Art. 13 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
      del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  maggio  2025,  n.  69,
relativo alla possibilita' per le regioni di  procedere,  nell'ambito
delle  rispettive  dotazioni  organiche,  alla  stabilizzazione   del
personale non  dirigenziale  appartenente  all'Area  dei  funzionari,
assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  ((1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023,  n.
68, relativo  al  riutilizzo  delle  acque  reflue  depurate  ad  uso
irriguo,  le  parole:  «31  dicembre  2025»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «31 dicembre 2026».)) 
  ((1-ter.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in   vigore   del
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di  cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio
12 giugno 2003, n. 185.)) 
  2. All'articolo 27, comma 1, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n.  199,  relativo  all'  obbligo  di  incremento  dell'energia
rinnovabile termica  nelle  forniture  di  energia,  le  parole:  «1°
gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026». 
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, relativo al Commissario straordinario per il sito  di  interesse
nazionale di Taranto ((e alla relativa)) struttura di supporto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2025»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) al nono periodo, le parole: «per il  biennio  2024-2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»; 
    c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026»; 
    d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»; 
    e) al diciottesimo periodo, dopo le  parole:  «per  l'anno  2025»
sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «nonche'  di  75.600  euro  per
l'anno 2026». 
  4. Entro il 31 marzo 2026,  il  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7  agosto  2012,  n.  129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre  2012,  n.  171,
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero
dell'economia e ((delle)) finanze - Dipartimento della ((Ragioneria))
generale dello Stato  il  cronoprogramma  procedurale  e  finanziario
aggiornato degli interventi. Entro la medesima  data  il  Commissario
rende altresi' informativa sullo stato di attuazione degli interventi
al Comitato ((interministeriale)) per la programmazione  economica  e
((lo)) sviluppo sostenibile. 
  ((4-bis. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  idrico
integrato nell'ambito territoriale ottimale  n.  3  Marche  Centro  -
Macerata, nelle more del completamento della  valutazione  ambientale
strategica  del  piano  d'ambito  e  della  conseguente  approvazione
definitiva,  nonche'  dell'adozione  degli  atti  di   scelta   della
modalita' di gestione ai sensi del decreto  legislativo  23  dicembre
2022, n. 201, la  durata  dell'affidamento  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'
prorogata, alle medesime condizioni economiche e  contrattuali,  fino
al 31 dicembre 2027,  subordinatamente  al  rispetto  delle  seguenti
condizioni: 
    a)  conclusione  del  procedimento  di   valutazione   ambientale
strategica e approvazione definitiva  del  piano  d'ambito  da  parte
dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026; 
    b)  adozione,  entro  il  31  dicembre  2026,   della   relazione
istruttoria e degli atti  presupposti  ai  fini  della  scelta  della
modalita' di gestione del servizio idrico integrato; 
    c) presentazione,  entro  il  30  novembre  2027,  dell'eventuale
proposta di affidamento diretto a societa'  in  house  da  parte  dei
gestori pubblici uscenti, corredata del  piano  economico-finanziario
coerente con il piano d'ambito approvato.)) 
  5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600
euro  per  l'anno  2026((,))  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  ((5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettera  c),  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino
al  15  settembre  2026,  in  alternativa  alle  modalita'   previste
dall'articolo 7, comma 8, del  medesimo  decreto,  il  formulario  di
identificazione dei rifiuti  puo'  continuare  ad  essere  emesso  in
formato cartaceo.)) 
  ((5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato  speciale  per  il
cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «dal  2023  al  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».)) 
  ((5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  5-ter,
pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.)) 
  ((5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica  4  aprile  2023,  n.  59,  a  decorrere  dal   quale   la
disponibilita' di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto
dei  rifiuti  pericolosi  e'  requisito  di  idoneita'  tecnica   per
l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali,
e' differito al 30 giugno 2026.)) 
  ((5-sexies.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  nazionale  gestori
ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni,  nel  rispetto  del
termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi
e le modalita' che  i  trasportatori  di  rifiuti  pericolosi  devono
osservare per l'installazione di sistemi di  geolocalizzazione  sugli
autoveicoli adibiti a tale attivita' di trasporto, per  le  finalita'
di cui  all'articolo  188-bis,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 
  ((5-septies. All'articolo 258  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione  di  obblighi  in
materia di tenuta di registri,  dopo  il  comma  10  e'  inserito  il
seguente: 
    «10-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  delle   disposizioni
relative alla trasmissione dei dati informativi al  Registro  di  cui
all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma
10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta  trasmissione
dei dati contenuti nei for- mulari  di  identificazione  rifiuti,  si
applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».)) 
  ((5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11  del  decreto-legge  27
dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2025, n. 15, e' abrogato.)) 
  ((5-novies.  All'articolo  4,  comma  5-bis,  terzo  periodo,   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia  di  mitigazione  degli
aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese  energivore,
le parole: «31 dicembre 2025» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026».))