Art. 14 
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
  e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del  made
  in Italy 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2023,
n. 191, relativo alle modalita' operative del ((Fondo))  di  garanzia
per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026». 
  ((1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024,  n.  60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per
l'assunzione di giovani (bonus giovani): 
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei  datori  di  lavoro
privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del
100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni  effettuate  fino
al 31 dicembre 2025 e del  70  per  cento  per  le  assunzioni  o  le
trasformazioni effettuate con  decorrenza  successiva  alla  medesima
data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono  inserite  le
seguenti: «nonche', per le assunzioni o le trasformazioni  effettuate
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025,  anche  nelle  regioni
Marche e Umbria,»; 
      3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  Per  le   assunzioni   effettuate   con   decorrenza
successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero  di  cui  al
comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora  le  medesime  assunzioni
comportino un incremento occupazionale netto,  calcolato  sulla  base
della differenza tra il numero dei lavoratori  occupati  rilevato  in
ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei
dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto  di  lavoro  a
tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al  rapporto  tra  il
numero delle ore pattuite e il numero  delle  ore  che  costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento
della base occupazionale e' considerato al  netto  delle  diminuzioni
del numero degli occupati  verificatesi  in  societa'  controllate  o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»; 
      4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «per
le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro  il
31 dicembre 2025»; 
    b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per
l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per  il
Mezzogiorno (bonus donne): 
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
      2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «per
le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»; 
    c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per
lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno: 
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dei   complessivi   contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per
cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del  70
per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla
medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  Per  le   assunzioni   effettuate   con   decorrenza
successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero  di  cui  al
comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora  le  medesime  assunzioni
comportino un incremento occupazionale netto,  calcolato  sulla  base
della differenza tra il numero dei lavoratori  occupati  rilevato  in
ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei
dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto  di  lavoro  a
tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al  rapporto  tra  il
numero delle ore pattuite e il numero  delle  ore  che  costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento
della base occupazionale e' considerato al  netto  delle  diminuzioni
del numero degli occupati  verificatesi  in  societa'  controllate  o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»; 
      3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «per
le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».)) 
  ((1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e  24
del  decreto-legge  7   maggio   2024,   n.   60,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati  dal
comma 1-bis del presente  articolo,  e  a  seguito  delle  risultanze
emerse dall'attivita' di monitoraggio dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  22,  comma  7,
primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024  e'  incrementata  di
83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028; 
    b) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  23,  comma  4,
primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024  e'  incrementata  di
48,1 milioni di euro per l'anno 2028; 
    c) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  24,  comma  7,
primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024  e'  incrementata  di
70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.)) 
  ((1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1-ter
del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno  2026,
a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro  per
l'anno  2028,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153,  della
legge 30 dicembre 2025, n. 199.)) 
  ((1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024,  n.  62,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  33,  comma  3-bis,  in  materia  di  visite  di
revisione  delle  prestazioni  gia'  riconosciute  ai  soggetti   con
patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) all'articolo 33-bis, comma 1, in  materia  di  semplificazione
dei  procedimenti  di  accertamento  sanitario  per  l'invalidita'  e
l'inabilita', le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».)) 
  ((1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026,  il  trattamento
di  mobilita'  in  deroga  per  i  lavoratori  delle  aree  di  crisi
industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' inserito il seguente: «Per
l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  puo'
destinare le risorse stanziate ai sensi del primo periodo anche  alle
finalita' di cui all'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96».))