Art. 10 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025  e
al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «((al  31  dicembre
2028 e al 31 marzo 2029))».