Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto
della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al
Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa
sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo
regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono
oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non sono trattati
per le finalita' connesse al procedimento per l'erogazione del
contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace
gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresi', per
consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello
Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni
impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di
controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e' necessario il
consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del predetto
regolamento).
3. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i diritti di cui
all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' proporre
reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la
protezione dei dati personali.