Art. 12 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                    del Ministero della giustizia 
 
  1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, in materia di mobilita' volontaria del personale  del  Ministero
della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2026». 
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197,  in  materia  di   divieto   di   assegnazione   del   personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  3. Al fine di garantire il  regolare  espletamento  delle  funzioni
istituzionali  dell'amministrazione  penitenziaria   assicurando   il
rispetto del principio di economicita' dell'azione amministrativa, la
vigenza  della  graduatoria  del  concorso  pubblico  per  esami  per
l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del  Ministero  della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria , indetto
con decreto direttoriale del Ministero  della  giustizia  18  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre  2022,
4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»,  e'  prorogata  fino  al  31
gennaio 2027. 
  4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le  parole:
«31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2026». 
  5. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le  facolta'  assunzionali
del Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di  comunita'  del
Ministero  della  giustizia,  ivi  comprese  quelle   relative   alle
procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi
2 e 4, del decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  sono  esercitabili
fino al 31 dicembre 2026.