Art. 7
Modifiche all'ordinanza commissariale n. 17
del 5 febbraio 2024
1. All'art. 11 «Tempi di completamento degli interventi e
riconoscimento degli oneri», comma 2 e 4, la data «31 dicembre 2025»
e' sostituita dalla seguente «30 aprile 2026», al comma 3, la data
«31 ottobre 2025» e' sostituita dalla seguente «30 aprile 2026».