Art. 15 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 
 
  1. (((soppresso))) 
  2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge  27  dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2025, n. 15, relativo alla ((stipulazione)) di contratti assicurativi
per  rischi  catastrofali  da  parte  delle  imprese  della  pesca  e
dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 marzo 2026». 
  ((2-bis. Al fine di sostenere la continuita'  dell'esercizio  delle
attivita' imprenditoriali agricole  garantendo  il  corretto  impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali,  i  termini  per  la  revisione
delle  macchine  agricole  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  20  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati: 
    a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al  31
dicembre 2026; 
    b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre
1996: al 31 dicembre 2027; 
    c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
2023: al 31 dicembre 2028; 
    d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1°  gennaio  2024:
al  quinto  anno   successivo   alla   fine   del   mese   di   prima
immatricolazione.)) 
  3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023,  n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.
18, relativo ((ai termini)) per la notifica degli  atti  di  recupero
degli aiuti di Stato,  le  parole:  «e  il  31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027». 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche,
le parole: «31 maggio  2026»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026».)) 
  ((3-ter.  All'articolo  3,  comma   7-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di  trasparenza  nelle
relazioni commerciali di filiera, le parole: «31 dicembre 2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».)) 
  ((3-quater. All'articolo 78, comma  1-quater,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  in  materia  di  termini  per
l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in
caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole,  della
pesca e dell'acquacoltura, le  parole:  «nel  corso  del  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e
le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2026».)) 
  ((3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi  e
di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste puo' procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e
di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n.  289,  rinviando  l'esecuzione  degli  adempimenti  previsti
dall'articolo  78,  comma  1-quinquies,  lettere   b)   e   c),   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al  momento  dell'erogazione  del
finanziamento.))