Art. 15
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
1. (((soppresso)))
2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, relativo alla ((stipulazione)) di contratti assicurativi
per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e
dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».
((2-bis. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle
attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione
delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31
dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre
1996: al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
2023: al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024:
al quinto anno successivo alla fine del mese di prima
immatricolazione.))
3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n.
18, relativo ((ai termini)) per la notifica degli atti di recupero
degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».
((3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche,
le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».))
((3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle
relazioni commerciali di filiera, le parole: «31 dicembre 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».))
((3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per
l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in
caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della
pesca e dell'acquacoltura, le parole: «nel corso del 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e
le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2026».))
((3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e
di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste puo' procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e
di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti
dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del
finanziamento.))