Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione
del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), avente  carattere
ricognitivo  e  di  rimodulazione   senza   variazione   in   aumento
dell'importo complessivo dei contributi erogati, e' riconosciuta  nel
limite massimo attestato dalle ordinanze richiamate  in  premessa,  a
valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge  n.
61/2023.