
presentazione della relativa richiesta di erogazione del contributo.
16. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per i
soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 1,
lettera e), del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 e successive
modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi le modalita'
di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti stabilite
dall'ordinanza commissariale n. 32/2024.
17. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per le
attivita' disciplinate dalle specifiche convenzioni sottoscritte con
il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-novies, commi
2-ter, 3 e 3-bis del decreto-legge n. 61/2023, trovano applicazione
le previsioni in materia di erogazione dei finanziamenti e modalita'
di rendicontazione contenute nelle medesime convenzioni, che
prevalgono sul presente testo. Le disposizioni del presente articolo
restano, in ogni caso, applicabili limitatamente agli ambiti non
disciplinati o non in contrasto con quanto previsto nelle citate
convenzioni.
18. Le economie derivanti dai ribassi d'asta restano nella
disponibilita' del soggetto attuatore, nell'ambito delle somme a
disposizione del quadro economico dell'intervento, e possono essere
destinate al medesimo intervento o ad ulteriori lavorazioni
strettamente connesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 36/2023.
19. Le eventuali modifiche ai contratti in corso di esecuzione
saranno assunte dal soggetto attuatore sulla base della propria
regolamentazione interna, nel rispetto del decreto legislativo n.
36/2023, con particolare riferimento all'art. 120 rubricato «modifica
dei contratti in corso di esecuzione». Le modifiche ai contratti in
corso di esecuzione non sono sottoposte all'approvazione della
struttura del Commissario straordinario, ma soggette a semplice
comunicazione.
20. In sede di rendicontazione finale le eventuali minori spese, al
netto degli importi dovuti a titolo di incentivo per le funzioni
tecniche ed eventualmente non erogati, accertate rispetto all'importo
del contributo concesso restano nella disponibilita' della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario e
potranno essere riassegnate, con successiva ordinanza, al
finanziamento di nuovi interventi coerenti con le finalita' del
«Piano speciale di ricostruzione».
21. In relazione alle spese effettivamente sostenute ed oggetto di
rimborso, i soggetti attuatori dovranno conservare tutti gli atti e
la documentazione giustificativa (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute,
titoli di pagamento, quietanze, ecc.), su supporti informatici
adeguati e tali da garantire la completa tracciabilita', per un
periodo di tempo non inferiore ai termini di conservazione previsti
dal codice civile e dalle norme fiscali e amministrative vigenti,
nonche' dalle norme specifiche per gli interventi a rendicontazione
FSUE (regolamento (CE) 2012/2002 e successive modifiche e
integrazioni) e PNRR (decreto-legge n. 77/2021, regolamento UE n.
2021/241). Quanto sopra anche al fine di poter corrispondere alle
successive esigenze di controllo a campione ovvero ad eventuali
richieste di esibizione da parte degli organi di controllo nazionali
e comunitari nell'ambito delle specifiche procedure previste.
22. Qualora il soggetto attuatore, percepisca, a qualsiasi titolo,
somme a titolo di indennizzo, finanziamenti o rimborsi eccedenti
l'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione
dell'intervento, riconducibili agli interventi ricompresi nel «Piano
speciale di ricostruzione» e finanziati mediante le risorse
accreditate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies,
comma 4, decreto-legge n. 61/2023, e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Commissario straordinario ed a restituire l'importo
non dovuto.
23. Per gli interventi inclusi nel «Piano speciale di
ricostruzione», individuati con appositi atti e comunicazioni del
Commissario straordinario e finanziati anche mediante ulteriori
strumenti finanziari (quali, a titolo esemplificativo, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e il Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea - FSUE), i soggetti attuatori sono tenuti al
rispetto dei processi di rendicontazione e delle relative procedure
di controllo specificatamente previsti da tali strumenti. A tal fine,
essi si impegnano a fornire al Commissario straordinario e agli enti
competenti tutta la documentazione e le attestazioni necessarie, nel
rispetto delle forme e delle tempistiche prescritte per la
rendicontazione delle relative risorse. Resta fermo che l'erogazione
delle risorse da parte del Commissario straordinario avviene secondo
le modalita' e i termini disciplinati nel presente articolo, e resta
subordinata alla verifica dell'effettivo adempimento da parte del
soggetto attuatore degli eventuali ulteriori oneri rendicontativi.