Art. 8 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per  effetto
della presente ordinanza, pervengono alla struttura  di  supporto  al
Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della  normativa
sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del  medesimo
regolamento, i dati di natura personale  eventualmente  forniti  sono
oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non sono  trattati
per le  finalita'  connesse  al  procedimento  per  l'erogazione  del
contributo, nonche' per garantire  il  conseguimento  di  un'efficace
gestione operativa dello stesso. 
  2. I  dati  personali  in  oggetto  sono  trattati,  altresi',  per
consentire l'adempimento  degli  obblighi  previsti  da  leggi  dello
Stato, regolamenti e normativa comunitaria,  ovvero  da  disposizioni
impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi  di
controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e'  necessario  il
consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del  predetto
regolamento). 
  3. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i  diritti  di  cui
all'art. 15 e seguenti del  medesimo  regolamento,  nonche'  proporre
reclamo - rispetto al trattamento in oggetto  -  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali.