Art. 11 
 
                  Proroga di termini in materie di 
                competenza del Ministero della difesa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni in materia di regime transitorio  del  collocamento  in
ausiliaria: 
    a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) all'articolo 2230: 
      1) al comma 1,  dopo  la  lettera  m-sexies),  e'  aggiunta  la
seguente:  «m-septies)  2026:   ufficiali:   16;   marescialli:   38;
((totale)) 54.»; 
      2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» e'  sostituita  dalla
seguente: «m-septies)». 
  2. Agli oneri ((derivanti dalle disposizioni)) di cui al  comma  1,
valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027,  in  euro  2.431.531  per
l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede,  quanto
a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028  e  ad
euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate  derivanti
dal comma 1 e, quanto a  euro  2.025.000  per  l'anno  2027,  a  euro
1.823.648 per l'anno 2028  e  ad  euro  1.278.810  per  l'anno  2029,
mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di  cui
all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n.  66  del
2010. 
  ((2-bis. L'efficacia delle disposizioni  di  cui  all'articolo  75,
comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  concernenti  le
modalita' di deposito di atti, documenti e istanze  nei  procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2026.  Gli  effetti
dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge
n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.))