Art. 6
Attivita' di controllo e verifica
1. Gli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione» e
finanziati con le modalita' previste dalla presente ordinanza non
escludono:
a) la responsabilita' del soggetto attuatore in ordine al
rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di
contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il
quadro derogatorio di cui all'art. 4 della presente ordinanza;
b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di
edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture
ordinariamente competenti.
2. Il Commissario straordinario procedera' all'effettuazione di
controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai soggetti
attuatori.
3. In caso di controllo, il soggetto attuatore, e per le parti di
competenza il soggetto beneficiario qualora non coincida con il
soggetto attuatore, sono tenuti a presentare tutta la documentazione
richiamata nelle dichiarazioni rese per la rendicontazione del
contributo, nonche' tutta l'ulteriore documentazione in tali atti
richiamata e/o correlata. Il controllo potra' prevedere anche
l'effettuazione di uno o piu' sopralluoghi in sito.
4. Le modalita' di effettuazione dei controlli, la definizione
delle percentuali di controllo, i criteri di campionamento, le
tipologie e le tempistiche di controllo, nonche' l'individuazione
della struttura deputata saranno definiti con determina del
Commissario straordinario, da adottarsi sentita la cabina di
coordinamento di cui all'art. 20-quater del decreto-legge n. 61 del
2023.
5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformita' delle
disposizioni vigenti in materia di controlli, le disposizioni in
materia degli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 6 del
2023, degli articoli 5, 6 e 7 delle ordinanze commissariali nn. 8,
12, 13, 15 e 16/2023, degli articoli 9, 10 e 11 dell'ordinanza
commissariale n. 17/2024, dell'art. 2 delle ordinanze commissariali
nn. 19 e 28/2024, degli articoli 5 e 6 delle ordinanze commissariali
nn. 24 e 26/2024, dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n.
33/2024, dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 35/2024, nonche'
dell'art. 5 delle ordinanze commissariali nn. 43 e 45/2025, sono
abrogate e cessano di produrre effetti dalla data di pubblicazione
presente ordinanza sul sito istituzionale della struttura
commissariale. Restano fermi gli effetti delle attivita' gia' svolte
alla medesima data.
6. Al fine di implementare la capacita' di monitoraggio degli
interventi urgenti approvati con le ordinanze commissariali
richiamate in premessa e ricompresi, in forza della presente
ordinanza, nel Piano speciale di ricostruzione di cui ai documenti
allegati, convogliando tutti i dati disponibili in un sistema
informativo mediante il quale provvedere al coordinamento,
monitoraggio e gestione dell'attuazione dei predetti interventi
urgenti di ricostruzione, ai sensi di quanto previsto dall'art.
20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, in applicazione
dei principi di economicita' ed efficacia, l'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, in qualita' di soggetto attuatore individuato dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna nella sua qualita' di
sub-commissario, provvede all'adeguamento e all'implementazione della
piattaforma informatica centralizzata gia' in uso da parte di tutti
gli enti territoriali e degli altri soggetti che concorrono alla
realizzazione di interventi pubblici post emergenziali sul territorio
regionale, con le modalita' e nei termini illustrati nella proposta
tecnica richiamata in premessa. In ragione della crescente
integrazione tra l'attivita' commissariale e le attivita' dei
sub-commissari alla ricostruzione a livello regionale, prevista dal
richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, la struttura di supporto del
Commissario assicura un contributo finanziario destinato alla
realizzazione di moduli specifici, finalizzati al piu' rapido
soddisfacimento delle esigenze evidenziate nella citata proposta
tecnica, da realizzarsi nell'ambito della suindicata attivita' di
revisione ed adeguamento della piattaforma informatica esistente, nel
limite massimo complessivo di euro 720.000,00 a valere sulle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale e da erogarsi in una o piu'
soluzioni, su richiesta dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna,
sulla base delle esigenze di sviluppo dei diversi moduli. A
conclusione degli interventi di cui al presente comma, l'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della
Regione Emilia-Romagna, trasmette al Commissario straordinario la
rendicontazione completa delle attivita' svolte e finanziate con le
risorse indicate.
7. Il Commissario straordinario definisce, d'intesa con i
Presidenti delle Regioni Marche e Toscana, nella qualita' di
sub-commissari alla ricostruzione, le modalita' con le quali
integrare nella citata piattaforma anche i dati relativi agli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica relativi alle medesime
regioni, mediante interoperabilita' con analoghi sistemi
eventualmente in uso nelle citate regioni.