Art. 11
Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in
ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), e' aggiunta la
seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38;
((totale)) 54.»;
2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» e' sostituita dalla
seguente: «m-septies)».
2. Agli oneri ((derivanti dalle disposizioni)) di cui al comma 1,
valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per
l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto
a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad
euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti
dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro
1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029,
mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui
all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010.
((2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75,
comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le
modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti
dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge
n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.))