Art. 6 
 
                  Attivita' di controllo e verifica 
 
  1. Gli interventi inclusi nel «Piano speciale di  ricostruzione»  e
finanziati con le modalita' previste  dalla  presente  ordinanza  non
escludono: 
    a)  la  responsabilita'  del  soggetto  attuatore  in  ordine  al
rispetto delle normative statali e regionali vigenti  in  materia  di
contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il
quadro derogatorio di cui all'art. 4 della presente ordinanza; 
    b) i controlli previsti dalla normativa regionale in  materia  di
edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle  strutture
ordinariamente competenti. 
  2. Il Commissario  straordinario  procedera'  all'effettuazione  di
controlli a campione  sulle  dichiarazioni  presentate  dai  soggetti
attuatori. 
  3. In caso di controllo, il soggetto attuatore, e per le  parti  di
competenza il soggetto  beneficiario  qualora  non  coincida  con  il
soggetto attuatore, sono tenuti a presentare tutta la  documentazione
richiamata  nelle  dichiarazioni  rese  per  la  rendicontazione  del
contributo, nonche' tutta l'ulteriore  documentazione  in  tali  atti
richiamata  e/o  correlata.  Il  controllo  potra'  prevedere   anche
l'effettuazione di uno o piu' sopralluoghi in sito. 
  4. Le modalita' di  effettuazione  dei  controlli,  la  definizione
delle percentuali  di  controllo,  i  criteri  di  campionamento,  le
tipologie e le tempistiche  di  controllo,  nonche'  l'individuazione
della  struttura  deputata  saranno  definiti   con   determina   del
Commissario  straordinario,  da  adottarsi  sentita  la   cabina   di
coordinamento di cui all'art. 20-quater del decreto-legge n.  61  del
2023. 
  5. Al fine di assicurare il  coordinamento  e  l'uniformita'  delle
disposizioni vigenti in materia  di  controlli,  le  disposizioni  in
materia degli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 6 del
2023, degli articoli 5, 6 e 7 delle ordinanze  commissariali  nn.  8,
12, 13, 15 e 16/2023,  degli  articoli  9,  10  e  11  dell'ordinanza
commissariale n. 17/2024, dell'art. 2 delle  ordinanze  commissariali
nn. 19 e 28/2024, degli articoli 5 e 6 delle ordinanze  commissariali
nn.  24  e  26/2024,  dell'art.  4  dell'ordinanza  commissariale  n.
33/2024, dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 35/2024, nonche'
dell'art. 5 delle ordinanze commissariali  nn.  43  e  45/2025,  sono
abrogate e cessano di produrre effetti dalla  data  di  pubblicazione
presente   ordinanza   sul   sito   istituzionale   della   struttura
commissariale. Restano fermi gli effetti delle attivita' gia'  svolte
alla medesima data. 
  6. Al fine di  implementare  la  capacita'  di  monitoraggio  degli
interventi  urgenti  approvati   con   le   ordinanze   commissariali
richiamate  in  premessa  e  ricompresi,  in  forza  della   presente
ordinanza, nel Piano speciale di ricostruzione di  cui  ai  documenti
allegati,  convogliando  tutti  i  dati  disponibili  in  un  sistema
informativo  mediante   il   quale   provvedere   al   coordinamento,
monitoraggio  e  gestione  dell'attuazione  dei  predetti  interventi
urgenti di ricostruzione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.
20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del  2023,  in  applicazione
dei principi di economicita' ed efficacia, l'Agenzia regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione   civile   della   Regione
Emilia-Romagna, in qualita' di  soggetto  attuatore  individuato  dal
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  nella  sua  qualita'   di
sub-commissario, provvede all'adeguamento e all'implementazione della
piattaforma informatica centralizzata gia' in uso da parte  di  tutti
gli enti territoriali e degli  altri  soggetti  che  concorrono  alla
realizzazione di interventi pubblici post emergenziali sul territorio
regionale, con le modalita' e nei termini illustrati  nella  proposta
tecnica  richiamata  in  premessa.   In   ragione   della   crescente
integrazione  tra  l'attivita'  commissariale  e  le  attivita'   dei
sub-commissari alla ricostruzione a livello regionale,  prevista  dal
richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, la struttura di supporto del
Commissario  assicura  un  contributo  finanziario   destinato   alla
realizzazione  di  moduli  specifici,  finalizzati  al  piu'   rapido
soddisfacimento delle  esigenze  evidenziate  nella  citata  proposta
tecnica, da realizzarsi nell'ambito  della  suindicata  attivita'  di
revisione ed adeguamento della piattaforma informatica esistente, nel
limite massimo complessivo di euro 720.000,00 a valere sulle  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale e da erogarsi in una  o  piu'
soluzioni, su  richiesta  dell'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna,
sulla  base  delle  esigenze  di  sviluppo  dei  diversi  moduli.   A
conclusione degli interventi di  cui  al  presente  comma,  l'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile  della
Regione Emilia-Romagna, trasmette  al  Commissario  straordinario  la
rendicontazione completa delle attivita' svolte e finanziate  con  le
risorse indicate. 
  7.  Il  Commissario  straordinario  definisce,   d'intesa   con   i
Presidenti  delle  Regioni  Marche  e  Toscana,  nella  qualita'   di
sub-commissari  alla  ricostruzione,  le  modalita'  con   le   quali
integrare  nella  citata  piattaforma  anche  i  dati  relativi  agli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica relativi  alle  medesime
regioni,   mediante   interoperabilita'    con    analoghi    sistemi
eventualmente in uso nelle citate regioni.