Art. 7 
 
             Modifiche all'ordinanza commissariale n. 17 
                         del 5 febbraio 2024 
 
  1.  All'art.  11  «Tempi  di  completamento  degli   interventi   e
riconoscimento degli oneri», comma 2 e 4, la data «31 dicembre  2025»
e' sostituita dalla seguente «30 aprile 2026», al comma  3,  la  data
«31 ottobre 2025» e' sostituita dalla seguente «30 aprile 2026».