Art. 9
Copertura finanziaria
1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione
del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), avente carattere
ricognitivo e di rimodulazione senza variazione in aumento
dell'importo complessivo dei contributi erogati, e' riconosciuta nel
limite massimo attestato dalle ordinanze richiamate in premessa, a
valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n.
61/2023.