Art. 16 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                      del Ministero del turismo 
 
  1. All'articolo 6, comma 2-septies,  del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per  gli  impianti
di produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  presso  strutture
turistiche o termali, le parole: «fino  al  31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
  ((1-bis. Al fine di  sostenere  le  attivita'  di  accoglienza  dei
pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di  Pietrelcina
e' autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.)) 
  ((1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari
a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di
cui all'articolo 1,  comma  498,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2025, n. 199.)) 
  2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,  di
cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonche' per le
imprese ((turistico-ricettive)), il termine previsto dall'articolo 1,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2025,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  maggio  2025,  n.  78,
relativo alla ((stipulazione)) di contratti assicurativi  per  rischi
catastrofali da parte delle piccole e microimprese, e'  prorogato  al
31 marzo 2026. 
  3. All'articolo 7-quinquies, commi  3  e  6,  del  decreto-legge  9
agosto 2024, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in  strutture
ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 dicembre 2026». 
  ((3-bis. All'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese  per
il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo,  le  parole:
«31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».))