Art. 14
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made
in Italy
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023,
n. 191, relativo alle modalita' operative del ((Fondo)) di garanzia
per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
((1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per
l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del
100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino
al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le
trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima
data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono inserite le
seguenti: «nonche', per le assunzioni o le trasformazioni effettuate
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni
Marche e Umbria,»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al
comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni
comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in
ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il
numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento
della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni
del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il
31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per
l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il
Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per
lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro»
sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per
cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70
per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla
medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al
comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni
comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in
ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il
numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento
della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni
del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».))
((1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal
comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze
emerse dall'attivita' di monitoraggio dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7,
primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di
83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per
l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di
48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7,
primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di
70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per
l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.))
((1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter
del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026,
a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per
l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199.))
((1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di
revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti con
patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione
dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidita' e
l'inabilita', le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))
((1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento
di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' inserito il seguente: «Per
l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
destinare le risorse stanziate ai sensi del primo periodo anche alle
finalita' di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96».))